Legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 31 maggio 1956, n. 1

Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

(B.U. 5 giugno 1956).

Art. 1

Ai fini della tutela del paesaggio, nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare, senza la preventiva autorizzazione del Comune competente per territorio, scritte, cartelli, insegne di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario lungo le strade e i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi. (1) (*)

Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonché alle zone site in vista delle traverse stesse.

Art. 2

Le norme della presente legge non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata sulle facciate di edifici, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa. (2)

Le norme della presente legge non sono, altresì, applicabili ai cartelli stradali indicatori regolamentari.

Art. 3

L'affissione e il collocamento di scritte, di cartelli, di insegne di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario possono essere autorizzati dal Comune competente per territorio nei casi e nelle zone seguenti: (3) (*)

a) nei tratti di strade e di sentieri soggetti a pubblico transito costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi siti nella vallata principale e nelle valli laterali o in vista delle traverse stesse, allorquando i predetti mezzi di pubblicità non contrastino con le esigenze turistiche e della tutela del paesaggio;

b) nei bivi e incroci delle strade e dei sentieri soggetti a pubblico transito o nelle loro immediate vicinanze, quando i predetti mezzi di pubblicità abbiano dimensioni limitate e servano di indicazione o di segnalazione stradale per attività turistiche di pubblico interesse (alberghi, ristoranti, funivie, seggiovie, rifugi alpini, distributori di carburanti, autorimesse, ecc.) esercitate nelle zone cui adducono le deviazioni stradali.

(omissis) (4)

Art. 4

Per ottenere l'autorizzazione del Comune competente per territorio, ai fini della pubblicità di cui all'articolo precedente, gli Enti, le Ditte e i privati interessati debbono trasmettere al Comune competente per territorio motivata domanda, allegando il disegno del tipo di mezzo di pubblicità prescelto, con precisazione delle dimensioni, delle diciture, dei colori, della località e della ubicazione prescelti. (5) (*)

Il Comune competente per territorio può concedere o negare l'autorizzazione e può prescrivere di modificare la forma, le dimensioni e la ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione alle esigenze turistiche e della tutela del paesaggio. (*)

Art. 5

(6)

Art. 6

Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Art. 7

1. Il Comune competente per territorio può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari in contrasto con le disposizioni della presente legge, nonché di quelli che non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio. (7)

A tal fine, il Comune competente per territorio prescrive un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, entro il quale gli interessati debbono provvedere, a loro cura e spese, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari ovvero alla loro manutenzione o ripristino. (*)

Trascorso il termine prescritto senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto stabilito, il Comune competente per territorio provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, a far cancellare le scritte e a far rimuovere i cartelli e i mezzi pubblicitari, avvalendosi dell'opera degli agenti stradali, e promuove gli atti per l'applicazione, a carico degli inadempimenti, delle sanzioni previste dal Codice penale. (*)

Art. 8

(8)

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) L'articolo 11, comma 6, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27, ha disposto la sostituzione delle parole: "Assessorato regionale per il Turismo? e "Assessore regionale per il Turismo?, ovunque ricorrano nella l.r. 1/1956, con le seguenti: "Comune competente per territorio?, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"Ai fini della tutela del paesaggio, nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale per il Turismo, scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi.".

(2) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"Le norme della presente legge non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa.".

(3) Alinea così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"L'affissione e il collocamento di scritte, di cartelli, di insegne e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il Turismo nei casi e nelle zone seguenti:".

(4) Comma abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera a), della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"Tali autorizzazioni, rilasciate dall'Assessore regionale per il Turismo, scadono entro il termine di tre anni e possono essere rinnovate.".

(5) Comma così modificato dall'art. 11, comma 4, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"Per ottenere l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il Turismo, ai fini della pubblicità di cui all'articolo precedente, gli Enti, le Ditte e i privati interessati debbono trasmettere all'Ufficio regionale per il Turismo motivata domanda, allegando il disegno del tipo di mezzo di pubblicità prescelto, con precisazione delle dimensioni, delle diciture, dei colori, della località e della ubicazione prescelti.".

(6) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera b), della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione stradali già affissi o già collocati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno affissi o collocati sino alla data di scadenza delle concessioni o delle autorizzazioni in atto vigenti.

Per il mantenimento delle scritte, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari e di segnalazione di cui si tratta dopo la scadenza delle concessioni e autorizzazioni in atto vigenti, gli interessati debbono chiedere autorizzazione all'Assessore regionale per il Turismo entro il termine di scadenza delle concessioni e autorizzazioni stesse, secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

Scaduto il termine delle concessioni e autorizzazioni di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre, secondo le norme di cui al seguente articolo 7, la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta.".

(7) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 5, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"L'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti, - dopo l'entrata in vigore della presente legge -, in contrasto con le norme della legge medesima, nonché di quelli che, già autorizzati, non ottengano la prescritta autorizzazione alla scadenza della concessione o autorizzazione in atto o non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.".

(8) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera b), della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.".