Legge regionale 17 agosto 2004, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 18

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

(B.U. 31 agosto 2004, n. 35)

INDICE

Art. 1 - Entrate di competenza

Art. 2 - Spese di competenza

Art. 3 - Riepilogo della competenza

Art. 4 - Entrate esercizi precedenti

Art. 5 - Spese esercizi precedenti

Art. 6 - Riepilogo dei residui

Art. 7 - Situazione di cassa

Art. 8 - Situazione finanziaria

Art. 9 - Situazione patrimoniale

Art. 10 - Approvazione del rendiconto generale

Art. 11 - Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea

Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilitą speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.823.824.033,81 delle quali:

riscosse

Euro

1.263.389.637,67

rimaste da riscuotere

Euro

560.434.396,14

Art. 2

(Spese di competenza)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilitą speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.813.798.717,60 delle quali:

pagate

Euro

1.375.371.794,33

rimaste da pagare

Euro

438.426.923,27

Art. 3

(Riepilogo della competenza)

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate

Euro

1.823.824.033,81

spese

Euro

1.813.798.717,60

risultato positivo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2003

Euro

10.025.316,21

Art. 4

(Entrate esercizi precedenti)

1. I residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 sono approvati in complessivi Euro 521.306.496,71 e riassunti come segue:

residui attivi iscritti in conto esercizi 2002 e precedenti in carico al 1° gennaio 2003

Euro

968.994.421,05

minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti

Euro

20.727.410,64

residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2003

Euro

948.267.010,41

residui attivi riscossi al 31 dicembre 2003

Euro

426.960.513,70

residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2003

Euro

521.306.496,71

Art. 5

(Spese esercizi precedenti)

1. I residui passivi rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 sono approvati in complessivi 448.139.321,26 e riassunti come segue:

residui passivi iscritti in conto esercizi 2002 e precedenti in carico al 1° gennaio 2003

Euro

906.249.407,20

minori accertamenti in conto residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti

Euro

112.224.431,44

residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2003

Euro

794.024.975,76

residui passivi pagati al 31 dicembre 2003

Euro

345.885.654,50

residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 2003

Euro

448.139.321,26

Art. 6

(Riepilogo dei residui)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2003 (art. 1)

Euro

560.434.396,14

rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (art. 4)

Euro

521.306.496,71

totale

Euro

1.081.740.892,85

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2003 (art. 2)

Euro

438.426.923,27

rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (art. 5)

Euro

448.139.321,26

totale

Euro

886.566.244,53

Art. 7

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 č determinato in Euro 33.473.240,06 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2002

Euro

64.380.537,52

riscossioni nell'esercizio 2003

Euro

1.690.350.151,37

pagamenti nell'esercizio 2003

Euro

1.721.257.448,83

fondo cassa al 31 dicembre 2003

Euro

33.473.240,06

Art. 8

(Situazione finanziaria)

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 č accertato nell'ammontare di Euro 228.647.888,38 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2003 (art. 1)

Euro

560.434.396,14

entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2003 (art. 4)

Euro

521.306.496,71

fondo cassa al 31 dicembre 2003 (art. 7)

Euro

33.473.240,06

spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 (art. 2)

Euro

438.426.923,27

spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2003 (art. 5)

Euro

448.139.321,26

avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2003

Euro

228.647.888,38

Art. 9

(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2003 č approvata nelle seguenti risultanze finali:

attivitą

Euro

2.607.067.237,94

passivitą

Euro

1.604.219.230,98

attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2003

Euro

1.002.848.006,96

Art. 10

(Approvazione del rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003 della Regione č approvato nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11

(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2003, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.