Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), già modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

(B. U. 4 gennaio 2005, n. 1)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 8)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

4. (4)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 10) (5)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 12)

1. (6)

2. (7)

Art. 4

(Sostituzione del titolo del capo III)

1. (8)

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 14bis) (9)

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 15) (10)

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 16)

1. (11)

2. (12)

3. (13)

4. (14)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 17)

1. (15)

2. (16)

3. (17)

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(2) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 25 febbraio 2013, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)

1. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.

3. Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.".

(3) Aggiunge il comma 2ter all'art. 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(4) Aggiunge il comma 2quater all'art. 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(5) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(6) Modifica il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(7) Sostituisce il comma 7 dell'art. 12 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(8) Sostituisce il titolo del capo III della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(9) Inserisce l'art. 14bis alla L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(10) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(11) Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(12) Sostituisce l'alinea del comma 3 dell'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(13) Sostituisce il comma 4 dell'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(14) Aggiunge il comma 4bis all'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(15) Modifica il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(16) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(17) Modifica il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.