Legge regionale 16 luglio 1960, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 16 07 1960

Bollettino ufficiale 31 7 1960

Concessione di contributi annui straordinari al Comune di Aosta per finanziamento di parte delle spese di ammortamento del mutuo passivo di lire 480 milioni da contrarre per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui straordinari di Lire 19.156.725 (diciannovemilioni centocinquantaseimila settecentoventicinque), per la durata di venticinque anni, a favore del Comune di Aosta, a titolo di concorso regionale nella spesa annua di ammortamento del mutuo passivo di Lire 480 milioni da assumere dal Comune stesso presso la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali) e destinato al finanziamento di spese straordinarie per l’esecuzione di lavori di pubblica utilità.

Art. 2

La liquidazione dei contributi annui straordinari di cui al precedente articolo è subordinata alla effettiva assunzione ed utilizzazione, da parte del Comune di Aosta, dell’intero sopracitato importo del mutuo per il finanziamento delle spese straordinarie occorrenti per l’esecuzione dei lavori di pubblica utilità di cui alla deliberazione della Giunta municipale di Aosta in data 11 febbraio 1960, n. 141.

Art. 3

Il versamento dei contributi annui di cui ai precedenti articoli sarà effettuato alla Tesoreria del Comune di Aosta a rate semestrali posticipate, con decorrenza dalla data di inizio dell’ammortamento del sopramenzionato mutuo passivo e con imputazione ad apposito istituendo capitolo di spesa del bilancio regionale per il prossimo e per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4

Al finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale dalla concessione dei contributi annui di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante la iscrizione di apposito capitolo di spesa nel bilancio preventivo della Regione per il prossimo esercizio finanziario 1Ï luglio 1960 - 30 giugno 1961 e nei bilanci di previsione per i futuri esercizi finanziari, per la durata di venticinque annualità, fino alla scadenza del periodo di ammortamento del sopramenzionato mutuo passivo da contrarre dal Comune di Aosta.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.