Legge regionale 28 settembre 1951, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 28 settembre 1951

Bollettino ufficiale 19 novembre 1951

Ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto-maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta.

Art. 1

La disciplina e l’organizzazione delle guide e portatori, dei maestri ed aiuto-maestri di sci stabilmente esercenti in Valle di Aosta è affidata all’Assessorato che presiede al Turismo, il quale, a tal fine, si avvale dell’Unione Valdostana Guide e Maestri di sci e delle Società locali di Guide e di Maestri di sci alla stessa affiliate e riconosciute a termini della presente legge.

Art. 2

L’Unione Valdostana Guide e Maestri di sci è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell’Assessorato che presiede al Turismo; il suo statuto e regolamento sono approvati dalla Giunta regionale.

L’Unione Valdostana Guide e Maestri di sci coordina l’attività delle Società locali riconosciute, vigila direttamente sui professionisti esercenti nei centri minori, ove non esistano società.

Cura, in particolare, la preparazione tecnica e culturale sia delle guide che dei maestri, organizzando, da sola o d’intesa con il CAI e con la FISI, i corsi od esami obbligatori per l’accertamento della idoneità tecnica o gli eventuali corsi di perfezionamento, valendosi, ove occorra, anche di istruttori ed esaminatori non esercenti in Valle.

Tiene aggiornato il ruolo regionale delle guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri stabilmente esercenti in Valle, istruisce le domande da sottoporre all’Assessorato che presiede al Turismo per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio professionale.

Cura la disciplina delle guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci, delle scuole di alpinismo e di sci che si avvalgono di professionisti; provvede, in genere, a quant’altro necessario per la migliore organizzazione professionale e per l’attuazione dei compiti affidatile dall’Assessorato che presiede al Turismo, al quale dovrà fornire tutti gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni connesse all’esercizio delle due professioni.

Art. 3

Possono essere riconosciute dalla Giunta regionale, quali organizzazioni decentrate della Unione Valdostana Guide e Maestri, Società locali di Guide o di Maestri incaricate di provvedere in loco alla esatta applicazione delle norme sulle rispettive professioni e collaborare con la Unione Valdostana al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2.

Le Società locali riconosciute debbono, in particolare, organizzare e disciplinare il servizio delle spedizioni di soccorso, dei lavori a rifugi e ad altre opere alpine, dell’apertura, manutenzione e rastrellamento delle piste di sci, provvedere all’assistenza ai propri soci ed a quant’altro localmente interessante l’esercizio delle due professioni, ciascuna nel campo della propria specifica competenza alpinistica o sciatoria.

In ciascun centro alpino non potrà essere riconosciuta che una sola Società di guide e portatori ed una sola Società di maestri, aiuto-maestri e relativa scuola di sci. Detta Società dovrà rispondere ai requisiti ed agli scopi precisati negli articoli precedenti.

Art. 4

Le guide, i portatori, i maestri ed aiuto-maestri di sci non possono esercitare la loro professione se non dopo regolare autorizzazione da parte dell’Assessorato che presiede al Turismo, ai sensi dell’articolo 12, e previa loro iscrizione nel ruolo regionale, sia per il tramite di Società locale riconosciuta a cui appartengono, sia, ove non esista Società locale, direttamente presso l’Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Ciascun iscritto a Società locale riconosciuta è tenuto al versamento, in favore della Società stessa, di una quota di concorso nelle spese per l’apertura stagionale dei rispettivi uffici e per altre necessità sociali, quota che verrà annualmente stabilita dalle rispettive assemblee, parte in misura fissa, parte in una percentuale sulle entrate professionali di ciascun socio.

Art. 5

Gli iscritti ad una Società locale riconosciuta di guide o maestri prestano servizio seguendo l’ordine del ruolo esposto nell’Ufficio del Capoguida o del Direttore della Scuola.

Ogni alpinista o sciatore ha però facoltà di scegliere liberamente la guida, il portatore, il maestro o l’aiuto maestro di sci di sua preferenza; il professionista impegnato in tal modo diretto deve dare sollecita notizia dell’impegno al Capoguida od al Direttore di scuola e perde il suo turno nel ruolo di ciascun ufficio, in ragione di un turno per tutti gli impegni direttamente assunti, sia a tariffa che a tempo, in Italia o all’estero, prima che si presenti il turno immediatamente successivo.

Art. 6

La guida, il portatore, il maestro od aiutomaestro di sci che, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, non intende di accettare il suo turno, lo perde.

I maestri od aiuto-maestri di sci sono comunque tenuti, anche se impegnati direttamente da clienti di loro personale fiducia, a partecipare ai corsi di lezioni collettive, sempre quando il loro impegno non comporti trasferimento dalla sede della propria scuola in altre regioni alpine, italiane o estere.

Art. 7

Le salite si distinguono in salite di primo e salite di secondo ordine.

I regolamenti delle Società locali riconosciute precisano, per le rispettive zone, quali salite debbano considerarsi di primo ordine.

Dove non vi siano Società locali riconosciute, provvede direttamente l’Unione Guide e Maestri di sci.

Nelle salite di primo ordine, le guide non possono portare nella propria cordata più di due clienti, in quelle di secondo ordine più di quattro clienti.

Nelle salite di primo ordine le guide possono assumere il comando di una comitiva fino ad un massimo di sei clienti, purché della comitiva stessa facciano parte almeno un portatore, se i clienti siano tre o quattro, e due portatori, se i clienti siano cinque o sei.

Alle comitive sociali organizzate da sezioni di Clubs Alpini o di Società alpinistiche similari italiane ed estere, è data facoltà di assumere anche una sola guida per la condotta di ascensioni sociali. In tal caso la guida ha, però, la sola responsabilità degli alpinisti legati alla sua cordata.

I portatori possono funzionare da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando facciano parte di una cordata condotta da una guida o da un accademico italiano od estero e siano invitati a ciò dalla guida o dall’accademico;

b) quando siano a capo di una cordata che faccia parte di una comitiva condotta da una guida.

È data facoltà alle Società locali riconosciute di prescrivere che per determinate ascensioni la guida od il portatore non possa accompagnare più di un cliente.

Le Società locali riconosciute di guide e maestri di sci concorderanno, per ciascuna zona, quali salite e percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l’assistenza di una guida.

Non raggiungendosi un accordo, la questione sarà decisa dalla Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Le disposizioni dei precedenti commi e quelle esecutive dei regolamenti locali sono obbligatorie non solo per i professionisti stabilmente esercenti in quella determinata zona, ma anche per tutti quegli altri che in essa dovessero esercitare, provenendo con i loro clienti da altre zone, sia della Valle d’Aosta che di altre regioni alpine.

Art. 8

Le guide, i portatori, i maestri ed aiuto-maestri di sci sono tenuti ad osservare rigorosamente le tariffe stabilite, nulla pretendendo in più od accettando in meno.

Art. 9

I regolamenti delle Società locali riconosciute di guide e di maestri di sci debbono essere approvati, ove già non lo siano, dalla maggioranza dei tre quinti dei soci di ciascuna di esse. Essi non possono, comunque, contenere disposizioni contrastanti con quelle della presente legge regionale e delle eventuali norme integrative.

Le norme esecutive delle disposizioni del precedente articolo 7, emanate dalle Società locali, debbono essere approvate dalla Unione Valdostana Guide e Maestri.

Art. 10

Per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio stabile della professione di guida, portatore, maestro ed aiutomaestro di sci in Valle d’Aosta si richiede:

a) cittadinanza italiana;

b) buona conoscenza della zona di esercizio abituale della professione, comprovata, fra l’altro, dalla residenza per almeno un triennio nel rispettivo Comune Valdostano;

c) idoneità fisica e capacità tecnica;

d) non aver riportato condanna per delitto infamante e tenere buona condotta in genere;

e) licenza elementare e buona conoscenza della lingua italiana e della lingua francese;

f) età di 18 anni compiuti per i portatori ed aiuto-maestri di sci; di 21 anni per i maestri di sci; di 25 anni per le guide di prima e seconda classe;

g) iscrizione alla Società locale riconosciuta, rispettivamente di guide e di maestri di sci, esistente nel Comune di esercizio abituale della professione.

Art. 11

Per le guide, i portatori, i maestri ed aiuto-maestri già esercenti stabilmente in Valle alla data della promulgazione della presente legge regionale, l’idoneità tecnica sarà desunta dai certificati del CAI e della FISI.

Per le nuove ammissioni o promozioni è, invece, obbligatoria la frequenza dei corsi ed il superamento degli appositi esami teorico-pratici, il cui certificato dovrà essere allegato a ciascuna domanda.

Per la promozione a guida si richiede, inoltre, un effettivo servizio in Valle di almeno tre anni, in qualità di portatore, qualunque possa essere la qualifica professionale o dilettantistica acquistata altrove.

Per l’esercizio della professione di guida a Courmayeur e a Valtournanche è obbligatoria la qualifica di guida di prima classe.

Art. 12

Le domande per la concessione dell’autorizzazione annuale all’esercizio delle professioni alpine debbono essere inoltrate, entro il trenta novembre dell’anno precedente, per il tramite delle Società locali riconosciute e di appartenenza, oppure, nel caso in cui nel Comune di esercizio abituale non vi sia una Società locale riconosciuta, debbono essere presentate direttamente all’Unione Valdostana Guide e Maestri di sci, che provvederà a trasmettere tutte le domande ricevute all’Assessorato che presiede al Turismo, con il proprio parere motivato. Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 non dà diritto alla concessione dell’autorizzazione, che potrà, in ogni caso, essere revocata per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali.

Contro la mancata concessione o contro la revoca dell’autorizzazione, le quali dovranno essere motivate, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento di carattere definitivo.

Art. 13

L’esercizio saltuario della professione da parte di guide, portatori, maestri e aiuto-maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane o dall’estero, non è soggetto ad autorizzazione dell’Assessorato che presiede al Turismo ma soltanto alla osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge regionale.

L’apertura di corsi e di scuole di sci o di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, la sistemazione in Valle, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti od invito a recarvisi, costituisce, invece, esercizio stabile soggetto a tutte le disposizioni della presente legge regionale.

Art. 14

L’esercizio non autorizzato a norma delle precedenti disposizioni è punito a termini dell’articolo 3 Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 218.

Per le infrazioni alle disposizioni dell’Unione Valdostana Guide e Maestri di sci e delle Società locali riconosciute, provvedono i rispettivi regolamenti con le opportune sanzioni disciplinari.

Art. 15

(Disposizione transitoria)

Ferme le precedenti disposizioni, ed in particolare quelle degli articoli 3 e 4, possono essere autorizzati ad esercitare individualmente la professione, qualora speciali circostanze lo consiglino, le guide ed i maestri in effettiva attività di servizio al primo luglio 1950 che, pur essendo iscritti nel ruolo della Unione Valdostana Guide e Maestri, non facciano però parte della Società di Guide o di Maestri della Valle ove esercitano abitualmente la loro professione.

Detti Maestri e Guide dipenderanno direttamente dalla Unione Valdostana ma dovranno osservare le disposizioni delle Società locali riconosciute relative al servizio delle spedizioni di soccorso, a lavori da eseguirsi nei Rifugi o per altre opere alpine, alla apertura, alla manutenzione ed al rastrellamento di piste di sci nonché contribuire equamente alle spese generali dell’attrezzatura sciistica locale e dei servizi di manutenzione e di rastrellamento di piste di sci.

Art. 16

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.