Legge regionale 12 novembre 2001, n. 29 - Testo vigente

§ 5.2.76 - Legge regionale 12 novembre 2001, n. 29

Istituzione e gestione della Rete contabile agricola regionale. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4.

B.U. 20 novembre 2001, n. 52

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge istituisce e disciplina un sistema di informazione e di documentazione statistica, di tipo tecnico-economico, delle imprese agricole valdostane, al fine di soddisfare le esigenze conoscitive regionali, nazionali e comunitarie derivanti dagli adempimenti in materia di:

a) rete di informazione contabile agricola (RICA) e conti nazionali e regionali nell'ambito dell'Unione europea;

b) attività di supporto alla programmazione e valutazione degli interventi di sostegno allo sviluppo rurale ed alla programmazione e valutazione degli interventi di politica agraria regionale.

Art. 2

(Strumenti operativi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita la Rete contabile agricola regionale, di seguito denominata Rete, che si avvale di un campione rappresentativo di aziende agricole monitorato rispetto a variabili strutturali ed economiche, desunte dalla redazione del bilancio aziendale.

2. La Rete è strutturata su base campionaria; la selezione delle aziende, effettuata annualmente dalla struttura regionale competente in materia di contabilità agraria, è attuata in conformità alle specifiche esigenze dei fenomeni da documentare, con particolare riguardo agli interventi di politica agraria oggetto di valutazione. Le azioni di coordinamento, di vigilanza e di controllo del sistema informativo risultante dalla Rete sono svolte dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

3. Per la formazione del campione di imprese agricole possono essere impiegate anche le aziende beneficiarie delle azioni di assistenza contabile di cui al Piano di sviluppo rurale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1807/XI del 24 gennaio 2001, come complemento alle azioni di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale. In tal caso, i dati elementari ed elaborati dalle aziende beneficiarie sono messi a disposizione a titolo gratuito.

4. Per le altre imprese selezionate l'adesione alla Rete è facoltativa. Ai conduttori delle imprese che accettano di fornire le informazioni richieste al servizio di rilevazione di cui all'articolo 3 è corrisposto, a titolo di parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalla collaborazione fornita, un rimborso fino ad un massimo di 100 euro per impresa, erogabile annualmente a seguito del completamento delle attività di rilevazione.

Art. 3

(Servizio di rilevazione)

1. L'attività di rilevazione presso le imprese agricole, selezionate con le modalità di cui all'articolo 2, è effettuata secondo le indicazioni dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle esigenze di elevata qualità del dato imposte dal perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed in modo sinergico rispetto a concomitanti azioni di qualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale in materia contabile, svolte nel settore agricolo.

2. Il servizio di rilevazione comprende:

a) la raccolta delle informazioni richieste dalla metodologia di rilevazione prescritta;

b) la registrazione su supporto informatico delle notizie raccolte, nonché la loro verifica ed elaborazione;

c) la consegna alle imprese, al termine di ciascun esercizio, di una specifica documentazione relativa ai dati riepilogativi di bilancio elaborati, accompagnata, su richiesta dell'interessato, da un adeguato commento.

3. L'affidamento del servizio di rilevazione avviene mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 210.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04. "Assistenza tecnica" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003, e, per gli anni 2002 e 2003, si provvede:

- per annui euro 150.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 42540 (Contributi per la gestione delle attività di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura) dello stesso obiettivo programmatico;

- per annui euro 20.000 mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 41760 (Spese per opere di miglioramento fondiario 01 alpeggi e fabbricati rurali 02 viabilità rurale 03 irrigazione 04 acquedotti rurali) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.02. "Infrastrutture nell'agricoltura";

- per annui euro 40.000 mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 46940 (Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria di aree e di immobili da destinare ad interventi nel settore industriale) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria".

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 è abrogata.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Rete subentra funzionalmente e completamente alla Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura di cui all'articolo 2 della l.r. 4/1996.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.