Regolamento regionale 5 giugno 1978, n. - Testo storico

Regolamento regionale 5 giugno 1978

(B.U. 7 luglio 1978, n. 6)

Regolamento regionale recante istruzioni amministrativo contabili per l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna, i circoli didattici, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica e per i distretti scolastici della Regione.

Capo I

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 1

Consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio di gestione delle scuole materne

Il consiglio di circolo o d'istituto o il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'art. 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, deliberano il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispongono in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico, nelle materie e con le modalità indicate negli artt. 6 e 30 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio di gestione delle scuole materne deliberano inoltre:

a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

b) l'eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

c) il limite di somma che il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica delle scuole materne regionali sono autorizzati a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per rinnovi e complementi di modesta entità del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per le spese correnti;

d) la misura del fondo di anticipazione per le spese minute al segretario del circolo o dell'istituto o dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna;

e) la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

f) l'accettazione dei lasciti e delle donazioni, esclusi gli immobili.

Devono essere fatte salve le attribuzioni del collegio dei docenti di cui all'art. 4 del citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e del collegio delle insegnanti di cui all'art. 14 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto e del consiglio di gestione delle scuole materne sono immediatamente esecutive eccetto i casi previsti nell'art. 55 delle presenti istruzioni.

Art. 2

Presidente del consiglio di circolo o d'istituto e del consiglio di gestione

Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio di gestione delle scuole materne eleggono nel loro seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni un Presidente. Può essere eletto anche un vicepresidente, scelto ugualmente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano.

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio;

b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso;

c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

Art. 3

Giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio di gestione delle scuole materne eleggono nel loro seno una giunta esecutiva formata secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e all'art. 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45. Della giunta fanno parte il direttore didattico, o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica, che la presiedono e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa.

La Giunta:

a) ha il potere di proposta in ordine alle materie demandate alla competenza del consiglio di circolo o d'istituto e del consiglio di gestione delle scuole materne dagli artt. 6 e 30 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

b) predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) prepara i lavori del consiglio e definisce i tempi e i modi di esecuzione delle delibere dello stesso;

d) designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al preside o alla coordinatrice didattico-pedagogica e al segretario del circolo o dell'istituto o dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna, firma gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati);

e) nomina nel suo seno anche il membro che in caso di impedimento o assenza della persona nominata ai sensi della precedente lettera d) supplisce quest'ultima.

Art. 4

Direttore didattico - preside - coordinatrice didattico-pedagogica

Al direttore didattico o al preside o alla coordinatrice didattico-pedagogica spetta in materia amministrativo-contabile:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto o dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna;

b) di presiedere la giunta esecutiva;

c) di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio di circolo o d'istituto o dal consiglio di gestione delle scuole materne;

d) di impegnare e ordinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto e dal consiglio di gestione delle scuole materne;

e) di firmare, unitamente ad un membro della giunta esecutiva ed al segretario del circolo didattico o dell'istituto o dell'ufficio regionale di coordinamento didattico- pedagogico della scuola materna, gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa;

f) prendere in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi in uso al circolo o all'istituto e alle scuole materne regionali;

g) effettuare le spese previste alla lettera c) del 2° comma dell'art. 1.

In presenza di esigenze straordinarie e indifferibili il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica possono adottare, a norma dell'art. 3, lettera l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i provvedi-menti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Dei provvedimenti adottati, il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica informano immediatamente il Sovraintendente agli studi, e, qualora i provvedimenti stessi riguardino materie di competenza del consiglio di circolo o d'istituto o del consiglio di gestione delle scuole materne, presentano motivata relazione al consiglio medesimo, nella prima seduta, per le eventuali deliberazioni di competenza.

Prima di dare corso alle spese deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto e dal consiglio di gestione delle scuole materne, il direttore didattico, il preside e la coordinatrice didattico-pedagogica si accertano che la deliberazione di spesa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento. Delle deliberazioni di spesa ritenute irregolari o illegittime, il direttore didattico, il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica promuovo-no il riesame da parte del consiglio di circolo o d'istituto e del consiglio di gestione delle scuole materne.

In caso di assenza o di impedimento del direttore didattico o del preside o della coordinatrice didattico-pedagogica le suddette attribuzioni sono esercitate dal docente di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 5

Segretario

Il segretario del circolo o dell'istituto o dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna:

- fa parte della giunta esecutiva e svolge in essa anche le funzioni di segretario;

- cura i servizi amministrativi, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto o dal consiglio di gestione delle scuole materne e le direttive del direttore didattico o del preside o della coordinatrice didattico-pedagogica;

- è preposto ai servizi contabili di ragioneria e di economato ed, in esecuzione di questo servizio è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione nonché della regolarità dei pagamenti e delle riscossioni, sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico dal rispettivo consiglio;

- firma con il direttore didattico, il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica ed un membro della giunta esecutiva, gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati);

- provvede alle liquidazioni e ai pagamenti.

Il Segretario cura che siano tenuti in ordine:

a) i libri degli inventari di cui al capo II;

b) i registri di cui all'art. 50 e quelli delle officine e dei laboratori;

c) il registro del personale di ruolo e non di ruolo;

d) il libro delle assenze del personale;

e) il registro relativo al fondo di anticipazione per le spese minute;

f) tutti i registri che la gestione amministrativa della scuola potrà richiedere.

Spetta, inoltre, al segretario di tenere in consegna gli stampati e gli oggetti di cancelleria.

Nei casi di assenza o impedimento il segretario è sostituito dall'impiegato della segreteria del circolo o istituto o dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico con qualifica più elevata o, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità di servizio di ruolo.

Art. 6

Consiglio scolastico distrettuale

Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per le esigenze di funzionamento e dei programmi di attività previsti nell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Il consiglio scolastico distrettuale ha inoltre le attribuzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) del 2° comma del precedente art. 1.

L'anticipazione del fondo per le spese minute è fatta al segretario del consiglio o all'impiegato di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Il consiglio designa altresì nel suo seno la persona che, unitamente al presidente, firma gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati).

I compiti di ufficio sono svolti dal personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55.

Art. 7

Presidente del consiglio scolastico distrettuale

Il consiglio scolastico distrettuale elegge nel proprio ambito un presidente.

In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vicepresidente se nominato o il consigliere più anziano.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza del distretto;

b) convoca e presiede il consiglio;

c) attribuisce le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei membri del consiglio stesso;

d) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;

e) firma, unitamente ad altro membro designato dal consiglio, gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati);

f) mantiene i rapporti con la Regione, con i comuni e le comunità montane cui appartiene il territorio del distretto, nonché con l'ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale;

g) presiede la giunta esecutiva di cui all'articolo successivo.

Art. 8

Giunta esecutiva del consiglio scolastico distrettuale

Il consiglio scolastico distrettuale può eleggere, nel proprio ambito, una giunta esecutiva.

Essa:

- prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale;

- fissa l'ordine del giorno;

- cura l'esecuzione delle delibere del consiglio;

- predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo.

Art. 9

Commissario straordinario

Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto o del consiglio di gestione delle scuole materne e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale, nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria.

Spettano a quest'ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 e 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside o alla coordinatrice didattico-pedagogica e al segretario del circolo o dell'istituto o dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna, gli ordini di incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa.

Art. 10

Deliberazioni e verbali delle deliberazioni

I verbali di seduta degli organi collegiali di cui ai precedenti artt. 1 e 6 nonché delle rispettive giunte e i verbali delle deliberazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

1) il giorno, mese, anno e luogo della riunione;

2) gli argomenti all'ordine del giorno, sui quali il consiglio è chiamato a deliberare;

3) l'attestazione che la convocazione dei consiglieri fu fatta nei modi di legge;

4) se la seduta fu pubblica o meno;

5) i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti, con l'indicazione per questi ultimi se l'assenza fu giustificata;

6) la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza, indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la presidenza fu assunta da persona diversa dal presidente;

7) l'indicazione di chi funziona da segretario;

8) i punti principali della discussione;

9) il sistema di votazione adottato;

10) il numero dei votanti, il numero dei voti a favore e contrari ed il numero delle schede bianche o nulle;

11) i nomi dei consiglieri che si sono astenuti;

12) per le deliberazioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto a scrutinio segreto;

13) per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto a scrutinio e in seduta segreta;

14) il deliberato, completo di motivazione e di dispositivo; se trattasi di deliberazioni concernenti acquisti, dalla deliberazione devono risultare le indicazioni di cui all'art. 38 del presente regolamento;

15) se trattasi di deliberazioni comportanti modificazione o revoca di precedenti deliberazioni esecutorie, la menzione chiara ed esplicita della revoca o modificazione, ai sensi del successivo art. 12;

16) l'attestazione della lettura ed approvazione del verbale;

17) la firma, all'originale, del presidente e del segretario;

18) la pubblicazione all'albo della scuola o del distretto.

Ogni membro degli organi collegiali di cui al primo comma ha il diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza, di cui all'art. 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, i direttori didattici, i presidi e la coordinatrice didattico-pedagogica invieranno all'ufficio scolastico, in duplice copia, le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto e del consiglio di gestione delle scuole materne entro venti giorni dalla avvenuta loro adozione da parte degli organi suindicati.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al 1° e 3° comma dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55, il presidente del consiglio scolastico distrettuale curerà l'invio all'ufficio scolastico di copia delle deliberazioni adottate dal suddetto organo collegiale.

Art. 11

Deliberazioni comportanti spese

Le deliberazioni che comportano spese devono indicare l'ammontare di esse, la relativa imputazione al bilancio e le modalità di liquidazione.

Per le deliberazioni riguardanti acquisti devono essere rispettate le norme di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 12

Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti

E' ammessa la modificazione e la revoca di una deliberazione da parte dell'organo che l'ha assunta, sempreché della modifica o della revoca sia fatta esplicita menzione nella deliberazione.

Art. 13

Raccolta delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per anno solare, in ordine cronologico e registrate in apposito registro secondo il loro numero progressivo.

Art. 14

Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni e i pareri devono essere pubblicati mediante affissione in un apposito albo della scuola o del distretto, entro otto giorni dalla data della deliberazione e per dieci giorni consecutivi.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria del circolo o istituto, nell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna e nell'ufficio di segreteria del distretto.

Il conto consuntivo, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del circolo o istituto, dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna e del distretto, a disposizione del pubblico.

Il direttore didattico, il preside, la coordinatrice didattico-pedagogica e il presidente del consiglio scolastico distrettuale sono responsabili della pubblicazione.

CAPO II

PATRIMONIO E INVENTARIO

Art. 15

Beni

I beni si distinguono in:

a) immobili;

b) mobili fruttiferi (titoli e valori pubblici e privati);

c) mobili infruttiferi.

I beni possono appartenere al patrimonio della Regione, dello Stato e degli Enti locali e sono concessi in uso ai circoli didattici e agli istituti scolastici, alle scuole materne regionali e ai distretti scolastici. Si osservano al riguardo le norme impartite dagli enti proprietari.

Art. 16

Inventario

I beni mobili si iscrivono negli inventari in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, la consistenza, lo stato di conservazione, il valore e la rendita.

Ogni oggetto va contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

Sono descritti in appositi distinti registri sia i libri ed il materiale bibliografico che i beni immobili.

Almeno una volta all'anno i circoli, gli istituti e l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna devono procedere alla ricognizione inventariale dei beni. Tali operazioni devono risultare da apposito verbale.

Art. 17

Valore dei beni inventariati.

Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori pubblici e privati si iscrivono al loro valore nominale con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.

Art. 18

Beni esclusi dall'inventario

Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente.

Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso, gli annuari, i ruoli di anzianità, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere che, a giudizio del direttore didattico o del preside, o della coordinatrice didattico-pedagogica siano ritenute di valore effimero.

Art. 19

Variazioni e fatture

Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto e dal consiglio di gestione delle scuole materne è annotata nell'inventario in ordine cronologico.

Sulle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è indicato il numero d'ordine sotto il quale i materiali stessi sono stati registrati. Ad esse è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto da apposita commissione tecnica nominata dal consiglio di circolo o istituto o dal consiglio di gestione delle scuole materne.

Art. 20

Eliminazione dei beni dall'inventario

Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario.

Alle delibere adottate ai sensi degli artt. 1 e 6 va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nel caso di materiale reso inservibile all'uso, il quale è ceduto, ove è possibile, a prezzo di stima.

Nessun oggetto inventariato può essere distrutto o ceduto o venduto senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, al quale debbono essere avanzate le relative motivate proposte.

Art. 21

Custodia dei beni

La custodia dei titoli e dei valori è affidata all'azienda o all'istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa.

I beni immobili ed i beni mobili infruttiferi, invece, sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore didattico o dal preside o dalla coordinatrice didattico-pedagogica o dal presidente del distretto. La consegna si effettua per il mezzo degli inventari.

Quando il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica o il presidente del distretto cessano dal loro ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa e il consegnatario subentrante con l'intervento del presidente del rispettivo consiglio. Il Sovraintendente agli studi può disporre, se del caso, l'intervento di un funzionario dell'ufficio scolastico.

Art. 22

Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore didattico o dal preside, o dalla coordinatrice didattico-pedagogica, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi e compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore didattico o dal preside o dalla coordinatrice didattico-pedagogica e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.

Qualora più docenti debbano valersi dello stesso gabinetto e delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione di esse spetta, salvo che il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica non ritenga di dover disporre altrimenti, al docente più anziano.

Il docente, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha l'obbligo di fare la riconsegna al direttore didattico o al preside o alla coordinatrice didattico-pedagogica del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

In caso di decesso del docente, il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica fa la ricognizione del materiale alla presenza di un rappresentante degli eredi.

Capo III

BILANCIO PREVENTIVO

Art. 23

Mezzi finanziari

I mezzi finanziari di cui i circoli didattici e gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica, l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna ed i distretti scolastici dispongono sono costituiti:

a) dal contributo della Regione;

b) dal contributo dello Stato, di Enti e privati;

c) dalle rendite derivanti da lasciti e donazioni;

d) da qualsiasi altra oblazione o provento.

Art. 24

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 25

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio stesso.

E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 26

Adempimenti

Entro il 10 ottobre di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli art. 3 e 8 predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al rispettivo consiglio.

Successivamente il consiglio delibera il bilancio di previsione, che deve essere inviato al Sovraintendente agli studi, per l'approvazione, entro il 31 ottobre unitamente alla relazione della giunta e a due copie della deliberazione relativa del consiglio stesso.

Art. 27

Situazione finanziaria

Al bilancio preventivo deve essere unito un prospetto da cui risulti la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, fermo restando l'obbligo, da parte del direttore didattico, del preside, della coordinatrice didattico-pedagogica e del presidente del distretto d'inviare al Sovraintendente agli studi entro il 15 gennaio la situazione finanziaria che effettivamente si è determinata al 31 dicembre precedente.

Art. 28

Esercizio provvisorio

Qualora il bilancio non sia approvato dal Sovraintendente agli studi prima dell'inizio dell'anno finanziario, il circolo didattico, l'istituto, l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna o il distretto sono autorizzati per un periodo massimo di quattro mesi ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 29

Struttura di bilancio

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);

b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);

c) entrate e spese per partite di giro.

Unità minima fondamentale del bilancio è il capitolo. La numerazione dei capitoli può essere discontinua.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Art. 30

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti comprendono:

a) gli interessi attivi;

b) i finanziamenti della Regione;

c) i contributi dello Stato, di altri enti e di privati;

d) le altre entrate.

Le spese correnti comprendono:

A) le spese di funzionamento amministrativo e didattico;

B) le spese per le attività di cui agli artt. 6, 12 e 30 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, comprese quelle finanziate con fondi assegnati con destinazione vincolata.

Art. 31

Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che la Regione, lo Stato, gli Enti o i privati assegnano per spese di investimento.

Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo di attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l'impianto di biblioteche e i sussidi audiovisivi.

Art. 32

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per il circolo didattico, l'istituto, l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna e il distretto.

Art. 33

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare mediante storni gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 34

Avanzo di amministrazione

In caso di applicazione di un presunto avanzo di amministrazione al bilancio preventivo deve essere dimostrata anche la condizione della esigibilità dei residui attivi. Dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio.

Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne e il consiglio scolastico distrettuale deliberano anche le variazioni di bilancio dipendenti dal maggior avanzo risultante dal conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso in confronto dell'avanzo presunto di cui al primo comma del presente articolo.

Nel fondo avanzo di amministrazione possono essere proposti prelevamenti solo per effettuare spese di investimento o spese di carattere straordinario.

Art. 35

Variazioni di bilancio

Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne e il consiglio scolastico distrettuale deliberano le variazioni di bilancio resesi necessarie in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 34 o in conseguenza di nuove maggiori o minori entrate accertate. Alle variazioni di bilancio si provvede, inoltre, col prelevamento dal fondo di riserva e con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio preventivo, ma non oltre il 30 novembre.

Non sono consentiti storni in diminuzione sui fondi con destinazione vincolata.

Gli organi collegiali di cui al presente regolamento non possono deliberare impegni di spesa sui fondi oggetto di variazione di bilancio, prima che la relativa delibera di variazione sia stata approvata ai sensi del successivo art. 55.

Art. 36

Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento approvato.

Poiché nessuna ordinazione di spesa può aver corso se non nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il segretario deve tenere esatto conto degli impegni assunti all'atto dell'emissione dei buoni di ordinazione, evitando che siano oltrepassati i limiti di spesa autorizzati, ovvero che siano trasferiti in conto competenza di esercizi futuri i pagamenti delle forniture ordinate ed eseguite in esercizi precedenti, quando risulta già esaurito il relativo stanziamento di bilancio.

I componenti del consiglio di circolo e d'istituto, del consiglio di gestione delle scuole materne e del consiglio scolastico distrettuale, nonché delle rispettive giunte esecutive, rispondono personalmente per le spese eccedenti gli stanziamenti e per quelle illegittimamente deliberate.

Art. 37

Residui

Le entrate accertate, ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Le nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai relativi capitoli della competenza.

Art. 38

Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto, del consiglio di gestione delle scuole materne ovvero del consiglio scolastico distrettuale, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso I.V.A.) e i capitoli di imputazione della spesa.

Alla deliberazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo del direttore e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del direttore didattico o del preside o della coordinatrice didattico-pedagogica ovvero del presidente del consiglio scolastico distrettuale con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni e delle attrezzature già esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di docenti particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di merci a prezzo convenzionale con il Provveditorato generale dello Stato o di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica effettuano per i fini di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 1.

Quando durante l'esecuzione di una fornitura si verifichi l'opportunità o la necessità di superare i limiti di spesa prestabiliti, il direttore didattico o il preside o la coordinatrice didattico-pedagogica (o il presidente del consiglio scolastico distrettuale) dovranno promuovere l'apposita deliberazione di autorizzazione e di finanziamento della maggiore spesa.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 39

Azienda o istituto cassiere

Il servizio di cassa deve essere espletato da una sola azienda o istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti del circolo o dell'istituto, dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna o del distretto, delle condizioni più favorevoli.

Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.

Art. 40

Ordini d'incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'azienda o all'istituto di credito mediante ordini d'incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dal circolo didattico o dall'istituto, dall'Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna ovvero dal distretto scolastico.

Art. 41

Versamenti degli alunni

La riscossione dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali.

Le somme versate sul conto corrente postale, sul quale non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite almeno ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Art. 42

Ordini di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Art. 43

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali e i mandati devono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;

b) il numero d'ordine progressivo;

c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;

d) il nome e il cognome del debitore o del creditore;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma da incassare o da pagare;

g) la data di emissione;

h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Art. 44

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.

Le firme apposte sull'originale e sulle copie della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 45

Mandati estinti ed estratto conto

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente al circolo didattico o all'istituto scolastico o all'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna, ovvero al distretto scolastico, i mandati estinti e almeno trimestralmente un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 46

Reversali e mandati inestinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'istituzione che li ha emessi.

Essa li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 47

Vincoli per le reversali ed i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 48

Spese minute

Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al segretario con delibera del consiglio di circolo o istituto, del consiglio di gestione delle scuole materne o del consiglio scolastico distrettuale.

Detta anticipazione di cassa è disposta con mandato imputato all'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro e può essere resa disponibile in conto corrente bancario; gli interessi maturati sono introitati nel bilancio del consiglio di circolo o istituto, del consiglio di gestione delle scuole materne e del consiglio scolastico distrettuale. Il segretario è personalmente responsabile della somma anticipatagli e dei pagamenti eseguiti utilizzando detta somma.

Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il segretario presenterà al rispettivo consiglio le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il segretario dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo inscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Ai rendiconti di spesa presentati dal segretario devono essere allegati:

a) la fattura o nota di spesa debitamente quietanzata e munita del visto di regolarità della fornitura o somministrazione o esecuzione del lavoro o comunque della prestazione richiesta;

b) la nota di carico in inventario dove necessario.

Il segretario deve tenere il registro di cui alla lettera e) del precedente art. 5, sul quale annoterà cronologicamente, con una breve descrizione dell'operazione, le entrate e le spese. Ogni registrazione deve essere giustificata dalla relativa documentazione.

Art. 49

Responsabilità

Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dai documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti all'amministrazione.

Capo V

REGISTRI CONTABILI

Art. 50

Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. E' fatto obbligo al segretario di provvedere almeno semestralmente alla chiusura del giornale di cassa e alla verifica materiale dei fondi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 51

Correzione dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del segretario.

Art. 52

Movimenti di magazzino

Tutti i movimenti di magazzino debbono essere regolarmente rilevati con appositi sistemi contabili che trovano il loro riscontro nei movimenti dei singoli reparti di officina o laboratorio e nella contabilità delle istituzioni.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 53

Conto consuntivo

Il conto consuntivo comprende il conto finanziario e quello del patrimonio.

Ad esso sono allegati:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio e quello degli esercizi precedenti, con la indicazione del capitolo di imputazione, del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;

b) la gestione dei fondi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il conto, con il relativo riepilogo per titoli;

c) il riepilogo del conto di cassa che dimostri: il fondo esistente all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo rimasto alla chiusura dell'esercizio;

d) il riassunto generale del movimento patrimoniale con l'indicazione della situazione all'inizio dell'esercizio, gli aumenti e le diminuzioni intervenute e la situazione alla chiusura.

Per i residui degli anni precedenti saranno indicati i motivi per cui sono mantenuti in bilancio.

Art. 54

Adempimenti

Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli artt. 5 e 8 predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, ai rispettivi consigli.

Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a due copie della deliberazione del consiglio stesso, al Sovraintendente agli studi, non oltre il 31 marzo.

Capo VII

VIGILANZA

Art. 55

Vigilanza

Sono sottoposte all'approvazione del Sovraintendente agli studi le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto, del consiglio di gestione delle scuole materne e del consiglio scolastico distrettuale concernenti il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva e dall'avanzo di amministrazione.

E' soggetto all'autorizzazione preventiva del Sovraintendente agli studi l'affidamento del servizio di cassa di cui all'art. 39.

Nei casi di cui ai precedenti commi le delibere diventano esecutive dopo aver ottenuto l'approvazione o l'autorizzazione del Sovraintendente agli studi.

La Giunta regionale approva i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione autorizza i componenti la commissione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, e al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55, ad effettuare verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici, l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna e i distretti scolastici. Autorizza, inoltre, l'accettazione di eventuali lasciti e donazioni, la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, l'eliminazione degli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre assolutamente conservare, nonché l'alienazione di titoli.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.