Legge regionale 12 novembre 2001, n. 28 - Testo vigente

§ 2.2.256 - Legge regionale 12 novembre 2001, n. 28

Disposizioni in materia di finanza locale conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000.

(B.U. 20 novembre 2001, n. 52)

Art. 1

(Fondo per speciali programmi di investimento - Quota a carico degli enti locali)

1. In deroga all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) per gli interventi pubblici di cui all'allegato A alla presente legge, inclusi nel Fondo per speciali programmi di investimento relativamente ai trienni 1998/2000, 1999/2001, 2000/2002 e aggiudicati alla data del 13 ottobre 2000, le risorse finanziarie originariamente destinate agli stessi, nonché le somme per gli aggiornamenti di programma stanziate nel bilancio di previsione pluriennale della Regione per il triennio 2001/2003, possono essere utilizzate ai fini del finanziamento dei maggiori costi conseguenti agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, se strettamente connessi alle opere programmate, anche in sostituzione della prevista copertura finanziaria a carico dell'ente locale.

2. La copertura finanziaria a carico dell'ente locale deve essere comunque garantita per i costi non conseguenti agli eventi alluvionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi in cui i soggetti interessati abbiano assunto a proprio carico la quota di investimento di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 48/1995, tra la data del 13 ottobre 2000 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Rideterminazione di spesa)

1. La spesa di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2001/2003), già determinata in lire 51.696 milioni (euro 26.698.756) per la realizzazione del programma definitivo 2000/2002 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995, è così suddivisa nel biennio 2002/2003, ferma restando l'assegnazione già determinata per gli anni 2000 e 2001 (cap. 21245 parz.):

a) anno 2000: lire 13.420 milioni

(euro 6.930.851);

b) anno 2001: lire 17.892 milioni

(euro 9.240.447);

c) anno 2002: euro 2.377.662;

d) anno 2003: euro 8.149.708.

2. La spesa complessiva di cui al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2001 per la realizzazione del programma definitivo 2001/2003 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995, da realizzarsi nel triennio 2002/2004, è rideterminata in euro 27.894.324 (cap. 21245 parz.) ed è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, rispettivamente per euro 6.950.998 ed euro 11.704.216. All'autorizzazione della restante spesa di euro 9.239.110, per l'anno 2004, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2002/2004.

3. La spesa complessiva di cui al comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 1/2001 per l'aggiornamento dei programmi triennali già approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)), della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della l.r. 48/1995 è rideterminata per il triennio 2001/2003 in lire 13.744,2 milioni (euro 7.098.286), di cui lire 3.173 milioni (euro 1.638.716) per l'anno 2001, euro 2.043.600 per l'anno 2002 ed euro 3.415.970 per l'anno 2003 (cap. 21245 parz.).

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 della presente legge è determinato in euro 258.000 per l'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.1.1.03. "Speciali interventi" sui pertinenti capitoli mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 21245 "Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo per speciali programmi di investimento" dello stesso obiettivo programmatico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

TRIENNIO NUM.

PROGETTO ENTE PROPONENTE TITOLO

1999/2001 26 Allein Fabbricato ad Ayez

1998/2000 13 Ayas Separazione acque bianche

1999/2001 31 Aymavilles Rete idrica Nomenon

1998/2000 56 Comunità montana Grand-Paradis Edificio polivalente

1999/2001 69 Comunità montana Walser Sentieri Gressoney-Saint-Jean-Gressoney-La-Trinité

1999/2001 68 Champorcher Acquedotto - nuove captazioni Dondena

1998/2000 65 Châtillon Vasca Sounère-Barmusse

1999/2001 56 Cogne Riqualificazione del centro urbano

1998/2000 80 Emarèse Acquedotto

1999/2001 51 Fontainemore Illuminazione pubblica - adeguamento normativo

1998/2000 35 Nus Fognatura fraz. alte e acquedotto

1999/2001 8 Ollomont Allargamento strada Ollomont - Glassier

1998/2000 37 Saint-Marcel Captazione sorgenti alte