Legge regionale 16 luglio 2002, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 16 luglio 2002, n. 14

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario.

(B.U. 7 agosto 2002, n. 35)

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

Art. 3 - Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4 - Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 38/2001

Art. 6 - Modificazioni all'articolo 7 e all'articolo 10 della l.r. 38/2001

Art. 7 - Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 38/2001

Art. 8 - Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 38/2001

Art. 9 - Modificazioni all'allegato B della l.r. 38/2001

Art. 10 - Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 39

Art. 11 - Patto di stabilità per gli enti locali della regione

Art. 12 - Proroga dei termini per l'approvazione del rendiconto 2001 degli enti locali

Art. 13 - Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45

Art. 14 - Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 38/2001

Art. 15 - Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 38/2001

Art. 16 - Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77

Art. 17 - Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22

Art. 18 - Disposizioni applicative della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32

Art. 19 - Quota di partecipazione regionale alla società Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.

Art. 20 - (Omissis)

Art. 21 - Aumento capitale sociale della Vallée d'Aoste Structure S.r.l.

Art. 22 - Modificazione all'articolo 43 della l.r. 38/2001

Art. 23 - Inserimento dell'articolo 10bis alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 e disposizione transitoria

Art. 24 - (Omissis)

Art. 25 - (Omissis)

Art. 26 - Variazione al bilancio mediante provvedimento amministrativo

Art. 27 - Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

CAPO III

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E PER IL TRIENNIO 2002/2004 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28 - Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui

Art. 29 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 30 - Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione

Art. 31 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 32 - Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio

Art. 33 - Modificazioni all'allegato n. 1 al bilancio di previsione

Art. 34 - Copertura finanziaria

Art. 35 - Pareggio del bilancio

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE FUNIVIARIO

Art. 36 - Sospensione delle rate di mutuo a favore di impianti a fune

Art. 37 - Modalità di sospensione

Art. 38 - Disposizioni finanziarie

Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento euro 171.963.690,35

in diminuzione euro 56.733.867,13

differenza euro 115.229.823,22

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 844.267.823,22.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento euro 126.677.423,23

in diminuzione euro 86.831.834,32

differenza euro 39.845.588,91

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 783.883.588,91.

Art. 3

(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2002 è determinato in euro 16.679.418,14 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2001.

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38) (1)

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 38/2001) (2)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7 e all'articolo 10 della l.r. 38/2001)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 38/2001 agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2002, della somma di euro 8.661.430, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:

a) euro 2.666.270 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03.);

b) euro 5.995.160 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all'articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r. 38/2001 (obiettivo programmatico 2.1.1.02.).

3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2002, di cui all'articolo 10 della l.r. 38/2001, per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent è aumentata di euro 5.559.588 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 33670).

4. L'allegato A di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della l. r. 38/2001 è così modificato:

in aumento:

cap. 37040 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) euro 251.268;

cap. 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) euro 5.559.588;

cap. 54240 (legge regionale 17 giugno 1992, n. 28) euro 101.828;

cap. 58500 (legge regionale 11 agosto 1981, n. 54) euro 51.488;

cap. 67117 nuova istituzione (legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera c), come sostituita dall'articolo 20, comma 3, della presente legge) euro 30.988.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 38/2001)

1. L'autorizzazione di spesa per l'aggiornamento dei programmi triennali approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (F.R.I.O.)), e successive modificazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, quantificata, per l'anno 2002, in euro 3.269.568 dall'articolo 8, comma 5, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 2.024.568.

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma definitivo 2001/2003, posticipato al triennio 2002/2004 ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003), disposta dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 38/2001, è modificata come segue:

a) nell'anno 2002 è autorizzata la maggiore spesa di euro 3.911.269, di cui euro 2.666.269 in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 1/1999, ed euro 1.245.000 per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 del presente articolo;

b) nell'anno 2004 l'autorizzazione di spesa è ridotta di euro 1.032.517 ed è conseguentemente rideterminata in euro 8.206.593.

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2003/2005, la spesa di riferimento, quantificata in euro 30.561.601 dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 35.139.181. L'articolazione annuale della spesa di riferimento, indicativamente definita dal medesimo comma 3 in euro 11.902.827 per l'anno 2004, è rideterminata in euro 12.935.344 per effetto della riduzione di cui al comma 2, lettera b).

4. La Giunta regionale provvede con propri atti alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente articolo.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 38/2001)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento degli investimenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000-2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 (riconversione aree in declino industriale) e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006 in 38.646.000 euro è rideterminata, per il triennio 2002/2004, nella misura complessiva di 27.715.675 euro, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 1/2001, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25026):

a) anno 2002: euro 5.310.252;

b) anno 2003: euro 11.705.469;

c) anno 2004: euro 10.699.954.

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), sono determinati in 1.748.004 euro per l'anno 2002, in 793.183 euro per l'anno 2003 e in 805.943 euro per l'anno 2004, articolati come segue:

a) programma "INTERREG III A Italo-Francese 2000/06": euro 1.400.103 per l'anno 2002, euro 520.840 per l'anno 2003 ed euro 533.600 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25030);

b) programma "INTERREG III A Italo-Svizzero 2000/06": euro 202.901 per l'anno 2002, euro 127.343 per l'anno 2003 ed euro 127.343 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25029);

c) programmi "INTERREG IIIB Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06", "INTERREG IIIB Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG IIIC Zona meridionale 2000/06": 145.000 euro per l'anno 2002, 145.000 euro per l'anno 2003 e 145.000 euro per l'anno 2004 (obiettivo pro-grammatico 2.2.2.09 - cap. 25033).

Art. 9

(Modificazioni all'allegato B della l.r. 38/2001) (3)

Art. 10

(Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 39) (4)

Art. 11

(Patto di stabilità per gli enti locali della regione)

1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un patto di stabilità, per il triennio 2002/2004, diretto ad impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della regione e individua gli indicatori atti a misurare il raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 12

(Proroga dei termini per l'approvazione del rendiconto 2001 degli enti locali)

1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), e alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), deliberano il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2001 entro il 31 ottobre 2002.

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) (5)

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 38/2001)

1. (6)

2. (7)

3. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro 223.870.755 dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001, è rideterminata per l'anno 2002 in euro 224.070.755.

4. I trasferimenti all'Azienda USL determinati dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001 in euro 188.231.325, dei quali euro 181.061.997 quale assegnazione della quota indistinta per il finanziamento di spese correnti, sono, rispettivamente, rideterminati in euro 188.381.325 ed euro 181.211.997 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.).

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 38/2001)

1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, determinata, per l'anno 2002, in euro 2.231.093 dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 2.027.801 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60310).

2. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, determinata, per l'anno 2002, in euro 3.253.922 dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 3.457.214 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60420).

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77)

1. (8)

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 77/1994 è abrogato.

Art. 17

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22) (9)

Art. 18

(Disposizioni applicative della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)

1. Limitatamente alla stagione invernale 2001/2002, la percentuale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è ridotta dal 50 al 30 per cento.

Art. 19

(Quota di partecipazione regionale alla società Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.)

1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere ulteriori cinquecento azioni della Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. del valore nominale unitario di euro 51,64 per un valore complessivo di euro 25.820 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35450).

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 9 settembre 1999, n. 31 (Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Società "Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.").

Art. 20

(Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36) (10)

Art. 21

(Aumento capitale sociale della Vallée d'Aoste Structure S.r.l.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla gestione speciale Finaosta S.p.A. la somma di euro 1.032.914 per l'aumento del capitale sociale della Vallée d'Aoste Structure S.r.l. (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - capitolo 46970).

Art. 22

(Modificazione all'articolo 43 della l.r. 38/2001) (11)

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 10bis alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 e disposizione transitoria)

1. (12)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della l.r. 33/1995, introdotto dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia alla medesima data intervenuta sentenza.

Art. 24

(Modificazioni alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6) (13)

Art. 25

(Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7) (15)

Art. 26

(Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo) (16)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione tra gli stanziamenti di capitoli destinati alle manutenzioni ed iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:

a) Funzionamento dei servizi regionali 1.3.1;

b) Interventi su beni patrimoniali 2.1.4.01;

c) Istruzione e cultura - strutture scolastiche 2.2.4.03.

2. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al comma 1 gli stanziamenti autorizzati con legge.

Art. 27

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 38/2001, sono modificate, per gli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nell'allegato C.

CAPO III

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E PER IL TRIENNIO 2002/2004 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28

(Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 14.889.236,81 e dello stato di previsione della spesa per euro 10.862.748,02 del bilancio per l'anno finanziario 2002, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 29

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"

competenza euro 77.063.651,81

Capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"

cassa euro 1.679.418,14

b) in diminuzione:

Capitolo 09905 "Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi"

competenza e cassa euro 4.000.000,00

Capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"

competenza e cassa euro 10.000.000,00.

Art. 30

(Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 è così modificata:

capitolo 25033

"Oneri per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino e Interreg III C Zona meridionale"

capitolo 61280

"Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"

capitolo 66020

"Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà".

Art. 31

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale 2002/2004 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato F ed in aumento nell'allegato G:

a) in diminuzione:

anno 2002 competenza euro 16.825.146,00

cassa euro 66.447.484,58

anno 2003 competenza euro 722.257,00

anno 2004 competenza euro 243.000,00

b) in aumento:

anno 2002 competenza euro 67.697.854,93

cassa euro 50.100.413,93

anno 2003 competenza euro 722.257,00

anno 2004 competenza euro 243.000,00 .

Art. 32

(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 12.190.942,88.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2002 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro 5.989.769,49.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2002, ammontano ad euro 6.201.173,39, quali risultano analiticamente dall'allegato H.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2002, sono approvate le variazioni in aumento per euro 6.201.173,39, quali risultano analiticamente dall'allegato H.

Art. 33

(Modificazioni all'allegato n. 1 al bilancio di previsione)

1. A seguito della variazione disposta dall'articolo 31, comma 1, lettera a), i seguenti fondi, iscritti all'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, sono diminuiti nel modo seguente:

B.1.3. (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia) euro 516.200;

B.1.4. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) euro 55.026.

Art. 34

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 63.063.651,81 per l'anno 2002, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 29, comma 1, lettera a).

Art. 35

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.114.371.410,42 per la competenza e di euro 2.383.493.939,94 per la cassa.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE FUNIVIARIO

Art. 36

(Sospensione delle rate di mutuo a favore di impianti a fune)

1. In relazione allo stato di crisi che ha colpito il settore degli impianti a fune a causa degli eccezionali eventi climatici e meteorologici verificatisi nella stagione invernale 2001/2002, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione della restituzione in linea capitale dei mutui concessi a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

b) 7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale);

c) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

d) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interesse della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).

Art. 37

(Modalità di sospensione)

1. La sospensione delle rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 36, compresi quelli in corso di preammortamento, avviene con il differimento, per il periodo di anni due, della scadenza del pagamento delle quote capitale, e con il conseguente allungamento, per pari periodo, della durata dei mutui stessi.

2. La sospensione decorre a partire dalle rate in scadenza dal 1° gennaio 2002 e cessa a partire dalle rate con scadenza in data successiva al 31 dicembre 2003.

3. Durante il periodo di sospensione, i mutuatari sono tenuti a corrispondere, secondo i tassi e le scadenze contrattuali, gli interessi calcolati sul capitale residuo dei mutui.

Art. 38

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 36 e 37 è determinato complessivamente in euro 2.006.860 per il periodo dall'anno 2003 all'anno 2014, di cui euro 140.977 per l'anno 2003 e euro 289.143 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2003 e 2004 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) al capitolo 64700 (Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - limite di impegno), e si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI (omissis)

___________________________

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(2) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(3) Modifica l'allegato B della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 39.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera gg), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dopo le parole "trasmette alla Giunta regionale" sono inserite le parole "e al Consiglio permanente degli enti locali".

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio permanente degli enti locali esprime parere sul testo concordato dei contratti collettivi regionali entro trenta giorni dalla data di trasmissione del testo stesso da parte dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Decorso tale termine il parere si intende favorevole. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi all'acquisizione del parere del Consiglio permanente degli enti locali o al decorso del termine, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente della Regione. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.".

3. Il comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"5. L'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze attesta la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva con riferimento a quello da porre a carico del bilancio della Regione.".

(6) Sostituisce il numero 5 della lettera a) del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(7) Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77.

(9) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 26 giugno 1997, n. 22.

(10) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

Art. 20

(Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Qualora l'ente gestore sia un Comune, le quote di propria competenza, se non versate entro 30 giorni dalla scadenza, possono essere trattenute in sede di liquidazione del trasferimento senza vincolo di destinazione di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). La struttura regionale competente alla gestione del Fondo regionale per l'abitazione impartisce apposite disposizioni alla struttura competente alla gestione della finanza locale.".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La quota non versata entro trenta giorni dalla data della scadenza può essere trattenuta in sede di liquidazione del trasferimento senza vincolo di destinazione di cui al Capo II del Titolo III della l.r. 48/1995. La struttura regionale competente alla gestione del Fondo regionale per l'abitazione impartisce apposite disposizioni alla struttura competente alla gestione della finanza locale.".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:

"c) contributi messi a disposizione dagli enti locali, in misura pari al venti per cento della quota di cui alla lett. d), finanziati nell'ambito dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della l.r. 48/1995;".

(11) Aggiunge il comma 1bis all'art. 43 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(12) Inserisce l'art. 10bis alla L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

(13) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera g), della L.R. 31 luglio 2017, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 24 recitava:

Art. 24

(Modificazioni alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6)

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico) è sostituita dalla seguente:

"b) di laureati non medici dotati di diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, in possesso, ove previsto, dell'abilitazione all'esercizio professionale, iscritti ai relativi ordini professionali della Regione Valle d'Aosta e residenti nella regione da almeno tre anni.".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente, per ciascuna disciplina, il fabbisogno di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico e determina le esigenze ed i conseguenti limiti entro i quali è possibile stipulare le convenzioni e conferire risorse aggiuntive.".

(15) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 25 recitava:

Art. 25

(Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), sono aggiunte, in fine, dopo la parola "accompagnamento", le parole: "ovvero si tratti di ciechi ventesimisti".

(16) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 26 recitava:

Art. 26

(Variazione al bilancio mediante provvedimento amministrativo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione tra gli stanziamenti di capitoli iscritti nell'obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e gli stanziamenti di capitoli iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01. (Interventi su beni patrimoniali), con esclusione degli stanziamenti autorizzati con legge.".