Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 37 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 37

Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.

(B. U. 4 gennaio 2005, n. 1)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, nell'ambito dei principi della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 2

(Autorizzazione)

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto.

Art. 3

(Destinazione delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

a) disperse, con le modalità di cui all'articolo 6;

b) conservate in un'urna sigillata, che deve essere alternativamente:

1) tumulata in cimitero;

2) interrata in cimitero;

3) oggetto di affidamento personale.

Art. 4

(Manifestazione della volontà)

1. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata tramite:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella quale risulti, oltre alla volontà di essere cremato, l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.

2. In mancanza di manifestazione di volontà del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volontà è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.

3. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

4. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri da parte del defunto o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, le stesse sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 5

(Consegna e trasporto delle ceneri)

1. La consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o a persona delegata dai predetti soggetti.

2. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di un documento redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso e una dal consegnatario delle ceneri. Tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 6

(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o da persona delegata dai predetti soggetti, o ancora, in difetto, da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui al comma 2, lettere a) e b).

2. La dispersione delle ceneri è consentita, sulla base della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990;

b) in area verde a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri;

c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo;

d) nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;

e) in aree private.

3. In caso di mancata manifestazione di volontà del defunto, o dei soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sul luogo di dispersione delle ceneri, le stesse sono disperse nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 7

(Conservazione delle ceneri)

1. La conservazione delle ceneri nell'urna sigillata è effettuata dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la conservazione delle ceneri è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

4. In caso di affidamento personale, l'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario o i suoi eredi intendono, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 8

(Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei)

1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalità di cui all'articolo 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.

2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.

Art. 9

(Regolamenti comunali)

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni delle urne, alle caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ad ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario.

2. La violazione delle disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 500.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Art. 10

(Commemorazioni)

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento personale o nel caso di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su apposita targa, individuale o collettiva, all'interno del cimitero.

2. Anche al momento della dispersione delle ceneri possono avere luogo forme rituali di commemorazione.

Art. 11

(Informazione ai cittadini)

1. I Comuni promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.

Art. 12

(Disposizione finale)

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.