Legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 14 novembre 2002, n. 24

Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz.

(B.U. 3 dicembre 2002, n. 52)

Art. 1

(Oggetto)

1. Al fine di favorire e sostenere l'attività di divulgazione, lo studio, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica, la Regione promuove, in accordo con il Comune di Nus e con la Comunità montana Mont Emilius, la costituzione di una Fondazione denominata Clément Fillietroz.

2. La Fondazione ha sede nel Comune di Nus, presso l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

Art. 2

(Scopi)

1. La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti scopi:

a) favorisce e sostiene l'attività di divulgazione, di studio, di ricerca e di didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica;

b) promuove l'attività di ricerca, di divulgazione e di interscambio scientifico, anche mediante apposite convenzioni con istituti, associazioni ed enti specializzati nel settore delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica;

c) istituisce corsi di formazione e informazione per docenti, operatori, studenti e appassionati delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica, nonché borse di studio per favorire la divulgazione delle discipline stesse;

d) organizza conferenze, seminari, azioni informative e divulgative con i mezzi che ritiene più idonei, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di materiale scientifico multimediale, nonché la commercializzazione di tecnologie ed attrezzature di tipo astronomico, meteorologico e scientifico;

e) assume la gestione dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy;

f) può assumere la gestione di infrastrutture ad integrazione e supporto dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

Art. 3

(Soggetti partecipanti)

1. Partecipano alla Fondazione in qualità di soci fondatori:

a) la Regione Valle d'Aosta;

b) il Comune di Nus;

c) la Comunità montana Mont Emilius.

2. I soggetti pubblici e privati, che intendono aderire alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, devono inoltrare la richiesta all'organo di amministrazione, che decide sulla loro ammissione tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 4

(Atto costitutivo e statuto)

1. Il Presidente della Regione, nel rispetto della presente legge, è autorizzato ad assumere gli accordi ed a compiere ogni atto necessario alla costituzione della Fondazione. A tal fine, provvede alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato, conformi ai contenuti stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione devono garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, delle seguenti condizioni:

a) la Fondazione dev'essere amministrata da un consiglio di amministrazione, incaricato della gestione ordinaria e straordinaria, composto da sette membri di cui quattro nominati dalla Giunta regionale, due dal Comune di Nus e uno dalla Comunità montana Mont Emilius;

b) il consiglio di amministrazione nomina il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione, il direttore e il comitato scientifico, sulla base delle procedure previste dallo statuto;

c) la supervisione della parte finanziaria della gestione della Fondazione è affidata ad un collegio di revisori dei conti;

d) dev'essere istituito un comitato scientifico che determina le scelte fondamentali e le iniziative finalizzate a realizzare gli scopi della Fondazione e le indica al consiglio di amministrazione.

Art. 5

(Patrimonio)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione mediante il versamento della somma di euro 53.550 e attraverso il conferimento in comodato d'uso, per la durata della Fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà regionale situati nell'area dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy interessati dall'attività della Fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

Art. 6

(Contributi)

1. La Giunta regionale eroga a favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della Fondazione stessa, finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, la Fondazione deve presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali, corredata dalla relazione sull'attività svolta e su quella programmata. La Fondazione trasmette la relazione anche alle commissioni consiliari competenti.

3. Il contributo di cui al comma 1 non può essere comunque superiore alla percentuale di riparto del fondo di dotazione relativa alla Regione, rapportata al totale dei conferimenti effettuati dai soci fondatori.

Art. 7

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 53.550, a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. (Attività culturali e scientifiche) e vi si provvede:

a) per l'anno finanziario 2002, mediante l'utilizzo di euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l'edilizia abitativa);

b) per gli anni finanziari 2003 e 2004, mediante utilizzo dell'importo di annui euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 57260 (Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche) dell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 (Attività culturali e scientifiche).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti degli organi della Fondazione di designazione regionale sono nominati dalla Giunta regionale in deroga alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge.