Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34

Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 53)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Partecipazione al sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi

Art. 2bis - Inserimento nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali

CAPO II

DISCIPLINA DELLA CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ/MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ, TRASFORMATA IN AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

SEZIONE I

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 3 - Natura e organizzazione

Art. 4 - Statuto e regolamento di organizzazione

Art. 5 - Organi dell'azienda ed organo di revisione

Art. 6 - Attribuzioni e funzionamento degli organi

Art. 7 - Direttore

Art. 8 - Compiti del direttore

Art. 8bis - Coordinatore sanitario

SEZIONE II

CONTROLLI, BILANCIO, PATRIMONIO E PERSONALE

Art. 9 - Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo

Art. 10 - Controlli esterni

Art. 11 - Bilancio e contabilità

Art. 12 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Art. 13 - Personale

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 14 - Abrogazione

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. Al fine di garantire una gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza e di efficacia, di solidarietà, di sussidiarietà e di adeguatezza, la presente legge disciplina le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza pubblica, trasformate e riordinate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), con particolare riguardo alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona. (1)

Art. 2

(Partecipazione al sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi) (2)

1. Gli enti, pubblici e privati, di cui all'articolo 1 partecipano al sistema regionale di erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi, nonché agli organismi di programmazione delle attività svolte sul territorio regionale nei medesimi settori. (3)

Art. 2bis

(Inserimento nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali) (4)

1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle sue finalità e specificità statutarie.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di collaborazione e cooperazione tra la Casa di riposo di cui al comma 1, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le unità responsabili delle valutazioni multidimensionali, le strutture regionali competenti in materia di programmazione e controllo delle politiche sociali e le realtà del terzo settore, allo scopo di determinare le relazioni di rete con il territorio e di stabilire gli interventi prioritari.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ/MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ, TRASFORMATA IN AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

SEZIONE I

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 3

(Natura e organizzazione)

1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della l.r. 21/2003, di seguito denominata azienda, è ente pubblico, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale.

2. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, nel rispetto del pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, tra questi ultimi, i trasferimenti regionali.

3. L'azienda informa inoltre il proprio funzionamento e la propria attività al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e funzioni di organizzazione e di gestione.

Art. 4

(Statuto e regolamento di organizzazione)

1. Il funzionamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'azienda nel rispetto della normativa vigente, della presente legge, delle finalità originarie indicate nelle tavole di fondazione, nonché degli obblighi derivanti da eredità, legati o donazioni nel tempo acquisiti.

2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna, nonché sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto del principio della programmazione delle assunzioni e della imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate. Il regolamento di organizzazione definisce inoltre, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, le cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché i principi generali di condotta ai quali deve improntarsi il comportamento dei dipendenti, anche al fine di assicurare l'efficienza e la qualità del servizio erogato.

3. Lo statuto, il regolamento di organizzazione e le relative modificazioni, deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 10. (5)

Art. 5

(Organi dell'azienda ed organo di revisione)

1. Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'organo di revisione contabile.

2. Il presidente è individuato tra i componenti del consiglio di amministrazione. (6)

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, qualora lo statuto non contempli la figura del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri designati, rispettivamente, uno dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, uno dal Comune di Aosta e uno dalla Diocesi di Aosta. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. (7)

4bis. Alla designazione di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono scelti dai rispettivi enti di appartenenza tra soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e comprovata esperienza, almeno triennale, in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'azienda;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza almeno quinquennale di amministrazione o gestione di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private. (8)

5. Le dimissioni, la decadenza o la cessazione dalla carica, altrimenti determinatesi, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per l'amministrazione ordinaria dell'azienda, con il compito di provvedere agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi ordinari, oltre che al compimento degli atti indifferibili ed urgenti. Al commissario competono i compensi stabiliti dalla Giunta regionale con l'atto di nomina.

6. L'organo di revisione assicura la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'azienda. Esso può essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalità di nomina.

7. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'azienda o presso organismi ad essa collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

8. Oltre alle cause di incompatibilità e di esclusione di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, la carica di componente del consiglio di amministrazione o di revisore dei conti è incompatibile con le seguenti cariche:

a) sindaco, assessore comunale, presidente o assessore di comunità montana;

b) amministratore o dirigente di enti, pubblici e privati, con i quali l'azienda intrattenga rapporti di natura patrimoniale o di consulenza legale, amministrativa e tecnica, o che svolgano attività concorrenziale con l'azienda.

9. Le incompatibilità di cui al comma 8 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.

10. In considerazione della complessità dell'attività svolta e delle relative responsabilità, al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica definita con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono a carico dell'azienda. (9)

11. Ai revisori dei conti è assegnato un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione. (10)

Art. 6

(Attribuzioni e funzionamento degli organi)

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'azienda, in linea con la programmazione regionale, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati. (11)

3. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

a) approvare lo statuto e le relative modificazioni;

b) approvare i regolamenti dell'azienda e le relative modificazioni;

c) approvare il bilancio preventivo pluriennale di durata triennale, il bilancio preventivo economico annuale (budget) e il bilancio di esercizio; (12)

d) approvare i piani e i programmi dell'azienda, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in materia;

e) deliberare l'acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) approvare la dotazione organica dell'azienda, su proposta del direttore;

g) approvare le proposte di convenzioni;

h) designare i rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le deliberazioni, salva diversa previsione di legge o di statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Sono comunque adottate con il voto unanime dei presenti le deliberazioni concernenti la cessione o l'acquisto, anche a titolo gratuito, di beni immobili, di eredità e di legati.

7. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorquando l'interesse riguardi il coniuge del consigliere, ovvero suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.

Art. 7

(Direttore)

1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dallo statuto. (13)

2. L'incarico di direttore è conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) competenze derivanti da qualificata e comprovata attività professionale o esperienza gestionale, almeno quinquennale;

c) conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale con qualifica dirigenziale, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti.

3. Nel caso in cui l'esperienza quinquennale di cui al comma 2, lettera b), sia maturata nell'ambito di strutture socio-sanitarie residenziali, l'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato, a tempo determinato, per un periodo comunque non superiore alla durata del consiglio di amministrazione. Il contratto può essere rinnovato alla scadenza.

5. Il direttore in scadenza resta comunque in carica sino alla nomina del nuovo direttore.

6. Il trattamento economico del direttore è determinato dal consiglio di amministrazione.

7. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, dipendente o autonoma. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

8. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del direttore e recede dal contratto nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, nonché nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 8, se il direttore non abbia rimosso l'impedimento entro trenta giorni dal suo verificarsi. Il consiglio di amministrazione dichiara inoltre la decadenza del direttore e recede dal contratto quando abbia valutato negativamente i risultati della gestione, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione, nel rispetto del contratto di lavoro.

9. Con l'atto che dichiara la decadenza del direttore ai sensi del comma 8, il consiglio di amministrazione dispone, sino alla nomina del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'azienda; al sostituto è assicurato il trattamento economico previsto per il direttore nel contratto risolto.

Art. 8

(Compiti del direttore)

1. Il direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, della quale egli è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione. Il direttore è inoltre responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'azienda.

2. Spettano in particolare al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli organi dell'azienda, compresa l'adozione degli atti, anche negoziali, che impegnano l'azienda all'esterno e di quelli concernenti la gestione del personale.

Art. 8bis

(Coordinatore sanitario) (14)

1. La Regione e l'Azienda USL disciplinano, con apposita convenzione, senza oneri aggiuntivi a carico della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, il ruolo e le funzioni del coordinatore sanitario dell'azienda, fatte comunque salve le competenze del direttore di cui all'articolo 8.

2. Il coordinatore sanitario è individuato tra i dirigenti medici dipendenti dell'Azienda USL, al fine di assicurare la realizzazione di meccanismi di integrazione e coordinamento tra i vari livelli del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 2bis. Il coordinatore sanitario interviene, altresì, nel governo clinico dell'azienda.

SEZIONE II

CONTROLLI, BILANCIO, PATRIMONIO E PERSONALE

Art. 9

(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo) (15)

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dota di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel titolo II della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. (16)

3. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 10

(Controlli esterni)

1. Sono soggetti ad approvazione i seguenti atti dell'azienda ed ogni loro successiva modificazione:

a) lo statuto;

b) il regolamento di organizzazione e di contabilità;

c) il bilancio preventivo economico pluriennale di durata triennale, il bilancio preventivo economico annuale (budget) e il bilancio di esercizio; (17)

d) la dotazione organica.

2. Al fine dell'approvazione, l'azienda trasmette le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 1 alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, entro dieci giorni dalla loro adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla Giunta regionale proposta motivata di approvazione o di diniego dell'approvazione.

3. L'atto si intende approvato se all'azienda non è comunicato un provvedimento motivato di diniego dell'approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello stesso ovvero dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'azienda ai sensi del comma 2.

4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda può essere sciolto in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di irregolare costituzione o di impossibilità di funzionamento, di mancato perseguimento delle finalità statutarie o di gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione delle prestazioni. (18)

5. Lo scioglimento è disposto dalla Giunta regionale che nomina, contestualmente, un commissario. Al commissario nominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 11

(Bilancio e contabilità)

1. L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile (19).

2. L'azienda si dota di un regolamento di contabilità che stabilisce, in particolare:

a) la ripartizione delle competenze tra i soggetti dell'azienda preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione degli atti di gestione economica, ove non stabilita dalla presente legge e dallo statuto; (20)

b) la tipologia e le modalità dei controlli interni di cui all'articolo 9;

c) la disciplina dell'attività contrattuale dell'azienda;

d) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di non rilevante ammontare.

3. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4. Il consiglio di amministrazione approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale (budget). Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. (21)

5. (22)

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale (budget) e di quello di esercizio. Al commissario competono i compensi stabiliti con l'atto di nomina. (23)

Art. 12

(Patrimonio e fonti di finanziamento) (24)

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà, inventariato all'atto della trasformazione, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche a titolo di liberalità.

2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. (25)

3. Per la gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari accreditati, quando i medesimi sono oggetto di convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, la Regione corrisponde all'azienda le risorse finanziarie di cui ai rapporti contrattuali, sulla base delle tariffe stabilite con le deliberazioni di Giunta regionale che disciplinano i singoli servizi.

4. All'azienda sono inoltre concessi contributi annuali nelle misure di seguito indicate:

a) non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio relativi ai servizi socio-assistenziali;

b) non superiore al 35 per cento dei costi di esercizio relativi ai servizi sanitari e socio-sanitari accreditati e convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è calcolato sulla base dei costi risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno precedente ed è determinato con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, sulla base della stima previsionale dei costi relativi all'anno cui si riferisce il contributo, presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

6. I contributi di cui al comma 4, lettera a), sono erogati all'azienda dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

7. I contributi di cui al comma 4, lettera b), sono erogati all'azienda da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

8. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.

Art. 13

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato da contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge, in rappresentanza dell'azienda, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione, sentito il consiglio di amministrazione ed in conformità alle direttive impartite ad altre aziende o agenzie analoghe, operanti sul territorio regionale.

2. Fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'azienda continua ad applicarsi il contratto collettivo regionale di lavoro vigente e ogni altra disposizione di legge applicabile al personale degli enti del comparto unico regionale. (26)

3. Il nuovo contratto collettivo di lavoro, stipulato con le modalità di cui al comma 1, assicura ai dipendenti dell'azienda il trattamento economico e giuridico in godimento al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, compresa l'anzianità di servizio maturata; il trattamento economico in godimento è assicurato mediante il riconoscimento di un assegno ad personam non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

4. Il personale dell'azienda in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene il diritto di transitare, a domanda, nei ruoli degli enti del comparto unico regionale e degli altri enti strumentali della Regione, nei limiti dei posti vacanti di eguale profilo professionale. Gli enti riceventi provvedono alla copertura dei posti vacanti utilizzando il personale suddetto prioritariamente rispetto all'espletamento di procedure concorsuali e di altre procedure di reclutamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 14

(Abrogazione)

1. La legge regionale 12 luglio 1996, n. 18, è abrogata.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti competenti alle designazioni dei componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda ai sensi dell'articolo 5, comma 4, vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre quindici giorni dall'acquisizione dell'ultimo provvedimento di designazione. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è comunque prorogato fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, adotta lo statuto, conformandosi alle disposizioni della presente legge, entro tre mesi dal suo insediamento; in attesa dell'adozione, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 2, i rapporti finanziari tra la Regione e l'azienda rimangono disciplinati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 18/1996, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino all'adozione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 11, comma 2, trovano applicazione le disposizioni di contabilità già applicate dall'azienda al momento della trasformazione.

5. Il direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato sino alla scadenza naturale del contratto.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annui euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2005, trovano copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 38/2001 stessa.

Art. 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 29 luglio 2024, n. 12.

Nella sua formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1 recitava: "1. Al fine di garantire una gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza e di efficacia, di solidarietà, di sussidiarietà e di adeguatezza, la presente legge disciplina le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza pubblica, trasformate e riordinate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), con particolare riguardo alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona.".

(2) Rubrica così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 29 luglio 2024, n. 12.

Nella sua formulazione originaria la rubrica dell'articolo 2 recitava: "Partecipazione al sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi".

(3) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 29 luglio 2024, n. 12.

Nella sua formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Gli enti, pubblici e privati, di cui all'articolo 1 partecipano al sistema regionale di erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, nonché agli organismi di programmazione delle attività svolte sul territorio regionale nei medesimi settori.".

(4) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n, 9.

(5) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n, 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 4 recitava:

"3. Lo statuto, il regolamento di organizzazione e le relative modificazioni, deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 10.".

(6) Comma così modificato dall'articolo 3, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n, 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Il presidente è individuato tra i componenti del consiglio di amministrazione, in modo che esso rappresenti gli interessi originali dei soci fondatori secondo le modalità indicate dallo statuto.".

(7) Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 24 aprile 2015, n, 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 5 recitava:

"4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da sette membri designati, rispettivamente, tre dalla Giunta regionale, due dal Comune di Aosta e due dalla Diocesi di Aosta. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Alle designazioni di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).".

(8) Comma inserito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 10 dell'articolo 5 recitava:

"10. I componenti del consiglio di amministrazione prestano la loro funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'azienda può stipulare contratti di assicurazione contro i rischi derivanti agli amministratori dall'espletamento del proprio mandato.".

(10) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 11 dell'articolo 5 recitava:

"11. Ai revisori dei conti è assegnato un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale.".

(11) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'azienda, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.".

(12) Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 2010, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 3, dell'articolo 6 recitava:

"c) approvare il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio;".

(13) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione.".

(14) Articolo inserito dall'art. 6, comma1, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

(15) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

L'articolo 9 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 9 novembre 2010, n. 35:

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 34/2004, è aggiunto il seguente:

"1bis. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio."."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"Art. 9

(Controlli interni)

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si dota di sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la correttezza, l'efficacia e l'economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.".

(16) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 29 luglio 2024, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 9 recitava: "

"2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.".

(17) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9 novembre 2010, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 10 recitava:

"c) il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio;".

(18) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda può essere sciolto in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di mancato perseguimento delle finalità statutarie o di gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione delle prestazioni.".

(19) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. L'azienda adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile.".

(20) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 9 novembre 2010, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 11 recitava:

"a) la ripartizione delle competenze tra i soggetti dell'azienda preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione degli atti di gestione economica e finanziaria, ove non stabilita dalla presente legge e dallo statuto;".

(21) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 9 novembre 2010, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 11 recitava:

"4. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e il rendiconto, nonché il bilancio di esercizio. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 ottobre. Il bilancio di esercizio e il rendiconto sono approvati entro il 30 aprile.".

(22) Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 9 novembre 2010, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 11 recitava:

"5. Qualora entro il 31 dicembre il bilancio preventivo non risulti ancora esecutivo, il consiglio di amministrazione può deliberarne la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun mese, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi.".

(23) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 9 novembre 2010, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 11 recitava:

"6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del rendiconto. Al commissario competono i compensi stabiliti con l'atto di nomina.".

(24) Articolo così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 29 luglio 2024, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

Art. 12

(Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà, inventariato all'atto della trasformazione, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche a titolo di liberalità.

2. La Regione, per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, assicura all'azienda un finanziamento, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, secondo il sistema della quota capitaria, in relazione diretta con il numero e la tipologia degli ospiti, tenuto anche conto della qualità dei servizi erogati.".

(25) Il comma 2 dell'articolo 12 era stato precedentemente modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9, nel modo seguente:

"2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è, inoltre, concesso un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio relativi alle attività assistenziali e di servizio alla persona risultanti dal bilancio di esercizio, riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi, relativa all'anno cui si riferisce il contributo, presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.".

Il comma era già stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 10, comma 2, della L.R. 28 giugno 2011, n. 16:

"2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è, inoltre, concesso un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi, relativa all'anno cui si riferisce il contributo, presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.".

e precedentemente già sostituito nel modo seguente dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 novembre 2010, n. 35:

"2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema della quota capitaria determinata in misura non superiore a quella riconosciuta alle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è inoltre concesso un contributo annuale non superiore al 20 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi relativa all'anno cui si riferisce il contributo presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge.".

(26) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. Fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'azienda continua ad applicarsi il contratto collettivo regionale di lavoro vigente.".