Legge regionale 20 maggio 2002, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 20 maggio 2002, n. 6

Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette).

(B.U. 28 maggio 2002, n. 23)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13)

1. L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette), č sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Modalitą di presentazione e istruttoria delle domande)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato, relativa all'anno precedente, a partire dalla produzione dell'anno 2001.

2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilitą delle domande stesse.".