Legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 - Testo storico

Legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35

Bollettino Ufficiale regionale 11 11 1997 n. 52

Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri.

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'impiego ed il controllo degli elicotteri utilizzati in servizio di elitrasporto per interventi nell'ambito della protezione civile e dei servizi istituzionali della Regione, nonché di ulteriori servizi o attività disciplinati sulla base di normativa regionale o di apposite convenzioni.

2. Il servizio di elitrasporto di cui al comma 1 avviene tramite gestione diretta dell'Amministrazione regionale, ovvero tramite affidamento del servizio a imprese esterne individuate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

Art. 2

(Tipologie degli interventi e autorizzazioni)

1. L'impiego degli elicotteri di cui all'art. 1 è sempre diretto al perseguimento di un fine di pubblico interesse e, salvo quanto previsto dall'art. 6, l'utilizzazione è consentita esclusivamente per l'effettuazione di interventi diretti o quantomeno connessi:

a) alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone;

b) alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente;

c) alla prevenzione degli eventi dannosi;

d) al miglioramento della qualità dei servizi rientranti nell'ambito delle attività di protezione civile o con queste connesse.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e l'utilizzazione degli elicotteri sono richiesti alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e sono autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 3.

3. Gli interventi che comportano voli fuori dal territorio regionale sono autorizzati, previo accordo con le autorità territorialmente competenti, in caso di calamità naturali od altre peculiari circostanze che rendano obbligatoria o preferibile l'utilizzazione dello spazio aereo extraregionale.

Art. 3

(Coordinamento degli interventi e

rilascio delle autorizzazioni)

1. Al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2 provvede la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

2. Le autorizzazioni all'utilizzo degli elicotteri per gli interventi di cui all'art. 2 sono rilasciate, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 6, dal responsabile della struttura competente in materia di protezione civile, individuata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), o, in caso di sua assenza o impedimento ed esclusivamente per interventi necessari ed urgenti, dal personale in servizio di reperibilità della struttura stessa.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, limitatamente agli interventi di trasporto sanitario di ammalati o infortunati in strutture ospedaliere, come previsto dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), il coordinamento degli interventi e il rilascio delle autorizzazioni sono definiti sulla base di apposite convenzioni e protocolli operativi tra l'Amministrazione regionale e l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL).

Art. 4

(Regolamento regionale)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un regolamento attuativo contenente:

a) l'individuazione specifica delle tipologie degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e l'indicazione dei criteri di priorità nel caso di concomitanza di eventi per i quali si rende necessario l'intervento degli elicotteri;

b) l'elencazione indicativa degli interventi di cui all'art. 6;

c) i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;

d) l'eventuale disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'appaltatore del servizio di elitrasporto, con possibilità di ulteriori specificazioni in sede di capitolato speciale di appalto.

Art. 5

(Determinazione dei compensi per l'uso

dell'elicottero, tariffe agevolate

e esenzioni)

1. I costi degli interventi degli elicotteri sono posti a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.

2. I costi degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, sono anticipati dall’Amministrazione regionale con successivo rimborso da parte dell'USL.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina:

a) le tipologie di intervento a titolo oneroso per il beneficiario e le modalità di esecuzione delle missioni;

b) le tariffe a carico del beneficiario dell'intervento;

c) l'ammontare dell'eventuale concorso regionale sulle spese a carico dei beneficiari degli interventi di cui all'art. 6.

Art. 6

(Autorizzazioni eccezionali)

1. Oltre agli interventi di cui all'art. 2, è facoltà dell'Amministrazione regionale disporre interventi di diversa natura, di propria iniziativa ovvero dietro richiesta motivata e su autorizzazione rilasciata, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, esclusivamente dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Assessore da lui delegato.

2. Le attività di volo di cui al comma 1 sono autorizzabili sempreché non contrastino, ostacolino o ritardino, in qualsiasi modo, l'effettuazione degli interventi indicati all'art. 2.

3. Il regolamento regionale di cui all'art. 4 prevede un'elencazione indicativa degli interventi di cui al comma 1.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 4.500.000.000 annue, grava sullo stanziamento iscritto al cap. 40780 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

Allegato all'oggetto n.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Adunanza del Consiglio regionale in data

Disegno di legge n. 248

presentato dalla Giunta regionale in data 25 giugno 1997: "Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri".

Relazione

L'esigenza di elaborazione del disegno di legge in oggetto scaturisce dalla necessità di attribuire una apposita disciplina al servizio di trasporto a mezzo elicotteri, gestito direttamente da parte dell'Amministrazione regionale a decorrere dall'anno 1983 in concomitanza con l'istituzione dell'Ufficio regionale della Protezione Civile e fino ad oggi espletato sulla base di apposita regolamentazione a carattere prettamente interno.

Il disegno di legge in oggetto si propone, sulla base delle esperienze e delle conoscenze fino ad oggi maturate, di definire le linee guida ed i principi fondamentali per il corretto utilizzo degli elicotteri impiegati nel servizio di elitrasporto per interventi nell'ambito della protezione civile e dei servizi istituzionali della Regione, sia pur salvaguardando la necessaria elasticità di gestione del servizio stesso, tenuto conto della sempre maggiore rilevanza e delicatezza che tale servizio ha assunto nel corso degli anni, nonché dell'elevato livello di professionalità e di competenza fino ad ora acquisito ed il cui mantenimento è da ritenersi essenziale.

In particolare, prendendo in esame l'articolato del disegno di legge, si sintetizza quanto segue:

- all'articolo 1 vengono definite le finalità ed il settore di intervento;

- agli articoli 2 e 3 vengono individuate la natura e le diverse tipologie degli interventi di carattere ordinario con identificazione delle figure abilitate al coordinamento delle missioni ed al rilascio delle relative autorizzazioni; viene a tal proposito sancito che tali interventi, diretti al perseguimento di un fine di pubblico interesse, debbono risultare connessi alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone, alla protezione ed alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione degli eventi dannosi ed al miglioramento della qualità dei servizi rientranti nell'ambito delle attività di protezione civile o con queste connesse; viene altresì stabilito che al coordinamento degli interventi e delle attività previste provvede la struttura competente in materia di protezione civile;

- all'articolo 4 viene prevista l'emanazione di un apposito regolamento regionale di attuazione della disciplina di legge;

- all'articolo 5 vengono individuate le tipologie di intervento i cui oneri sono posti a carico dell'Amministrazione regionale, ovvero anticipati dalla stessa, e vengono determinati i tipi di missione a titolo oneroso per il beneficiario, la definizione delle relative tariffe e la quantificazione dell'eventuale concorso regionale sulle spese a carico dei beneficiari, da individuarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale;

- all'articolo 6 vengono definiti gli ulteriori interventi di diversa natura e di carattere eccezionale, in aggiunta a quelli disciplinati dall'articolo 2, e vengono individuate le figure abilitate al rilascio delle relative autorizzazioni;

- all'articolo 7 vengono stabilite le disposizioni finanziarie.