Legge regionale 10 settembre 1952, n. 3 - Testo storico
Legge regionale n. 3 del 10 settembre 1952
Bollettino ufficiale 11 novembre 1952 n. 0
Proroga della Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta per il periodo dal 1 agosto 1952 al 1 agosto 1953.
La Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta, costituita con Decreto prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29.239, e ampliata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, protocollo. n. 1569/ 6, è prorogata per il periodo dal 1 agosto 1952 al 1 agosto 1953.
La Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta comprende il territorio di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, con esclusione delle zone già concesse in riserva a Enti e a privati ed è regolata dalle norme stabilite dall'apposito statuto in vigore, approvato con Decreto prefettizio 18 agosto 1942, n. 29.239, nonché dalle norme del Decreto 18 maggio 1940, del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, recante disposizioni per il funzionamento delle riserve comunali nella zona delle Alpi.
Alla gestione della Riserva Intercomunale di Caccia provvede il Comitato regionale per la Caccia, avente sede in Aosta, al quale è fatto obbligo di provvedere alla costituzione di zone di ripopolamento nelle zone dove non sia possibile immettere selvaggina viva.
Al suddetto Comitato è pure fatto obbligo di provvedere ad immettere annualmente selvaggina delle diverse specie nelle varie zone della Riserva Intercomunale, ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.
Il Comitato regionale per la Caccia dovrà promuovere ed attuare efficaci iniziative per la lotta contro gli animali nocivi, ai fini della tutela della selvaggina.
La sorveglianza nella Riserva Intercomunale di Caccia deve essere esercitata, a cura del Comitato regionale per la Caccia, mediante l'opera dell'apposito Corpo di guardiacaccia dipendente dal Comitato stesso, nonché mediante l'opera di guardie e di guardiacaccia volontari.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.