Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 - Testo vigente
Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*). Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7 (1).
(B.U. 25 febbraio 2003, n. 8)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 2bis - Pratica della mountain bike
Art. 3 - Ambito di applicazione
CAPO II
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 4 - Esercizio della professione
Art. 5 - Abilitazione professionale
Art. 6 - Attestato di abilitazione
Art. 7 - Elenchi professionali regionali
Art. 8 - Tesserino di riconoscimento
Art. 9 - Sospensione e cancellazione dagli elenchi professionali regionali
Art. 10 - Obbligo di aggiornamento
Art. 11 - Limitazione del numero dei clienti
Art. 12 - Tariffe professionali
Art. 13 - Associazioni di categoria
Art. 14 - Ingressi gratuiti
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15 - Vigilanza e controlli
Art. 16 - Sanzioni
Art. 17 - Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
Art. 18 - Abrogazioni
Art. 19 - Disposizioni transitorie
Art. 20 - Disposizioni finanziarie
Art. 21 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto)
1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*) allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio (2).
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) guida turistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, nonché le risorse produttive del territorio;
b) accompagnatore turistico, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche;
c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere e apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e non, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque di percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi. L'esercizio dell'attività su terreni innevati è subordinato alla frequenza di specifico corso teorico-pratico e al superamento dei relativi esami organizzati dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 5, volti alla preparazione e all'accertamento delle conoscenze e delle capacità delle guide escursionistiche naturalistiche nella prevenzione dei rischi nivologici e nella gestione delle operazioni di soccorso; (2a)
d) accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
dbis) maestro di mountain bike (MTB) [e di ciclismo fuoristrada] (*) chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. (3)
2. La professione di guida turistica è attività specializzata che si esercita, oltre che negli ambiti di cui al comma 1, lettera a), nei siti dei quali è accertata la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche geografiche, individuati, nell'ambito di un apposito elenco, tra beni e aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e arte, musei, monumenti e chiese aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Tra tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano eventualmente presenti sul territorio.
3. L'elenco di cui al comma 2, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente, d'intesa con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. I siti di cui al comma 2 possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nell'elenco professionale di cui all'articolo 7.
5. L'assessore regionale competente in materia di turismo, nel caso di siti di proprietà privata, anche diversi da quelli di cui al comma 2, e in mancanza di accordo tra le guide turistiche abilitate e i proprietari di tali siti circa le modalità di effettuazione e i costi del servizio prestato dalle guide stesse, può autorizzare i proprietari a organizzare un proprio servizio di visita e di illustrazione del sito avvalendosi di proprio personale, anche sprovvisto della abilitazione prescritta ai sensi della presente legge.
(Pratica della mountain bike) (4)
1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.
2. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.
(Ambito di applicazione)
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano le professioni turistiche definite ai sensi dell'articolo 2 in regime di libera prestazione di servizi. (5)
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:
a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, svolgono le attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;
b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per gli aeroporti o stazioni ferroviarie in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
(Esercizio della professione)
1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*) nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale (6).
(Abilitazione professionale)
1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, il superamento di un esame scritto e orale e, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica, organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi di enti di formazione accreditati. I corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. Le disposizioni che individuano i requisiti, le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. (7)
1bis. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14, paragrafo 1, n. 6 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e 18, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), gli operatori concorrenti non possono partecipare alle commissioni esaminatrici nominate ai sensi del comma 4. (8)
2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (9);
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre e per i maestri di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*); analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane (10);
d) (10a)
2bis. Limitatamente ai maestri di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*), oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*), rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) (11).
3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1, individuando anche i casi di esenzione o riduzione del percorso formativo. La struttura competente procede alla nomina delle commissioni d'esame e alla determinazione delle relative modalità di svolgimento. (12)
4bis. I soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali possono richiedere l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere quale specializzazione linguistica nell'esercizio della professione. Il mancato possesso di specializzazione linguistica non preclude l'esercizio della professione (13).
5. Limitatamente ai corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica, ai candidati abilitati all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale dalle lezioni teoriche.
5bis. I soggetti in possesso di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di guida turistica sono esentati, ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell'abilitazione, fatta salva la previa verifica della conoscenza del territorio regionale e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale (14).
5ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di accompagnatore turistico sono esentati, ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell'abilitazione, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non siano state oggetto del corso di studi e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale (15).
5quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di accertamento delle specializzazioni linguistiche di cui al comma 4bis e delle conoscenze ulteriori richieste ai sensi dei commi 5bis e 5ter (16).
(Attestato di abilitazione)
1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, l'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.
(Elenchi professionali regionali)
1. Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*). della Valle d'Aosta (17).
2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 5, comma 2:
a) (18)
b) conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 6;
c) (18a)
d) insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, stipulata per somme non inferiori a quelle indicate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4bis e 4ter, coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. (19)
4. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 3.
4bis. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita in altre Regioni o Province autonome consente, previa richiesta alla struttura competente da parte del soggetto interessato, l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1. (20)
4ter. Coloro che, in possesso del titolo professionale di guida turistica conseguito in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che provvede ai sensi del d.lgs. 206/2007. (21)
5. Negli elenchi di cui al comma 1 sono riportati i dati di ciascun iscritto e le lingue straniere delle quali è stata accertata la conoscenza. L'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco (22).
6. (23)
(Tesserino di riconoscimento)
1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, la struttura competente rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché le eventuali specializzazioni linguistiche accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 4bis (24).
2. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata alla struttura competente, a cura dell'interessato, prima della scadenza.
3. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
4. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura competente all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.
(Sospensione e cancellazione dagli elenchi professionali regionali) (25)
1. La sospensione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, oltre che nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
2. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima vidimazione del tesserino di riconoscimento;
b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione;
d) mancato rinnovo della tessera federale, limitatamente ai maestri di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*).
(Obbligo di aggiornamento)
1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge, è obbligatoria la partecipazione alle attività di aggiornamento organizzate e attuate con le modalità di cui al comma 2. (26)
2. L'attività di aggiornamento di cui al comma 1 è attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate organizzati dalla struttura competente o da questa riconosciuti, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13. (27)
3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
4. (28).
5. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.
(Limitazione del numero dei clienti)
1. Ogni guida escursionistica naturalistica può accompagnare un solo gruppo composto da non più di venticinque persone. Ogni gruppo scolastico deve essere altresì accompagnato da almeno due docenti appartenenti alla medesima istituzione scolastica.
2. Ogni accompagnatore di turismo equestre può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette cavalieri.
2bis. Ogni maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*) può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette persone (29).
(Associazioni di categoria)
1. Agli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 10, comma 2, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. (31)
2. Sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni di categoria individuate dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti, nonché del numero e dell'adeguatezza delle sedi e delle strutture a disposizione di ciascuna associazione per il perseguimento delle finalità associative.
(Ingressi gratuiti)
1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, le guide escursionistiche naturalistiche, gli accompagnatori di turismo equestre e i maestri di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*), regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri di visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali della regione (32).
2. Limitatamente alla professione di guida turistica, trovano altresì applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(Vigilanza e controlli)
1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvedono i Comuni.
(Sanzioni)
1. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 600.
2. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150.
3. (33).
4. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati (34).
(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42;
b) la legge regionale 23 agosto 1991, n. 34;
c) il comma 1 dell'articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 10bis, 11, e le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33;
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, le parole "dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla l.r. 34/1991, dei corsi ed esami di specializzazione," sono soppresse.
(Disposizioni transitorie)
1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, gli accompagnatori della natura e gli accompagnatori di turismo equestre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano regolarmente autorizzati all'esercizio della professione ai sensi, rispettivamente, delle ll.rr. 42/1996, 34/1991 e 33/1993, sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, previa presentazione di apposita istanza alla struttura competente.
2. Ai professionisti iscritti negli elenchi professionali regionali ai sensi del comma 1, la struttura competente rilascia il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, a condizione che gli interessati siano in regola con l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.
3. Sino all'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, resta valido l'elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 42/1996.
3bis. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada] (*), rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dall'articolo 5 (35).
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui 30.000 euro a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sull'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 e alla copertura si provvede:
a) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64170 (Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni);
b) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64930 (Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.12.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 16 sono introitati nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato previsionale delle Entrate del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(*) Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7, le parole: "e di ciclismo fuoristrada", ovunque ricorrano nella presente legge, sono soppresse.
(1) Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Nella formulazione originaria, il titolo della L.R. 1/2003 recitava:
"Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7."
(2) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1 recitava:
"1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.".
(2a) Lettera sostituita dal comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 7 agosto 2023, n. 18.
Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:
"c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;".
(3) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.
Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14, la lettera dbis), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:
"dbis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.".
(4) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
(5) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava:
"1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano le professioni turistiche definite ai sensi dell'articolo 2 in regime di libera prestazione di servizi.".
(6) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 4 recitava:
"1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale.".
(7) Comma modificato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.
Il comma 1 dell'art. 5 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 19 marzo 2018, n. 2, nel modo seguente:
"1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, il superamento di un esame scritto e orale e, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica, organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi di enti di formazione accreditati. Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. Le disposizioni che individuano i requisiti, le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative non oggetto di finanziamento pubblico sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 5 recitava:
"1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.".
(8) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.
(9) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 5, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 5 così recitava:
"b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani; ".
(10) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 2, dell'art. 5 così recitava:
"c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;".
(10a) Lettera abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 recitava:
"d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.".
(11) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
(12) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 5 recitava:
"4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione.".
(13) Comma inserito dall'art. 33, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
(14) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
(15) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 3, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
(16) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 4, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
(17) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 7 recitava:
"1. Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre della Valle d'Aosta.".
(18) Lettera abrogata dall'art. 32, comma 6, della L.R. 26 maggio 2009, n.12.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 2, dell'articolo 7 recitava:
"a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;".
(18a) Lettera abrogata dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 recitava:
"c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;".
(19) Comma così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 7 recitava:
"3. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.".
(20) Comma inserito dall'art. 15, comma 3, lettera b), della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.
(21) Comma inserito dall'art. 15, comma 3, lettera c), della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.
(22) Comma così modificato dall'art. 33, comma 5, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 7 recitava:
"Negli elenchi di cui al comma 1 sono riportati i dati di ciascun iscritto. L'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.".
(23) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 7 recitava:
"La struttura competente cura la pubblicazione annuale sul Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi degli iscritti."
(24) Comma così modificato dall'art. 33, comma 6, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:
"1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, la struttura competente rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche.".
(25) Articolo sostituito dall'art. 33, comma 7, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
L'art. 9 era già stato modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14, nel modo seguente:
" (Modificazione all'articolo 9)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
"1bis. Limitatamente alla professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7, oltre che nei casi di cui al comma 1, è disposta anche nel caso di mancato rinnovo della tessera federale di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.".
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 9 recitava:
" (Cancellazione dagli elenchi professionali regionali)
1. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.".
(26) Comma così modificato dalla lettera a), del comma 1, dell'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.
Il comma 1 dell'art. 10 era già stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della L.R. 21 maggio 2012, n. 15, nel modo seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2.".
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 10 così recitava:
"1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2. Limitatamente alla professione di guida turistica, l'aggiornamento professionale è obbligatorio almeno ogni tre anni. ".
(27) Comma così sostituito dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 10 recitava:
"2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento di cui al comma 1, attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate, organizzati dalla struttura competente, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13.".
(28) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera c), della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Il comma 4 dell'articolo 10 era già stato modificato dall'art. 33, comma 8, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34 nel modo seguente:
"4. Della frequenza alle iniziative di cui al comma 2 è rilasciata, a cura della struttura competente, apposita attestazione.".
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 10 recitava:
"4. Della frequenza alle iniziative di cui al comma 2 è rilasciata, a cura della struttura competente, apposita attestazione, annotata sul tesserino personale di riconoscimento. ".
(29) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
(30) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Il comma 1 dell'articolo 12 era già stato sostituito dall'art. 35, comma 6, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4 nel modo seguente:
"1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell'articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 12 recitava:
"(Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dalle associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13 e dalle stesse comunicati entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla struttura competente, che provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.".
(31) Comma così modificato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 13 recitava:
"1. Agli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 12, comma 1, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.".
(32) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 14 recitava:
"1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri di visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali della regione.".
(33) Comma abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della L.R. 1° gennaio 2010, n. 16.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 16 recitava:
"3. L'applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dell'articolo 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 300.".
(34) Comma così modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 16 recitava:
"4. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati.".
(35) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 14.