Legge regionale 24 giugno 2002, n. 10 - Testo vigente

§ 03.02.59 - Legge regionale 24 giugno 2002, n. 10

Interventi per la valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars, e del territorio circostante, in comune di Fontainemore.

(B.U. 23 luglio 2002, n. 31)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove, d'intesa con il Comune di Fontainemore, la valorizzazione naturalistica e la riqualificazione funzionale ed economica del territorio compreso all'interno della riserva naturale denominata Mont Mars, istituita ai sensi della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), nonché delle aree ad essa circostanti, caratterizzate da significativi elementi paesaggistici e socio-culturali e funzionalmente connesse con la riserva stessa.

Art. 2

(Tipologia degli interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione ed il Comune di Fontainemore promuovono la realizzazione di interventi finalizzati a:

a) attività di ricerca scientifica e di promozione connesse alle caratteristiche dell'area;

b) realizzazione di strutture e infrastrutture destinate alla fruizione turistica e naturalistica;

c) riqualificazione architettonica e funzionale degli edifici ubicati all'interno della riserva naturale e nel territorio circostante, in comune di Fontainemore;

d) acquisto delle aree a ciò necessarie.

Art. 3

(Accordo di programma)

1. Per la definizione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Regione ed il Comune di Fontainemore promuovono, ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la stipulazione di un accordo di programma che:

a) individui e definisca sia le azioni diffuse sia le iniziative specifiche;

b) assicuri il coordinamento dei differenti soggetti cointeressati;

c) stabilisca i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso;

d) individui le modalità di concessione o di trasferimento al Comune di Fontainemore degli immobili di proprietà della Regione ubicati all'interno della riserva e destinati alla valorizzazione dell'area.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 466.500 per l'anno 2002, in euro 958.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.366.000 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sull'accantonamento previsto al punto D.2. (Valorizzazione ambientale delle località Mont Mars e Cheney) dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.