Legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 8 luglio 2002, n. 12

Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale.

(B.U. 30 luglio 2002, n. 32)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta

Art. 3 - Stemma e gonfalone

CAPO II

STRUTTURA ED ORGANICO

Art. 4 - Struttura del Corpo forestale

Art. 5 - Organico del Corpo forestale

CAPO III

DISCIPLINA GENERALE DEL PERSONALE

Art. 6 - Qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

Art. 7 - Commissione del Corpo forestale

Art. 8 - Corsi di specializzazione e aggiornamento

Art. 9 - Passaggio ad altre funzioni e ad altri organici

Art. 10 - Modificazione all'articolo 28 della l.r. 45/1995

Art. 11 - Assegnazioni, mobilità e distacco

Art. 12 - Riconoscimenti

CAPO IV

DISCIPLINA

Art. 13 - Disciplina

Art. 14 - Censura

Art. 15 - Riduzione temporanea dello stipendio

Art. 16 - Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni

Art. 17 - Destituzione dal Corpo forestale

CAPO V

ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SERVIZIO

Art. 18 - Comando delle stazioni forestali

Art. 19 - Ispezioni alle stazioni forestali

Art. 20 - Attività di servizio e servizio sul territorio

Art. 21 - Continuità del servizio e reperibilità

Art. 22 - Alloggi di servizio

Art. 23 - Partecipazione ad attività sportive

CAPO VI

EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI IN DOTAZIONE

Art. 24 - Uniforme e vestiario

Art. 25 - Armamento

Art. 26 - Equipaggiamento personale

Art. 27 - Martello forestale

Art. 28 - Radio ricetrasmittenti

Art. 29 - Tesserino di riconoscimento

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Disposizione di coordinamento

Art. 31 - Rinvio

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Disposizioni transitorie

Art. 34 - Dotazione organica

Art. 35 - Disposizioni finanziarie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, già istituito con la legge regionale 11 marzo 1968, n. 6 (Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione) e ridisciplinato con la legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale).

2. Il Corpo forestale valdostano assume la denominazione di Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Art. 2

(Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), il Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale.

2. Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale con compiti di polizia ambientale e forestale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela e alla gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla valorizzazione, alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.

3. In particolare, spettano al Corpo forestale:

a) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio forestale;

b) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico;

c) la sorveglianza e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e del suolo;

d) la polizia forestale e ambientale;

e) il concorso nel monitoraggio delle aste fluviali e torrentizie;

f) l'attività di polizia giudiziaria;

g) la sorveglianza e l'applicazione del vincolo idrogeologico e forestale;

h) la sorveglianza e il concorso nella gestione delle aree naturali protette;

i) il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;

j) la prevenzione e la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

k) il concorso nelle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile);

l) il concorso nel monitoraggio della rete escursionistica;

m) il concorso nel rilievo di dati climatici e nivologici;

n) ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Corpo forestale può svolgere attività di supporto anche in favore degli enti locali.

Art. 3

(Stemma e gonfalone)

1. Il Corpo forestale è dotato di uno stemma e di un gonfalone raffigurante lo stemma, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Lo stemma e il gonfalone identificano il Corpo forestale e sono utilizzati nelle occasioni e nelle circostanze ufficiali alle quali partecipano i rappresentanti del Corpo.

CAPO II

STRUTTURA ED ORGANICO

Art. 4

(Struttura del Corpo forestale)

1. La struttura del Corpo forestale è inquadrata nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali ed è articolata in più livelli di funzioni dirigenziali, l'uno sovraordinato all'altro.

2. L'articolazione della struttura e delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 è definita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995 tenuto conto che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Corpo forestale si compone di una sede centrale, suddivisa in strutture tecniche ed amministrative, e di stazioni forestali, costituenti unità operative periferiche, il cui numero, sede, circoscrizione territoriale ed organico sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal dirigente competente, sentite le amministrazioni degli enti locali territorialmente interessati.

Art. 5

(Organico del Corpo forestale)

1. Il personale del Corpo forestale è inquadrato nel ruolo unico regionale ed appartiene all'organico di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995.

2. L'organico di cui al comma 1 si compone di:

a) personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, comprensivo dei dirigenti di cui all'articolo 4, dei funzionari forestali, dei marescialli forestali, dei brigadieri forestali e delle guardie forestali;

b) personale che svolge attività tecnico-operativa ed amministrativo-contabile.

3. Le modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di guardia forestale, brigadiere forestale, maresciallo forestale e funzionario forestale sono definite con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

CAPO III

DISCIPLINA GENERALE DEL PERSONALE

Art. 6

(Qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Per l'esercizio dei compiti di sorveglianza e di tutela di cui all'articolo 2, il personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti di cui all'articolo 4;

b) i funzionari forestali;

c) i marescialli forestali;

d) i brigadieri forestali.

3. Sono agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali.

4. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, il personale di cui ai commi 2 e 3 riveste altresì la qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

5. Nell'ambito degli istituti contrattuali, si tiene conto della qualifica di cui al comma 4, anche ai fini del riconoscimento dei relativi trattamenti economici accessori.

Art. 7

(Commissione del Corpo forestale)

1. E' istituita la Commissione del Corpo forestale, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di:

a) scelta dei capi di vestiario, equipaggiamento e modalità di assegnazione agli appartenenti al Corpo forestale;

b) individuazione delle caratteristiche degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione agli appartenenti al Corpo forestale;

c) riconoscimenti da conferire al personale forestale ai sensi dell'articolo 12.

2. La Commissione è composta dal dirigente competente, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei funzionari forestali, da un rappresentante dei marescialli forestali, da un rappresentante dei brigadieri forestali e da un rappresentante delle guardie forestali, designati, ogni tre anni, dagli appartenenti ai citati profili professionali.

3. La Commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali e dura in carica tre anni; nel decreto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti, designati ai sensi del comma 2, che sostituiscono i componenti effettivi in ogni caso di assenza o di impedimento.

4. La Commissione è convocata dal presidente e si riunisce ogniqualvolta sia necessario esprimere i pareri o formulare le proposte di cui al comma 1; la Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.

Art. 8

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze specialistiche e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo forestale, l'amministrazione regionale promuove la partecipazione ed organizza, anche in collaborazione con altri enti, appositi corsi di formazione e di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria.

Art. 9

(Passaggio ad altre funzioni e ad altri organici)

1. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali non più idonei al servizio sul territorio per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, ma ancora idonei al servizio sedentario sono assegnati nell'ambito del personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), ovvero sono trasferiti agli organici del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e d), della l.r. 45/1995.

Art. 10

(Modificazione all'articolo 28 della l.r. 45/1995)

1. Il comma 10 dell'articolo 28, della l.r. 45/1995, già modificato dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7, è sostituito dal seguente:

"10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, maresciallo forestale, brigadiere forestale e guardia forestale e a quello del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"10bis. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta che abbiano maturato un'anzianità di servizio superiore a cinque anni e che siano transitati in altri organici del ruolo unico regionale possono essere nuovamente trasferiti a domanda nell'organico del Corpo, purché in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Se la domanda è accolta, l'interessato è collocato nel profilo professionale di appartenenza al momento dell'uscita.".

3. Dopo il comma 10bis dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"10ter. L'opzione di cui al comma 10bis può essere esercitata entro il termine massimo di cinque anni.".

Art. 11

(Assegnazioni, mobilità e distacco)

1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale, dei funzionari forestali, dei marescialli forestali, dei brigadieri forestali e delle guardie forestali sono adottati, su proposta del dirigente competente, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 38 (Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale), l'utilizzazione di personale del Corpo forestale per le esigenze di cui al medesimo articolo 2 può essere disposta anche presso amministrazioni pubbliche che hanno sede al di fuori del territorio regionale e per periodi superiori a ventiquattro mesi continuativi.

Art. 12

(Riconoscimenti)

1. Al personale forestale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti:

a) encomio solenne;

b) encomio;

c) lode.

2. L'encomio solenne è conferito al dipendente che, in operazioni di particolare importanza o ad elevato rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

3. L'encomio è conferito al dipendente che, impegnandosi notevolmente in un importante compito istituzionale, abbia dimostrato spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti d'istituto.

4. La lode è conferita quale riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.

5. I riconoscimenti sono conferiti dal Presidente della Regione, su proposta della Commissione di cui all'articolo 7, in occasione dell'annuale manifestazione celebrativa dell'istituzione del Corpo forestale.

6. La manifestazione celebrativa dell'istituzione del Corpo forestale è organizzata ogni anno allo scopo di promuovere la valorizzazione, la sensibilizzazione e la divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, nonché l'attività svolta dal personale forestale nell'ambito della sorveglianza, della tutela e della gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano e delle risorse naturali in genere.

7. Al personale del Corpo forestale possono essere inoltre conferiti distintivi d'onore per i riconoscimenti di cui al presente articolo e distintivi di specialità, alla cui individuazione, unitamente ai relativi criteri di attribuzione, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

CAPO IV

DISCIPLINA

Art. 13

(Disciplina)

1. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali del Corpo forestale sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale del ruolo unico regionale, integrate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

Art. 14

(Censura)

1. La censura è inflitta per:

a) aver svolto, senza giustificato motivo, un'attività di servizio diversa da quella assegnata;

b) deviazione, senza giustificato motivo, dall'itinerario di servizio assegnato;

c) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento e negligenza nella loro cura;

d) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;

e) negligenza nella cura e nella tenuta degli automezzi, degli strumenti e dell'equipaggiamento in dotazione;

f) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

g) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.

Art. 15

(Riduzione temporanea dello stipendio)

1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:

a) contegno scorretto verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;

b) incuria e negligenza nella cura e nella tenuta delle armi in dotazione;

c) omesso rapporto sulle omissioni e sulle mancanze dei dipendenti;

d) esercizio della caccia e della pesca nell'ambito territoriale della circoscrizione della stazione forestale nella quale si presta servizio;

e) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

f) abuso di bevande alcoliche;

g) recidiva dei fatti che dettero luogo a censura.

2. La riduzione temporanea dello stipendio non può essere superiore ad un quinto dello stipendio stesso, non può avere durata superiore a sei mesi e non esonera dal servizio.

Art. 16

(Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni)

1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:

a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio stesso;

b) uso di sostanze stupefacenti;

c) parzialità, ingiustizia palese, contegno abitualmente scorretto e qualunque abuso di autorità verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;

d) uso illecito del martello forestale al fine di procurare a sé o ad altri ingiusti vantaggi;

e) recidiva dei fatti che dettero luogo alla riduzione temporanea dello stipendio.

2. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, non può avere durata superiore a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio.

Art. 17

(Destituzione dal Corpo forestale)

1. La destituzione è inflitta per:

a) aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi previsti dalle leggi della cui applicazione sono specificamente incaricati gli appartenenti al Corpo forestale;

b) ubriachezza abituale e uso abituale di sostanze stupefacenti.

CAPO V

ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SERVIZIO

Art. 18

(Comando delle stazioni forestali)

1. Il comando delle stazioni forestali è affidato a marescialli forestali che assumono la denominazione di comandanti di stazione, individuati dal dirigente competente.

2. In caso di assenza o di impedimento del comandante, il comando vicario è svolto da brigadieri forestali, che assumono la denominazione di vicecomandanti di stazione, individuati dal dirigente competente.

3. In caso di vacanza del posto in organico l'incarico di comandante è attribuito al vicecomandante della stazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, ad un brigadiere forestale appartenente, di norma, ad una stazione forestale limitrofa, sino alla copertura del posto. L'attribuzione del comando di stazione è disposta con provvedimento motivato del dirigente competente. L'esercizio temporaneo del comando di stazione non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva dello stesso.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, al sostituto compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per lo stesso.

Art. 19

(Ispezioni alle stazioni forestali)

1. Le ispezioni alle stazioni forestali sono effettuate, ove possibile con cadenza semestrale, dai dirigenti del Corpo forestale o da funzionari forestali a ciò delegati, allo scopo di accertare il regolare funzionamento delle stazioni forestali, con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività di servizio, alla tenuta dell'attrezzatura e degli automezzi in dotazione e al rispetto delle norme attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 20

(Attività di servizio e servizio sul territorio)

1. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale ed assegnato alle stazioni forestali, è effettuata secondo le direttive impartite dal comandante della stazione medesima, sulla base di quelle più generali dettate dal dirigente competente.

2. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale ed assegnato agli uffici della sede centrale, è effettuata, di norma, secondo gli orari e nel rispetto delle disposizioni generali vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale, fatte salve le particolari esigenze di servizio.

3. Il servizio svolto sul territorio dal personale di cui al comma 1 deve essere assicurato in orario notturno e nei giorni festivi ed è prolungato, oltre il normale orario di lavoro, ogniqualvolta occorra concludere operazioni ed interventi concernenti l'attività di servizio.

4. Il comandante della stazione forestale ha l'obbligo di partecipare allo svolgimento del servizio esterno, compatibilmente con la disponibilità del personale assegnato alla stazione e con l'adempimento degli altri compiti affidatigli.

Art. 21

(Continuità del servizio e reperibilità)

1. Per la particolare natura dei compiti attribuiti al Corpo forestale, l'attività di servizio riveste carattere di continuità e deve esserne pertanto garantito lo svolgimento anche al di fuori del normale orario di lavoro, in casi di necessità e di urgenza.

2. L'efficienza e la tempestività nello svolgimento dell'attività di servizio è altresì garantita dall'obbligo della reperibilità, attuata mediante turnazione.

Art. 22

(Alloggi di servizio)

1. Al fine di garantire l'efficienza della continuità del servizio e di favorire il radicamento territoriale del Corpo forestale, il personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), assegnato alle stazioni forestali, stabilisce la propria residenza nell'ambito della giurisdizione forestale di competenza e assume il proprio domicilio presso gli appositi edifici di proprietà dell'amministrazione regionale, sempre che le singole unità immobiliari siano sufficienti a soddisfare le necessità e le esigenze abitative del personale e dei componenti il nucleo familiare.

2. Qualora le unità immobiliari di cui al comma 1 manchino o siano insufficienti o inidonee a soddisfare le esigenze abitative del personale e dei componenti il nucleo familiare, l'amministrazione regionale provvede a dotarsene, stipulando allo scopo appositi contratti di locazione.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per quanto riguarda la concessione gratuita delle unità immobiliari e le modalità di ripartizione delle spese a carico dei concessionari, nonché i criteri per l'individuazione e la concessione di eventuali deroghe all'obbligo di assunzione di residenza e di domicilio nei luoghi indicati ai commi 1 e 2.

4. Le deroghe di cui al comma 3 sono improntate al minore onere a carico dell'amministrazione regionale, al soddisfacimento di quanto indicato al comma 1 ed alle esigenze di servizio.

Art. 23

(Partecipazione ad attività sportive)

1. Il Corpo forestale promuove e partecipa alle attività agonistiche attinenti allo svolgimento dei propri compiti, anche in collaborazione con altre amministrazioni, organi o enti con i quali stipula, allo scopo, apposite convenzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere costituita una specifica associazione sportiva riservata ai componenti del Corpo forestale e può essere altresì autorizzato il distacco temporaneo, presso il centro sportivo del Corpo forestale dello Stato o di altri enti, di appartenenti al Corpo forestale che abbiano raggiunto adeguati livelli di preparazione in qualità di atleti o di allenatori, con le modalità stabilite in apposita convenzione; i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali restano a carico dell'amministrazione regionale.

3. Il personale distaccato è in ogni caso tenuto a frequentare annualmente appositi corsi di preparazione ed aggiornamento professionale organizzati dal Corpo forestale, con le modalità e con le cadenze temporali stabilite dal dirigente competente.

4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità attraverso le quali si attuano la partecipazione del personale forestale ad attività agonistiche, anche mediante il distacco presso il centro sportivo del Corpo forestale dello Stato o di altri enti.

CAPO VI

EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI IN DOTAZIONE

Art. 24

(Uniforme e vestiario)

1. I marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali sono dotati, a cura e a spese dell'amministrazione regionale, delle uniformi e degli altri capi di vestiario necessari all'espletamento dell'attività di servizio; le quantità, la foggia e il tipo dell'uniforme e degli altri capi di vestiario e le caratteristiche del distintivo di grado sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

2. Il personale di cui al comma 1 ha l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio, salvo deroga nei casi eccezionali individuati dal dirigente competente; il personale di sesso femminile è comunque esonerato dal suddetto obbligo durante il periodo di gravidanza, fatta salva l'adozione di adeguati capi di vestiario.

3. Ai dirigenti ed ai funzionari forestali sono assegnati le uniformi e i capi di vestiario necessari per l'espletamento dei servizi sul territorio e per il soddisfacimento delle esigenze di immagine, di identificazione e di rappresentanza.

4. L'uniforme deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro.

5. In particolare, è fatto divieto di:

a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, materiale di equipaggiamento, accessori ed oggetti non forniti dall'amministrazione regionale;

b) applicare sull'uniforme distintivi, fregi ed altri emblemi non riconosciuti o autorizzati dall'amministrazione regionale;

c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

d) indossare l'uniforme o parte di essa al di fuori del servizio.

6. L'uniforme è in dotazione esclusiva del personale in attività di servizio ed è restituita all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o di cessazione dal servizio per qualunque motivo.

Art. 25

(Armamento)

1. L'amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'armamento personale e di stazione, necessario all'espletamento dell'attività di servizio.

2. Le armi in dotazione personale sono restituite all'amministrazione regionale in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

3. La dotazione, l'uso, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi sono disciplinate con regolamento regionale.

Art. 26

(Equipaggiamento personale)

1. Il personale appartenente al Corpo forestale è dotato, a cura e spese dell'amministrazione regionale, di automezzi, di strumenti e di ogni altro materiale di equipaggiamento necessari all'espletamento dell'attività di servizio.

2. Gli strumenti e il materiale di equipaggiamento forniti in dotazione personale sono restituiti in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, salvo che il personale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non faccia richiesta, limitatamente al binocolo, di trattenerlo, previa corresponsione del valore corrispondente del bene al momento della richiesta.

Art. 27

(Martello forestale)

1. Nelle stazioni forestali, il martello forestale è affidato al comandante che ne autorizza all'uso il restante personale assegnato alla stazione.

2. L'uso del martello forestale deve risultare da apposita annotazione iscritta sul registro delle attività di servizio, nella quale sono indicati il nominativo del consegnatario, le operazioni per il cui espletamento è stato impiegato, l'ora della consegna e dell'avvenuta restituzione.

3. Chi ha in consegna il martello forestale è personalmente responsabile dell'uso e della buona conservazione dello stesso.

Art. 28

(Radio ricetrasmittenti)

1. Il Corpo forestale è dotato e dispone di un sistema radio ricetrasmittente composto da apparati fissi e veicolari, oltre che da apparecchi portatili in uso personale, i quali sono restituiti in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

Art. 29

(Tesserino di riconoscimento)

1. Al personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), è rilasciato, all'atto dell'assunzione, un tesserino di riconoscimento personale attestante l'appartenenza al Corpo forestale e la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, nonché quella di agente di pubblica sicurezza.

2. Le caratteristiche del tesserino sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale; esso ha validità per sei anni dalla data del rilascio, salvo rinnovo prima della scadenza.

3. Il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto all'obbligo di esibizione del tesserino durante l'espletamento dell'attività di servizio.

4. Il tesserino è sostituito in occasione dell'avanzamento alla categoria o alla posizione superiore, in caso di deterioramento o di smarrimento ed è restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

(Disposizione di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge o di regolamento regionali in cui compare l'espressione "Corpo forestale valdostano" questa è sostituita con l'espressione "Corpo forestale della Valle d'Aosta".

Art. 31

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, al rapporto di lavoro e all'attività di servizio del personale appartenente al Corpo forestale si applicano le disposizioni vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale.

Art. 32

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 11 novembre 1977, n. 66, ad eccezione degli articoli 8, 11, 12 e 13, i quali cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge, e degli articoli 25, 28, 29 e 32, i quali cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa;

b) 19 dicembre 1978, n. 66;

c) 22 marzo 1979, n. 12;

d) 25 agosto 1980, n. 41;

e) 5 novembre 1981, n. 64;

f) 23 giugno 1983, n. 59, ad eccezione dell'articolo 9;

g) 28 dicembre 1984, n. 74;

h) 3 luglio 1989, n. 37;

i) 21 dicembre 1990, n. 90, la quale cessa di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione o all'entrata in vigore degli atti di attuazione della presente legge e dalla stessa previsti, continuano ad avere efficacia le disposizioni vigenti nelle stesse materie alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I brigadieri forestali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono l'incarico di comandante di stazione forestale mantengono l'incarico loro affidato, sino alla copertura del posto, con diritto al trattamento economico di base ed accessorio previsto per il posto per il quale l'incarico è stato conferito; ad essi si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge in materia di comando delle stazioni forestali.

Art. 34

(Dotazione organica)

1. La dotazione organica della struttura regionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), è aumentata di sei unità.

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 34 della presente legge è valutato in annui euro 240.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), ai capitoli 30500 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi e altri assegni fissi), 30501 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'ente), 39020 (Spese per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e 39021 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sulle spese per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39080 la cui descrizione è così modificata: "Spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta" dell'obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.