Legge regionale 20 dicembre 1955, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 20 12 1955

Bollettino ufficiale 31 12 1955 n. 0

Norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per la effettuazione delle visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi e asbestosi.

Art. 1

Le visite mediche prescritte dall’articolo 5, primo comma, della legge 12 aprile 1943, n. 455, saranno effettuate, nella Regione autonoma della Valle d’Aosta, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere sottoposti ad una prima visita medica, a cura e spese dei datori di lavoro:

a) i lavoratori addetti, anche in via saltuaria, alle lavorazioni indicate nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455;

b) i lavoratori dipendenti dalle aziende aventi reparti con lavorazioni previste nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, che risultino essere stati esposti, in passato, a rischio silicogeno.

La predetta visita potrà essere omessa nei riguardi dei lavoratori che siano stati sottoposti ad esame medico nella stessa azienda in periodo posteriore al primo maggio 1955 e quando si posseggano i relativi referti medici.

Art. 3

La visita medica prevista dal primo comma dell’articolo 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, da effettuarsi al momento dell’assunzione al lavoro, deve essere eseguita prima che il lavoratore sia occupato in una delle lavorazioni indicate nella menzionata tabella.

In ogni caso, non possono essere assunti i lavoratori risultanti affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

Art. 4

La visita medica, di cui ai precedenti articoli, deve comprendere, oltre all’esame clinico, un esame teleradiografico del torace.

La teleradiografia del torace può essere sostituita da esame schermografico di formato non inferiore a 70 x 70 mm., qualora tale esame possa essere possibile con pose individuali isolate e tempestivamente leggibili.

Sul radiogramma e sullo schermogramma devono essere segnati il numero d’ordine, le generalità del lavoratore, il luogo e la data di accertamento, che devono essere pure riportati in apposito registro, sul quale saranno segnati i relativi referti radiologici. Se l’accertamento viene eseguito a mezzo della schermografia, o ogni qual volta sullo schermogramma si rilevino segni certi o sospetti di silicosi o di asbestosi, associata o non a tubercolosi, di tubercolosi o di qualsiasi altra affezione dell’apparato respiratorio o cardiovascolare, deve essere eseguita, entro otto giorni dalla constatazione, una teleradiografia.

Art. 5

Le visite successive periodiche, previste all’articolo 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455 - comma primo -, devono essere eseguite, con spese a carico del datore di lavoro, a intervalli non superiori ad un anno e devono comprendere l’esame clinico e l’esame schermografico.

Devono essere sottoposti alle predette visite tutti i lavoratori contemplati nell’articolo 2 - comma primo - della presente legge.

Art. 6

È fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste dalla predetta legge, di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni venti dalla esecuzione della visita, copia della scheda personale qualunque sia il risultato della visita. Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme ad apposito prescritto modello.

Qualora il lavoratore risulti affetto da silicosi o da asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di trasmettere copia della scheda personale all’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale nello stesso termine di giorni venti dalla esecuzione della visita.

Art. 7

Le schede di cui all’articolo 6 nonché i documenti schermografici ed il registro di cui all’articolo 4 debbono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo di dodici anni nella località ove si esegue il lavoro.

Art. 8

All’Assessore regionale alla Sanità e Assistenza sociale è demandata la vigilanza sulla esecuzione della presente legge.

In caso di accertato inadempimento dell’obbligo delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire, a cura dell’Amministrazione regionale, con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva e impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.