Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 - Testo vigente
Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1
Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.
(B.U. 8 febbraio 2005, n. 6)
(Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa della Regione. Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) (1)
(Disposizioni in materia di fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 7 agosto 1986, n. 46)
1. (2)
2. (3)
3. (4)
4. (5)
(Disposizioni in materia di elisuperfici. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15) (6)
(Disposizioni in materia di interventi forestali. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44) (7)
(Disposizioni in materia di Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8) (8)
(Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere culturale o scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)
1. (9)
2. (10)
3. (11)
4. (12)
(Interventi a sostegno dello sviluppo delle aree naturali protette. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75)
1. (13)
2. (14)
(Disposizioni in materia di affidamento e di esecuzione di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)
1. (19)
2. (20)
(Disposizioni in materia di coltivazione di cave e torbiere. Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1996, n. 15)
1. (21)
2. (22)
(Dispositions en matière de projets linguistiques dans le cadre scolaire. Modifications de la loi régionale n° 50 du 27 décembre 1996)
1. (23)
2. (24)
(Disposizioni in materia di regime dei beni di proprietà della Regione. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)
1. (25)
2. (26)
3. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 12/1997 è abrogata.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. (27)
2. (28)
3. (29)
4. (30)
5. (31)
6.
a) (32)
b) (33)
7. (34)
8. (35)
9. (36)
10. (37)
11. (38)
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai servizi comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a cura dei soggetti affidatari dei contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. (39)
14. (40)
(Disposizioni in materia di sostegno alle attività teatrali. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45)
1.
a) (41)
b) (42)
c) (43)
d) (44)
(Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. (45)
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è abrogata.
3. (46)
4. (47)
5. (48)
6. (49)
7. (50)
8. (51)
9. (52)
10. (53)
11. (54)
12. (55)
13. (56)
14. (57)
15. (58)
16. (59)
(Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato. Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 30)
1. (60)
2. (61)
(Disposizioni in materia di finanziamento della Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser. Modificazione alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47) (62)
(Proroga di termini concernenti adempimenti vari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e disposizioni in materia di finanza locale)
1. (63)
2. (64)
3. (65)
4. (65a)
5. (65b)
5bis. (65c)
5ter. (65d)
5quater. (65e)
5quinquies. (66)
(Disposizioni in materia di destinazione della "Casa Barillier". Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5) (67)
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27) (68)
(Disposizioni in materia di organizzazione sanitaria. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, e 4 settembre 1995, n. 41)
1. (73)
2. (74)
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta procede ad indire elezioni integrative nell'ambito del Consiglio dei sanitari, secondo modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. I componenti che sono nominati a seguito delle elezioni integrative rimangono in carica sino alla scadenza dei membri che già compongono il Consiglio dei sanitari alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. (75)
5. L'articolo 33 della l.r. 5/2000 è abrogato.
6. (76)
7. (77)
(Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche autonome. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19) (78)
(Disposizioni in materia di personale ATAR. Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2000, n. 21) (79)
(Disposizioni urbanistiche conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5) (80)
(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. (81)
2. (82)
3. (83)
4. (84)
5. (85)
6. (86)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Sanzioni amministrative in materia di attività di panificazione. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 20)
1. (87)
2. (88)
(Disposizioni in materia di personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 23, e 8 luglio 2002, n. 12)
1. (89)
2. (90)
3. (91)
(Disposizioni concernenti la composizione della Commissione regionale per l'artigianato. Modificazione alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34)
1.
a) (92)
b) (93)
(Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)
1. (94)
2. (95)
3. In relazione alla composizione numerica del Consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e alle modalità di nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, sono fatti salvi gli atti adottati dall'Amministrazione regionale e dagli organi della Chambre a far data dall'entrata in vigore della l.r. 7/2002.
(Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
1. (96)
2. (97)
3. (98)
4. (99)
5. (100)
6. (101)
7. (102)
8. Il termine di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 8/2002 è differito al 31 dicembre 2008, salvo che si tratti di mezzi non immatricolati. In relazione al predetto differimento, le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 8/2002, limitatamente alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge, non si applicano relativamente ai procedimenti in corso e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998, i titolari di complessi ricettivi all'aperto sono tenuti, entro il 30 giugno 2005, a rimuovere gli allestimenti fissi e le strutture abitative, presenti all'interno dei complessi, per i quali risulti che non sia stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.
(Disposizioni in materia di incentivi alle imprese artigiane. Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), il riferimento ai beneficiari delle agevolazioni ivi previste si interpreta nel senso di ricomprendervi anche i consorzi e le società consortili iscritti nella sezione separata dell'Albo regionale delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato).
(Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazione alla l.r. 21/2003) (112)
(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)
1. (113)
2. (114)
3. (115)
4. (116)
5. (117)
Art. 36 (118)
(Disposizioni in materia di utilizzazioni forestali)
1. L'adozione da parte degli enti locali e delle consorterie di atti concernenti le utilizzazioni forestali è preceduta dal parere conforme della struttura regionale competente in materia di foreste; decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta del suddetto parere, esso si intende acquisito e i relativi atti possono essere adottati.
(Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) (119)
1. La quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), spettante alla Regione è ripartita mediante deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 593, della medesima legge.
(Disposizioni in materia di compensi ai componenti dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali)
1. Alla determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere, rispettivamente, al presidente e agli altri componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3, provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione.
(Disposizioni in materia di interventi a sostegno degli impianti a fune)
1. I contributi relativi alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2000 ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale), e 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio), possono essere integrati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), sulla base di criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione; gli interessati devono a tal fine presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di sostegno al settore degli impianti funiviari entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
(Disposizioni per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di installazione di impianti di gas)
1. I soggetti iscritti nel registro delle imprese come imprese di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, dimostrino di aver svolto professionalmente la loro attività nel corso di periodi pregressi, in qualità di titolari di imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla Commissione regionale per l'artigianato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
2. I soggetti che dimostrino di aver svolto attività alle dipendenze di un'impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, per un periodo non inferiore a due anni, con la qualifica di operaio specializzato, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla Commissione regionale per l'artigianato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
3. Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso subordinato alla frequenza di un apposito corso di aggiornamento professionale, della durata di almeno cinquanta ore, organizzato ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 7 agosto 1986, n. 42;
b) 20 agosto 1993, n. 72;
c) 4 agosto 1995, n. 29;
d) 27 febbraio 1998, n. 8;
e) 31 dicembre 1998, n. 56.
2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1995, n. 15;
b) il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
c) l'articolo 6 del regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5;
d) l'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 6, 7, 14, commi 3, 7, 11 e 12, 15, 17, 18, 29, 35, comma 3, 39 e 40 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005/2007 e non alterano gli equilibri di bilancio.
(1) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera kk), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Sostituiva il quarto comma dell'art. 70 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.
(2) Aggiunge la lettera dbis) al primo comma dell'art. 1 della L.R. 11 agosto 1975, n. 40.
(3) Aggiunge il comma 1bis all'art. 1 della L.R. 11 agosto 1975, n. 40.
(4) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 11 agosto 1975, n. 40.
(5) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 7 agosto 1986, n. 46.
(6) Aggiunge il comma 5ter all'art. 1 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.
(7) Modifica il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1989, n. 44.
(8) Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 17 marzo 1992, n. 8.
(9) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 20 agosto 1993, n. 69.
(10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993, n. 69.
(11) Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 20 agosto 1993, n. 69.
(12) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 20 agosto 1993, n. 69.
(13) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 75.
(14) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 75.
(15) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.
Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:
"(Disposizioni in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili, e relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di pubblicazione del bando.".
2. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 39/1995, le parole: "imponibile fiscale" sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:
"3. Si considera reddito annuo complessivo la somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare, determinati ai sensi del d.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili.".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.".
(16) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.
Sostituiva il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 4 settembre 1995, n. 40.
(19) Comma abrogato dall'art. 45, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Aggiungeva il comma 10bis all'art. 23 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.
(20) Sostituisce il comma 2 dell'art. 45 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.
(21) Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5. Sostituiva il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 11 luglio 1996, n. 15.
(22) Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5. Aggiungeva il comma 2bis all'art. 3 della L.R. 11 luglio 1996, n. 15.
(23) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 50.
(24) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 50.
(25) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera d), della L.R. 20 novembre 2006, n. 26. Inseriva il comma 3bis all'art. 6 della L.R. 10 aprile 1997, n. 12.
(26) Modifica il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 10 aprile 1997, n. 12.
(27) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(28) Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(29) Inserisce l'art. 13 alla L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(30) Sostituisce l'art. 14 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(31) Aggiunge il comma 3bis all'art. 20 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(32) Modifica il comma 2 dell'art. 21 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(33) Modifica il comma 5 dell'art. 21 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(34) Sostituisce il comma 5 dell'art. 24 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(35) Comma abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera b), della L.R. 18 aprile 2008, n. 20. Sostituiva l'art. 38 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(36) Comma abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera b), della L.R. 18 aprile 2008, n. 20. Sostituiva l'art. 39 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(37) Modifica il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(38) Inserisce il comma 2bis all'art. 56 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(39) Sostituisce il comma 1 dell'art. 61 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(40) Comma abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera b), della L.R. 18 aprile 2008, n. 20. Sostituiva la lettera c) del comma 6 dell'art. 68 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
(41) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1997, n. 45.
(42) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1997, n. 45.
(43) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1997, n. 45.
(44) Modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1997, n. 45.
(45) Modifica il comma 2 dell'art. 34 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(46) Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, lettera b), della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. Aggiungeva il comma 2bis all'art. 34 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 18 maggio 2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.3, comma 3, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.
(47) Sostituisce il comma 3 dell'art. 34 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(48) Sostituisce il comma 4 dell'art. 34 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(49) Aggiunge il comma 4bis all'art. 34 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(50) Modifica il comma 5 dell'art. 34 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(51) Sostituisce il comma 2 dell'art. 35 L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(52) Aggiunge il comma 2bis all'art. 35 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(53) Sostituisce il comma 3 dell'art. 35 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(54) Modifica il comma 4 dell'art. 35 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(55) Modifica il comma 2 dell'art. 36 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(56) Modifica il comma 4 dell'art. 36 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(57) Sostituisce il comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(58) Aggiunge il comma 4bis all'art. 38 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(59) Sostituisce il comma 4 dell'art. 79 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(60) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11 maggio 1998, n. 30.
(61) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 11 maggio 1998, n. 30.
(62) Aggiunge il comma 7bis all'art.4 della L.R.4 agosto 1998, n. 47.
(63) Modifica il comma 1 dell'art. 118 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(64) Modifica il comma 1 dell'art. 120 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(65) Modifica il comma 1 dell'art. 121 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(65a) Comma abrogato dall'art. 8, comma 13, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.
Il comma 4 dell'art. 19 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 16, comma 9, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30:
"4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2012, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 16, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40:
"4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2011, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 13, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29:
"4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2010, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 8, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30:
"4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2008, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 19, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34:
"4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2006, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 19 recitava:
"4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2005, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.".
. (65b) Comma abrogato dall'art. 8, comma 13, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.
Il comma 5 dell'art. 19 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 16, comma 9, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30:
"5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2012, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 16, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40:
"5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2011, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 13, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29:
"5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2010, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 8, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30:
"5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2008, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.".
e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 19, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34:
"5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2006, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 19 recitava:
"5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2005, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.".
(65c) Comma abrogato dall'art. 11, comma 4, della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.
Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29, il testo del comma 5bis dell'art. 19 recitava:
"5bis. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, oltre che per la restituzione del capitale residuo, per far fronte a interessi e a indennizzi correlati all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.".
(65d) Comma abrogato dall'art.11, comma 4, della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 9, comma 2, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47, il testo del comma 5ter dell'art. 19 recitava:
"5ter. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali valdostani è ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il totale delle entrate dei titoli I, II e III per i Comuni e I e II per le Comunità montane, ai fini della definizione del loro rapporto con gli interessi passivi, deve essere calcolato attribuendo ai trasferimenti regionali senza vincolo settoriale di destinazione, erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), il 20 per cento del loro valore monetario.".
(65e) Comma abrogato dall'art.11, comma 4, della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2010, n. 21, il testo del comma 5quater dell'art. 19 recitava:
"5quater. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5ter non si applicano ai mutui da contrarre per opere Fospi ammesse a finanziamento ai programmi 2010/2012 e 2011/2013.".
(66) Comma abrogato dall'art. 11, comma 4, della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.
Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 9, comma 1, della L.R. 27 giugno 2012, n. 19, il testo del comma 5quinquies dell'art. 19 recitava:
"5quinquies. Per i mutui da contrarre per opere Fo.S.P.I. ammesse a finanziamento ai programmi 2012/2014 e 2013/2015, la percentuale da applicare nel calcolo di cui al secondo periodo del comma 5ter è pari al 60 per cento.".
(67) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1999, n. 5.
(68) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.
Nella formulazione originaria, l'articolo 21 recitava:
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), le parole: "I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei dal punto di vista territoriale o per settore specialistico" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 27/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, provvedendo:
a) all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;
b) al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità;
c) alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso;
d) alla predisposizione del programma di cui al comma 2, lettera b), a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sottoambito;
e) alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.?.
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1999, le parole: "I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei," sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei".
4. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
5. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, le parole: "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".".
(73) Sostituisce il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.
(74) Sostituisce il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.
(75) Inserisce il comma 1bis all'art. 31 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.
(76) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 9 dell'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Inseriva la lettera cbis) al comma 1 dell'art. 26 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.
(77) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 9 dell'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Inseriva il capo IVbis al titolo II della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.
(78) Sostituisce il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19.
(79) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera b), della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2.
Sostituiva l'art. 25 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.
(80) Sostituisce l'art. 27 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5.
(81) Modifica l'art. 15 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
(82) Modifica il comma 4 dell'art. 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
(83) Sostituisce il comma 5ter dell'art. 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
(84) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
(85) Modifica il comma 3 dell'art. 25 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
(86) Inserisce il comma 4bis all'art. 25 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
(87) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.
(88) Inserisce il comma 2bis all'art. 16 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.
(89) Modifica il comma 1 dell'art. 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(90) Modifica il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.
(91) Comma abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 24 maggio 2007, n. 9.
Inseriva il comma 1bis all'art. 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12.
(92) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 14 della L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(93) Aggiunge la lettera f) al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(94) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 20 maggio 2002, n. 7.
(95) Sostituisce il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 20 maggio 2002, n. 7.
(96) Aggiunge il comma 5bis all'art. 2 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(97) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(98) Inserisce il comma 2bis all'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(99) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(100) Aggiunge la lettera bbis) al comma 3 dell'art. 14 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(101) Aggiunge la lettera bter) al comma 3 dell'art. 14 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(102) Aggiunge la lettera bquater) al comma 3 dell'art. 14 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(103) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.
(112) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.
Sostituiva il comma 1 dell'art. 51 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.
(113) Modifica il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.
(114) Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.
(115) Inserisce il comma 7bis all'art. 4 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.
(116) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.
(117) Sostituisce il comma 2 dell'art. 24 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.
(118) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37. Modificava il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.
(119) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.
Nella formulazione originaria, l'articolo 38 recitava:
(Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo nazionale per la montagna)
"1. La quota del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) spettante alla Regione è trasferita alle Comunità montane, in quanto strumenti di attuazione della politica regionale per la montagna, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della l.r. 54/1998.
2. Alla ripartizione della quota tra le Comunità montane si provvede con le modalità e sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".