Legge regionale 15 novembre 2004, n. 27 - Testo storico

Legge regionale 15 novembre 2004, n. 27

Bollettino ufficiale regionale 30 11 2004, n. 49

Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.

Art. 1

(Finalitą ed oggetto)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell'incolumitą degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

Art. 2

(Individuazione delle aree sciabili)

1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 della l. 363/2003.

Art. 3

(Individuazione di aree a specifica destinazione)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:

a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attivitą con attrezzi quali la slitta e lo slittino;

b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;

c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;

d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.

2. L'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1, lettere c) e d), avviene sentiti i Comuni interessati.

3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolaritą e la completezza, le trasmette all'esame della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, di cui all'articolo 6 della l.r. 9/1992, per il parere di competenza.

4. Acquisito il parere della Commissione, l'assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.

Art. 4

(Requisiti tecnici)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

(Transito e risalita)

1. E' vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessitą.

2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.

3. In occasione di gare č fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita di piste con gli sci ai piedi č vietata. Essa č tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessitą, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.

Art. 6

(Mezzi meccanici)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, č inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste di sci.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo i casi di necessitą e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

3. Fuori dell'orario di apertura č inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l'uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

Art. 7

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della l.r. 9/1992.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Art. 8

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard č fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 8 della l. 363/2003.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.

Art. 9

(Uso dell'elicottero)

1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalitą di soccorso ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attivitą di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di elicottero.

2. Le modalitą e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.

Art. 10

(Vigilanza e sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, č soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla l. 363/2003.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Art. 11

(Modificazioni alla l.r. 9/1992)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/1992, č aggiunta la seguente:

"cbis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti.?.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992, č inserito il seguente:

"2bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 č soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.?.

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992 č sostituito dal seguente:

"3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 č soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.?.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.