Regolamento regionale 11 giugno 1974, n. - Testo storico
Regolamento regionale 11 giugno 1974
Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: Modificazioni.
(B.U. 26 giugno 1974, n. 5).
Al regolamento regionale 5 febbraio 1962 "Regolamento per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 sono abrogati e sostituiti dal comma seguente:
"Le deliberazioni relative sono adottate dalla Giunta regionale sulla base dei rispettivi atti tecnici. Esse non possono superare la spesa di lire dieci milioni, salvo le eccezioni previste dal regolamento; debbono essere motivate e prevedere il finanziamento delle rispettive spese".
2) Alla lettera l) dell'articolo 3 sono aggiunte le parole: ", e spese di gestione dei vivai forestali;".
3) La lettera m) dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "m) lavori di restauro di monumenti, lavori per scavi archeologici e manutenzione aree verdi e di giardini per ragazzi;".
4) L'articolo 4 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Deroghe al limite di spesa.
Il Consiglio regionale può autorizzare la Giunta a superare il limite massimo di spesa di Lire 10 milioni, ogni volta che la deroga risulti giustificata: il Consiglio indica di volta in volta il limite di spesa negli stessi casi autorizzato".
5) L'articolo 6 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione delle spese per lavori in economia provvede la Giunta, su proposta dell'Assessorato competente. Qualora durante l'esecuzione di un'opera e di un lavoro in economia, si riconosca insufficiente la spesa autorizzata, dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Giunta o al Consiglio motivata proposta di approvazione di perizia supplettiva.
L'importo complessivo dei lavori previsti dal progetto principale e dalle eventuali perizie supplettive non potrà superare i limiti stabiliti in applicazione dei precedenti articoli.".
Le presenti norme regolamentari saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.