Legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 18

Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.

(B.U. 15 ottobre 2002, n. 45 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove e disciplina la realizzazione di interventi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.

2. Tali interventi perseguono l'obiettivo di:

a) creare nuove opportunità di sviluppo turistico, sostenendo l'offerta culturale e turistica regionale;

b) orientare i piani urbanistici e di assetto del territorio secondo finalità rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e letterario, con particolare riferimento agli articoli 27 e 28 delle norme di attuazione del piano paesistico territoriale di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta PTP);

c) valorizzare gli elementi naturalistici ed i manufatti collegati agli itinerari storici, ai siti celebri ed ai luoghi della storia e della letteratura.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per itinerari storici, i percorsi che si sviluppano in ambito comunale, regionale, interregionale e transfrontaliero, collegati ad avvenimenti storici o consuetudini secolari;

b) per siti celebri, i luoghi legati alla memoria di personaggi ed episodi storici di grande rilevanza;

c) per luoghi della storia, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nei libri di storia;

d) per luoghi della letteratura, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nelle pagine letterarie.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi:

a) per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari storici;

b) per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri;

c) per l'ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i luoghi della storia e della letteratura.

Art. 4

(Soggetti beneficiari dei contributi)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) le società ad intero o prevalente capitale pubblico;

c) gli enti costituiti con capitale misto, pubblico e privato;

d) i soggetti privati.

Art. 5

(Indirizzi per la predisposizione dei progetti e l'individuazione degli interventi)

1. Nell'individuazione degli interventi per la valorizzazione degli itinerari storici e dei siti celebri, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:

a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore storico comprovato;

b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti.

2. Nella predisposizione dei progetti per la valorizzazione dei luoghi della storia e della letteratura, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:

a) i luoghi della storia e della letteratura presi in considerazione devono riferirsi di preferenza a epoche e scrittori non contemporanei, gli autori delle pagine storiche e letterarie devono godere di una buona fama e le descrizioni devono corrispondere al paesaggio attuale e presentare forti legami con il territorio;

b) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni culturali su cui insiste l'operazione culturale;

c) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle descrizioni delle pagine storiche e letterarie.

Art. 6

(Adempimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo;

b) la documentazione necessaria ai fini istruttori;

c) i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande;

d) le categorie di spese ammissibili e le percentuali di contributo;

e) le modalità di rendicontazione degli interventi;

f) i vincoli di destinazione degli interventi realizzati che i beneficiari dei contributi devono rispettare.

2. Nella concessione dei contributi è attribuita priorità agli interventi che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria degli enti locali sul cui territorio è contemplata la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 7

(Conferenza di servizi)

1. Per la valutazione e l'approvazione dei progetti e al fine di acquisire i pareri eventualmente necessari delle amministrazioni pubbliche competenti è indetta apposita conferenza di servizi, di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59) (*).

2. Il provvedimento di indizione della conferenza di servizi individua i soggetti ammessi a partecipare.

Art. 8

(Erogazione dei contributi e controlli)

1. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia.

2. La Giunta regionale individua la struttura regionale incaricata di effettuare i controlli per la verifica della regolare esecuzione degli interventi oggetto di finanziamento e, in caso di realizzazione delle iniziative ammesse a contributo non aderente al progetto approvato, provvede alla revoca totale o parziale del contributo assegnato.

Art. 9

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze previste da norme comunitarie, statali e regionali aventi stesso oggetto e finalità.

2. (1)

Art. 10

(Centro di documentazione)

1. Il materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativo agli itinerari storici, ai siti celebri e ai luoghi della storia e della letteratura è raccolto in un unico centro di documentazione.

2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento del centro di documentazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 51.000 per l'anno 2002 e in annui euro 130.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obbiettivo programmatico 2.2.4.07. "Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali", e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre" dell'obbiettivo programmatico 3.2. "Altri oneri non ripartibili".

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) Si veda, ora, la sezione II del capo VI della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(1) Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 9 recitava:

"2. La salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili situati lungo gli itinerari storici oppure nell'ambito dei siti celebri e nei luoghi della storia e della letteratura sono finanziati dai fondi ordinari previsti dalle leggi settoriali.".