Legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 18 giugno 2004, n. 8

Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio

(B.U. 29 giugno 2004 n. 26)

Art. 1

(Oggetto e beneficiari)

1. In considerazione della natura di infrastrutture di base e della rilevanza pubblica degli impianti funiviari, che trovano il loro fondamento nel regime di concessione previsto dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, contributi in conto capitale finalizzati ad agevolare la riqualificazione e il potenziamento degli impianti funiviari e delle strutture ad essi funzionalmente connesse, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, oltre ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, anche i gestori delle piste da sci di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune relativi a complessi funiviari di interesse locale, come definiti dall'articolo 5. (1)

Art. 2

(Iniziative ammesse a contributo)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:

a) la realizzazione, il miglioramento qualitativo, il rinnovo tecnologico di impianti funiviari;

b) la realizzazione, il miglioramento qualitativo, il rinnovo tecnologico di strutture e di sistemi funzionalmente connessi agli impianti di cui alla lettera a), come definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

c) gli interventi finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo o a incrementare i livelli di sicurezza, consistenti nella realizzazione di opere di stabilizzazione o di rimodellamento del terreno, nonché nell'acquisto e nell'installazione di sistemi di protezione antivalanga, di segnaletica e di attrezzature di protezione di ostacoli;

d) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento artificiale a servizio degli impianti funiviari;

e) l'acquisto di veicoli battipista.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavoro e di collaudo;

b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature, di automezzi e di altri beni strumentali strettamente funzionali alle iniziative ammesse.

3. I contributi possono essere concessi per opere da realizzare anche in tutto o in parte al di fuori del territorio regionale, sempre che le stesse siano funzionali, in quanto direttamente collegate, a sistemi di impianti a fune che si sviluppano prevalentemente in Valle d'Aosta.

4. Ricorrendo i casi di cui al comma 3, i contributi possono essere concessi solo a soggetti che siano concessionari di sistemi di impianti funiviari posti prevalentemente sul territorio regionale.

Art. 3

(Entità dei contributi) (2)

Art. 4

(Impianti destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considerano destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto:

a) gli impianti funiviari che non sono posti a servizio di comprensori sciistici;

b) gli impianti funiviari che sono ubicati in un contesto urbano o che assicurano un collegamento con centri abitati in cui vi sono persone residenti o attività economiche stabili.

Art. 5

(Complessi funiviari di interesse locale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i complessi funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell'utenza in relazione, in particolare, al numero di skipass giornalieri rispetto a quelli settimanali;

b) il numero e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti;

c) la presenza, nella zona, di altre installazioni finalizzate al turismo.

Art. 6

(Domande di intervento)

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di interventi di sostegno nel settore degli impianti funiviari, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 settembre di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse. (3)

2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura stessa.

3. La struttura competente verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della commissione consultiva di cui all'articolo 8.

Art. 7

(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria)

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 8 provvede all'istruttoria delle domande. La commissione, in particolare:

a) esprime motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonché sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) predispone la graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale.

2. Possono essere ammesse a contributo le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, alle quali è attribuita la stessa priorità dell'intervento cui si riferiscono, qualora la commissione consultiva accerti che le stesse sono derivate da fatti imprevisti ed imprevedibili.

3. A parità di posizione nella graduatoria, la commissione consultiva esprime, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi del comma 1, un motivato parere sulla precedenza da assegnare alle domande. La commissione consultiva assegna, inoltre, precedenza alle iniziative di riconversione o potenziamento dei comprensori sciistici con, al massimo, tre impianti aerei, quali seggiovie, cabinovie o funivie, sulla base dei criteri di priorità approvati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. (4)

4. La graduatoria provvisoria è aggiornata annualmente e le iniziative che, pur inserite nella precedente graduatoria, non hanno ottenuto i finanziamenti richiesti possono essere considerate ai fini della formulazione della nuova graduatoria, previa domanda del richiedente ed eventuale aggiornamento del progetto.

5. La struttura competente trasmette alla Giunta regionale le domande di cui all'articolo 6 corredate del parere della commissione consultiva e della graduatoria provvisoria. (5)

Art. 8

(Commissione consultiva)

1. La commissione consultiva è così composta:

a) (6)

b) il dirigente della struttura competente, o suo sostituto;

c) un rappresentante della Finaosta s.p.a., o suo sostituto;

d) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo sostituto.

2. La commissione, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità delle materie oggetto di esame, può essere integrata da esperti nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti. Gli esperti partecipano alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

3. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti di cui al comma 1; le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre di essi.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale dipendente della struttura competente.

5. La commissione è convocata dal suo presidente entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ed approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone l'ammontare. Nel caso di contributi concernenti strutture funzionalmente connesse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che attengano alla pratica di attività agonistiche, la Giunta regionale, qualora necessario, ne disciplina con la medesima deliberazione le modalità di utilizzo.

2. Entro quindici giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo e ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi così disponibili, le ulteriori domande di intervento risultanti dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio, ove previsto, della concessione edilizia e della concessione di costruzione ed esercizio.

2. La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione agli investimenti effettuati.

Art. 11

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli investimenti:

a) cinque anni, per i beni mobili e i veicoli;

b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti elettromeccanici.

2. Nel caso degli investimenti di cui al comma 1, lettera a), i relativi acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla data della deliberazione di concessione dei contributi.

3. Nel caso degli investimenti di cui al comma 1, lettera b), le iniziative finanziate devono essere ultimate entro il termine previsto dalla concessione edilizia ovvero, qualora non prevista, entro tre anni dalla concessione del contributo.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale revoca il contributo concesso e il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo con le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Restituzione del contributo)

1. In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 2.

2. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data dell'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

3. La Giunta regionale, nel provvedimento di revoca, fissa le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo stesso.

Art. 13

(Controlli tecnici, contabili e amministrativi)

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli investimenti oggetto degli interventi, nonché sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo, i beneficiari devono consentire qualsiasi verifica disposta.

2. In caso di accertate irregolarità, la Giunta regionale dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni di recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 4.000.000,00 per l'anno 2004, in euro 10.000.000,00 per l'anno 2005 e in euro 14.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti di cui all'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006, previsti per euro 4.000.000,00 per l'anno 2004, per euro 10.000.000,00 per l'anno 2005 e per euro 14.000.000,00 per l'anno 2006, al punto B.2.2 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, anche i soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di linee funiviarie per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale.".

(2) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"Art. 3

(Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nelle seguenti misure massime, rapportate all'entità della spesa ritenuta ammissibile:

a) 15 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2004;

b) 10 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2005;

c) 5 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2006.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono incrementate di 7,5 punti percentuali in caso di medie imprese e di 15 punti percentuali in caso di piccole imprese.

3. La percentuale di intervento può essere incrementata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nei seguenti casi:

a) impianti e strutture ad essi funzionalmente connessi destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto, come definiti all'articolo 4;

b) investimenti di cui all'articolo 2, relativi a complessi funiviari di interesse locale, come definiti all'articolo 5;

c) realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera a), non trovano più applicazione.".

(3) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di interventi di sostegno nel settore degli impianti funiviari, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.".

(4) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 7 recitava:

"3. A parità di posizione nella graduatoria, la commissione consultiva esprime, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi del comma 1, un motivato parere sulla precedenza da assegnare alle domande.".

(5) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 7 recitava:

"5. La struttura competente trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le domande di cui all'articolo 6 corredate del parere della commissione consultiva e della graduatoria provvisoria.".

(6) lettera abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"a) il dirigente della struttura regionale di primo livello dell'assessorato competente in materia di trasporti, con funzioni di presidente, o suo delegato;".