Legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 25 giugno 2003, n. 19

Bollettino Ufficiale regionale 01 07 2003 n. 28

Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale.

INDICE

CAPO I

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E REFERENDUM PROPOSITIVO

SEZIONE I

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 1 - Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare

Art. 2 - Requisiti

Art. 3 - Limiti di ammissibilità

Art. 4 - Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare

Art. 5 - Esercizio dell'iniziativa legislativa popolare

Art. 6 - Verifica delle firme

Art. 7 - Verifica sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare

Art. 8 - Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

Art. 9 - Raccolta e autenticazione delle firme

Art. 10 - Verifica delle firme a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare

Art. 11 - Assegnazione alle Commissioni consiliari competenti

SEZIONE II

REFERENDUM PROPOSITIVO

Art. 12 - Referendum propositivo

Art. 13 - Iter del procedimento

Art. 14 - Esito del referendum e adempimenti conseguenti

Art. 15 - Rinvio

CAPO II

REFERENDUM ABROGATIVO

SEZIONE I

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 16 - Titolari dell'iniziativa referendaria

Art. 17 - Limiti di ammissibilità

Art. 18 - Presentazione del quesito referendario

Art. 19 - Verifica delle firme

Art. 20 - Quesito referendario

Art. 21 - Verifica sull'ammissibilità del quesito referendario

Art. 22 - Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

Art. 23 - Raccolta delle firme

Art. 24 - Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

Art. 25 - Richiesta di referendum da parte dei Consigli comunali

SEZIONE II

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 26 - Indizione e svolgimento del referendum

Art. 27 - Concentrazione di istanze referendarie

Art. 28 - Disposizioni di raccordo del procedimento regionale con quello nazionale

Art. 29 - Periodi di sospensione del referendum

Art. 30 - Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

Art. 31 - Disciplina della votazione

Art. 32 - Ufficio regionale per il referendum

Art. 33 - Uffici di sezione

Art. 34 - Schede di votazione

Art. 35 - Operazioni di scrutinio

Art. 36 - Adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum

Art. 37 - Osservazioni e reclami

Art. 38 - Dichiarazione di avvenuta abrogazione

Art. 39 - Risultato del referendum contrario all'abrogazione

CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 40 - Istituzione, composizione e funzioni della Commissione

CAPO IV

REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 41 - Referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni

Art. 42 - Deliberazione e indizione del referendum

Art. 43 - Rinvio

Art. 44 - Esito del referendum e adempimenti conseguenti

CAPO V

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 45 - Iniziativa e indizione del referendum

Art. 46 - Rinvio

Art. 47 - Esito del referendum

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 48 - Voto elettronico

Art. 49 - Abrogazioni

Art. 50 - Disposizioni finanziarie

CAPO I

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E REFERENDUM PROPOSITIVO

SEZIONE I

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 1

(Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare)

1. L'iniziativa legislativa popolare è esercitata da almeno millecinquecento elettori dei Comuni della regione.

Art. 2

(Requisiti)

1. La proposta di legge di iniziativa legislativa popolare deve essere redatta in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate a carico del bilancio della Regione deve contenere, nell'articolato o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.

Art. 3

(Limiti di ammissibilità )

1. L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per:

a) leggi tributarie e di bilancio;

b) leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;

c) leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del testo della proposta di legge a norma dell'articolo 5.

Art. 4

(Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare)

1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Valle di essere assistiti nella redazione del testo dalla competente struttura del Consiglio della Valle. Allo stesso fine possono richiedere dati e informazioni alle strutture della Giunta regionale anche in merito agli eventuali aspetti finanziari della proposta di legge.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Regione in merito alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture della Giunta regionale.

Art. 5

(Esercizio dell'iniziativa legislativa popolare)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa legislativa popolare, almeno tre e non più di cinque elettori dei Comuni della regione, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, presentano alla segreteria generale del Consiglio della Valle:

a) il testo e la relazione illustrativa della proposta di legge di iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei Comuni della regione;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. All'atto della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa popolare. In particolare, i due delegati:

a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa popolare.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Segretario generale del Consiglio della Valle, di seguito denominato Segretario generale, redige processo verbale della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al testo della proposta di legge;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);

d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

Art. 6

(Verifica delle firme)

1. Entro dieci giorni dal deposito del testo della proposta di legge di iniziativa popolare, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il Segretario generale dichiara improcedibile la proposta di legge di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il Segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo della proposta di legge e della relazione illustrativa alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di seguito denominata Commissione di cui all'articolo 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione di cui all'articolo 40 del testo della proposta di legge di iniziativa popolare e della relazione illustrativa, il Segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di legge di iniziativa popolare ovvero dispone la pubblicazione del testo della proposta di legge e della relazione illustrativa.

Art. 7

(Verifica sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare)

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del testo della proposta di legge di iniziativa popolare sul Bollettino ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità della proposta di legge, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge;

b) alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

c) alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;

d) all'insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.

2. I delegati di cui all'articolo 5, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione di cui all'articolo 40 inizierà la verifica sull'ammissibilità della proposta di legge. I delegati hanno il diritto di intervenire a tale riunione per illustrare la proposta di legge prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sulla proposta di legge di iniziativa popolare:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Le firme degli elettori dei Comuni della regione a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il Segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

Art. 9

(Raccolta e autenticazione delle firme)

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e dai consiglieri regionali della Valle d'Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio della Valle.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio. In tale ultimo caso, essa indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

Art. 10

(Verifica delle firme a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare)

1. Le firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 5, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli, in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venti giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno millecinquecento;

b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno millecinquecento delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

5. Il Segretario generale dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1;

b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della regione;

d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il Segretario generale dichiara invalida la proposta di legge di iniziativa popolare, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a millecinquecento.

8. Il Segretario generale trasmette il verbale ai delegati, al Presidente del Consiglio della Valle e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni.

Art. 11

(Assegnazione alle Commissioni consiliari competenti)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del verbale del Segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio della Valle avvia l'iter del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del Consiglio, assegnando la proposta di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora, in caso di rinnovo del Consiglio della Valle, sulla proposta di legge di iniziativa popolare il Consiglio non abbia adottato la deliberazione di cui al comma 3, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.

5. Il Presidente del nuovo Consiglio della Valle, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta di legge sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, avviare nuovamente l'iter del procedimento di cui al comma 1.

SEZIONE II

REFERENDUM PROPOSITIVO

Art. 12

(Referendum propositivo)

1. Almeno quattromila elettori dei Comuni della regione possono, con le modalità e i limiti previsti nella sezione I del presente capo, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13.

Art. 13

(Iter del procedimento)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del verbale del Segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio della Valle avvia l'iter del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del Consiglio, assegnando la proposta di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora il Consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, indice, entro i successivi trenta giorni, referendum propositivo sulla proposta di legge.

5. La Commissione di cui all'articolo 40 è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 4 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. Il decreto di indizione del referendum propositivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

Art. 14

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. L'esito del referendum è valido se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del risultato del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio della Valle è tenuto ad assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle competenti Commissioni consiliari per l'avvio di un nuovo iter legislativo, ai sensi del regolamento interno del Consiglio.

3. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso i termini di cui all'articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato.

Art. 15

(Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum propositivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

CAPO II

Referendum abrogativo

SEZIONE I

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 16

(Titolari dell'iniziativa referendaria)

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto quando lo richiedano:

a) almeno quattromila elettori dei Comuni della regione;

b) almeno venti Consigli comunali.

Art. 17

(Limiti di ammissibilità)

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi tributarie e di bilancio;

b) le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario;

c) le leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica;

d) le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;

e) le leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

3. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario a norma dell'articolo 18.

Art. 18

(Presentazione del quesito referendario)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre e non più di cinque elettori dei Comuni della regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, presentano alla segreteria generale del Consiglio della Valle:

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa referendaria su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei Comuni della regione;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. All'atto della presentazione del quesito referendario, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. In particolare, i due delegati:

a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Segretario generale redige processo verbale della presentazione del quesito referendario, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);

d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

Art. 19

(Verifica delle firme)

1. Entro dieci giorni dal deposito del quesito referendario, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il Segretario generale dichiara improcedibile la proposta di referendum e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il Segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo del quesito referendario e la relazione illustrativa alla Commissione di cui all'articolo 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione del testo del quesito referendario e della relazione illustrativa, il Segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'articolo 18, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di referendum ovvero dispone la pubblicazione del quesito referendario e della relazione illustrativa.

Art. 20

(Quesito referendario)

1. Il quesito che si intende sottoporre a referendum abrogativo consiste nella formula "Volete che sia abrogata la legge regionale …", seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge di cui si propone l'abrogazione, nonché della data e del numero del Bollettino ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.

2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi dei quali si propone l'abrogazione.

3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più commi, deve essere inserito anche il testo letterale della parte di comma della quale si propone l'abrogazione.

4. Le disposizioni oggetto della stessa proposta di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Art. 21

(Verifica sull'ammissibilità del quesito referendario)

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del quesito referendario sul Bollettino ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità del quesito referendario, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;

b) al rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'articolo 17;

c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. I delegati, di cui all'articolo 18, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione inizierà la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire a tale riunione per illustrare il quesito referendario prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della regione può presentare alla Commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 22

(Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità del quesito referendario, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Le firme degli elettori dei Comuni della regione a corredo della richiesta di referendum, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come precisato dall'articolo 20.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il Segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

Art. 23

(Raccolta delle firme)

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate a norma dell'articolo 9.

Art. 24

(Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum)

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venti giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno quattromila;

b) se almeno quattromila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

5. Il Segretario generale dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 23, comma 1;

b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della regione;

d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum abrogativo, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a quattromila.

8. Il Segretario generale trasmette il verbale ai delegati e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni e, nel caso in cui il verbale del Segretario generale attesti la validità della richiesta, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

Art. 25

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli comunali)

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali contenenti il quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed essere trasmesse dai Sindaci dei Comuni interessati alla segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Il quesito referendario deve essere identico in tutte le deliberazioni dei Consigli comunali.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito nel giorno in cui perviene alla segreteria generale del Consiglio della Valle l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire alla segreteria generale del Consiglio della Valle nel termine di tre mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

5. Le deliberazioni dei Consigli comunali indicano i nomi di due delegati, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, che devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità, vale l'indicazione data dal Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

6. Entro dieci giorni dallo scadere dei tre mesi di cui al comma 4, il Segretario generale riscontra, con apposito verbale, da inviare ai delegati di cui al comma 5, che almeno venti deliberazioni siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Se il riscontro dà esito negativo, il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum, in quanto irricevibile. Se il riscontro dà esito positivo, il Segretario generale trasmette copia delle deliberazioni alla Commissione di cui all'articolo 40 che delibera in merito all'ammissibilità del quesito referendario entro i successivi quarantacinque giorni. Ai fini della verifica sull'ammissibilità, si applica l'articolo 21.

7. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, nel caso di esito positivo della verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli comunali, venga a mancare, prima della decisione sull'ammissibilità del quesito, il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

SEZIONE II

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 26

(Indizione e svolgimento del referendum)

1. I referendum abrogativi si svolgono, fatto salvo quanto previsto al comma 5, in due tornate annuali. Il Presidente della Regione:

a) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta, entro il 31 gennaio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;

b) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno, decreta, entro il 15 luglio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre.

2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è comunicato ai Sindaci della regione.

4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei Sindaci, il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Nel caso in cui nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre che le consultazioni sul referendum abrogativo regionale siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 1.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, restano valide le operazioni già eventualmente compiute dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum regionale.

Art. 27

(Concentrazione di istanze referendarie)

1. Con il decreto di indizione del referendum, di cui all'articolo 26, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, dispone la concentrazione in un unico referendum delle richieste di referendum che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, apporta al testo delle richieste di referendum da concentrare le correzioni eventualmente necessarie a rendere chiaro il quesito da sottoporre agli elettori.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 2 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

Art. 28

(Disposizioni di raccordo del procedimento regionale con quello nazionale)

1. Quando i referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei princìpi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum abrogativi regionali.

3. Le operazioni relative ai referendum abrogativi regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 29

(Periodi di sospensione del referendum)

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio della Valle: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;

c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni della regione.

2. I referendum abrogativi regionali già indetti per una domenica che ricada in uno dei periodi di cui al comma 1, sono rinviati, con decreto del Presidente della Regione, alla prima tornata utile. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 30

(Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo)

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero che il referendum non debba più avere luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i princìpi ispiratori della disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, provvede, con gli stessi decreti di cui ai commi 2 e 3, alla riformulazione del quesito referendario.

5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 31

(Disciplina della votazione)

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori dei Comuni della regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

Art. 32

(Ufficio regionale per il referendum)

1. Presso il Tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione del referendum. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il Presidente del Tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del Tribunale di Aosta, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

Art. 33

(Uffici di sezione)

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Art. 34

(Schede di votazione)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito referendario formulato ai sensi dell'articolo 20, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: "SI/OUI" - "NO/NON".

2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale e devono possedere le caratteristiche determinate, con decreto, dal Presidente della Regione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione per i referendum abrogativi di leggi statali.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora si svolgano più referendum contemporaneamente, sono predisposte tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

5. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.

Art. 35

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano entro le ore venti del giorno stesso.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati nel Consiglio della Valle e dei promotori.

3. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 2 provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del referendum. Il mandato è autenticato ai sensi dell'articolo 9.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione per il referendum osservano, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum.

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dall'ufficio regionale per il referendum e dagli uffici di sezione per il referendum è compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 36

(Adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum)

1. L'ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno la maggioranza degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato la maggioranza degli elettori.

3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione.

Art. 37

(Osservazioni e reclami)

1. L'Ufficio regionale per il referendum decide, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 36, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

Art. 38

(Dichiarazione di avvenuta abrogazione)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della disposizione sottoposta a referendum.

2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, sul Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Regione può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

Art. 39

(Risultato del referendum contrario all'abrogazione)

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO III

Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare

Art. 40

(Istituzione, composizione e funzioni della Commissione)

1. Il Consiglio della Valle nomina, entro quattro mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, composta di tre esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino, scelti tra:

a) docenti universitari;

b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

c) ex componenti della Corte costituzionale.

2. La Commissione, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura, si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate nel corso della legislatura stessa ed esprime i pareri previsti dalla presente legge.

3. La Commissione esercita le proprie funzioni sino alla data di insediamento della successiva e si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate entro tale data.

4. In caso di dimissioni o di impedimento, il Consiglio della Valle provvede alla sostituzione dei componenti la Commissione entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o dell'impedimento.

5. La Commissione ha sede presso il Consiglio della Valle. Il supporto organizzativo ai lavori della Commissione è assicurato dalla segreteria generale del Consiglio della Valle.

6. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

7. Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

CAPO IV

Referendum consultivo AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 41

(Referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentiti gli elettori dei Comuni interessati mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente capo.

Art. 42

(Deliberazione e indizione del referendum)

1. Il referendum è deliberato dal Consiglio della Valle, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio della Valle.

2. La deliberazione del Consiglio della Valle contiene il quesito da sottoporre a referendum e individua, secondo i criteri di cui al comma 3, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

3. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

4. Il Presidente della Regione indice, con decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 2 da parte del Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 43

(Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

Art. 44

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto a proporre al Consiglio della Valle un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO V

Referendum consultivo

Art. 45

(Iniziativa e indizione del referendum)

1. Il Consiglio della Valle, prima di procedere all'adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi di particolare rilevanza generale, può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'effettuazione di un referendum consultivo finalizzato a conoscere l'orientamento degli elettori sui provvedimenti medesimi.

2. La deliberazione del Consiglio della Valle che stabilisce l'effettuazione del referendum consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Il Presidente della Regione indice, con decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 46

(Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

Art. 47

(Esito del referendum)

1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 48

(Voto elettronico)

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, con legge ordinaria della Regione si provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina delle modalità di votazione e di scrutinio di cui alla presente legge.

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 7 maggio 1975, n. 16;

b) 21 aprile 1981, n. 22;

c) 30 dicembre 1999, n. 40;

d) 8 marzo 2000, n. 7.

Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri per lo svolgimento delle consultazioni referendarie derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 415.000, trovano copertura sul programma 2.1.3 (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22830 (Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale), che rientra tra quelli indicati nell'elenco coperto col fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, previsti a decorrere dall'anno 2003 in euro 25.000, gravano sul programma 1.1.1. (Consiglio regionale) al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) e sono ricompresi negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005.