Legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 14 01 1974

Bollettino ufficiale 8 2 1974 n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione per il primo trimestre dell’anno finanziario 1974.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile - con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione - il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1974.

Art. 2

L’approvazione e l’impegno di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1973, approvato con legge regionale 18 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.