Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

(B.U. 12 novembre 2004, n. 46)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 8)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), č sostituita dalla seguente:

"f) le modalitą per la presentazione delle candidature;".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 9)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/1997 le parole ", del termine per la presentazione delle candidature" sono soppresse.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 11/1997 č abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 11/1997 č sostituito dal seguente:

"4. E' consentito integrare o perfezionare la documentazione di cui al comma 3 fino al terzo giorno successivo alla data di presentazione della candidatura. Decorso tale termine, le candidature incomplete non sono prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'albo.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 11/1997, come modificato dal comma 2, č inserito il seguente:

"4bis. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 11, comma 1, le candidature devono pervenire alla struttura di cui all'articolo 6, comma 4, non oltre i quindici giorni antecedenti i predetti termini, necessari all'espletamento dell'istruttoria di cui al comma 5.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11/1997 č sostituito dal seguente:

"1. L'organo regionale competente, esaminata la documentazione presentata dai soggetti inseriti nell'albo, provvede alle nomine o alle designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale scadenza, l'organo regionale competente vi provvede entro il quarantacinquesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza; delle predette cariche č dato avviso attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione.?.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.