Legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 20 dicembre 1955

Bollettino ufficiale 31 dicembre 1955

Integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi.

Art. 1

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, in relazione alle possibilitą finanziarie della Regione, stabilisce la somma da erogare agli Enti Comunali di Assistenza( ECA), a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi in particolari condizioni di bisogno.

Art. 2

Possono usufruire dell'assistenza di cui all'articolo 1 i vecchi di ambo i sessi, residenti da almeno cinque anni nella Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di etą, che non percepiscano pensioni od altri assegni di quiescenza o di invaliditą e vecchiaia, siano privi di mezzi di sussistenza e i cui congiunti, pure poveri, non si trovino in condizioni di provvedere all'obbligo degli alimenti.

Art. 3

Le domande per l'ammissione all'assistenza di cui all'articolo I debbono essere presentate dagli interessati agli ECA, che provvedono all'istruttoria e alla definizione delle domande stesse e al pagamento degli assegni nelle misure stabilite dalla Regione.

Contro il mancato accoglimento delle domande, i vecchi (o chi per essi, in caso di personale impossibilitą ) possono far ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 4

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.