Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 22

Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6).

(B.U. 2 novembre 2005, n. 44)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), è sostituito dal seguente:"4. Non sono manifestazioni fieristiche: a) le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica;b) le esposizioni permanenti di beni e servizi, anche se realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale;c) le esposizioni a scopo promozionale realizzate nell'ambito di congressi o manifestazioni culturali.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 15/2000, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Comunicazione)

1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve essere preventivamente comunicato alla Struttura, nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale, e al Comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento, nel caso di manifestazioni a rilevanza locale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) la denominazione della manifestazione;

b) il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione;

c) il periodo e gli orari di apertura;

d) le modalità di accesso dei visitatori, se la manifestazione è riservata ai soli operatori;

e) il soggetto organizzatore;

f) nel caso di seconda o ulteriore edizione, l'indicazione che sono mantenute le caratteristiche delle precedenti edizioni.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Struttura o il Comune possono richiedere eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione aggiuntiva.

4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 5)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente: "Possono svolgere attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche:".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 15/2000, è aggiunta la seguente:

"dbis) le imprese stabilite in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, aventi, nello Stato di provenienza, requisiti assimilabili a quelli di cui alla lettera d).".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Riconoscimento della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche, oltre a quanto previsto all'articolo 4, devono contenere i seguenti elementi:

a) la denominazione della manifestazione;

b) le indicazioni circa il luogo in cui si svolge la manifestazione;

c) se su area espositiva coperta, la planimetria dei locali;

d) se su area espositiva all'aperto, la superficie totale;

e) il periodo e gli orari di apertura;

f) il costo dell'ingresso e le eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore;

g) la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede del soggetto organizzatore.

2. L'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche è rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura, sentito il Comune interessato. Il parere del Comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine senza che il parere sia stato comunicato, il dirigente può comunque adottare il provvedimento.

3. Le istanze per l'attribuzione della qualifica valgono anche come comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 4bis.

4. Le istanze per l'attribuzione della qualifica sono inoltrate solo in occasione della prima edizione o in caso di richiesta di variazione; per tutte le edizioni successive, è sufficiente dare atto, nella comunicazione di cui all'articolo 4bis, che le caratteristiche e le modalità di svolgimento della manifestazione sono le stesse delle edizioni precedenti.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:

"1. Le istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 6 e le comunicazioni di cui all'articolo 4bis per le manifestazioni a rilevanza nazionale devono pervenire alla Struttura entro il 31 gennaio dell'anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2000 è abrogato.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale)

1. Le istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 6 e le comunicazioni di cui all'articolo 4bis per le manifestazioni a rilevanza regionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 settembre dell'anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale)

1. L'attribuzione della qualifica di manifestazione a carattere locale è automatica per tutte le manifestazioni per le quali non è inoltrata istanza per l'attribuzione della qualifica regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 6.

2. Le manifestazioni a carattere locale sono soggette alla sola comunicazione preventiva di cui all'articolo 4bis, da presentare al Comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento della manifestazione, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa. Il Comune, contestualmente al ricevimento della comunicazione, ne dà notizia alla Struttura.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Calendario)

"1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.

2. Il mancato inserimento nel calendario di cui al comma 1 non pregiudica in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 11)

1. All'articolo 11 della l.r. 15/2000, la parola: "autorizzate", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "organizzate".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 15/2000, è inserito il seguente:

"1bis. Non possono altresì svolgersi manifestazioni a carattere locale per lo stesso settore produttivo in località che non distino almeno trenta chilometri tra di loro; la distanza è calcolata sul percorso automobilistico più breve.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 15/2000, è aggiunto il seguente:

"3bis. Ai fini della verifica della concomitanza, presso la Struttura è tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 15/2000 la parola: "autorizzazioni" è sostituita dalla seguente: "comunicazioni".

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Sanzioni)

1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, con modalità diverse rispetto a quelle comunicate, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 550 a euro 5.500.

3. L'accertamento delle infrazioni compete al Sindaco del Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica; le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Regione per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale e dal Sindaco per quelle a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La Struttura, competente a ricevere la comunicazione di cui all'articolo 4bis, dispone la revoca della qualifica, nazionale o regionale, attribuita e l'esclusione della manifestazione dal calendario per un periodo di due anni, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 1, e di un anno, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 2.".

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le istanze e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 15/2000, come modificati dagli articoli 5 e 6, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche inoltrate alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia e valgono come comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 4bis della l.r. 15/2000, come inserito dall'articolo 2.

Art. 13

(Disposizioni di coordinamento)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 15/2000 è sostituita dalla seguente:

"c) le Aziende di Informazione e Accoglienza Turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) e le pro-loco, di cui alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 e alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 15/2000, le parole "Aziende di promozione turistica" sono sostituite dalla seguente: "AIAT".".

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.