Legge regionale 31 maggio 1956, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 31 maggio 1956

Bollettino ufficiale 5 giugno 1956

Norme in materia di industria alberghiera e di turismo.

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d’Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall’Assessorato regionale per il Turismo, à sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 2

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all’industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Ministero per l’Interno e al Commissariato per il Turismo nonché al Ministro per l’Interno o al Commissario per il Turismo sono attribuite in Valle d’Aosta, rispettivamente, all’Assessorato regionale per il Turismo e all’Assessore regionale per il Turismo.

Art. 3

Spetta all’Assessore regionale per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, à sensi e per gli effetti previsti dalle leggi, il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località aventi particolare interesse turistico.

Con il medesimo decreto deve essere delimitato il territorio delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e delle località aventi particolare interesse turistico.

Art. 4

Le norme del precedente articolo 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente articolo 3.

Art. 5

Contro i provvedimenti dell’Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 6

Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo nonché lo sviluppo e l’esercizio dell’industria alberghiera, le località riconosciute di particolare interesse turistico sono assimilate e parificate alle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.