Legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 23

Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17. (*)

(B.U. 11 settembre 2001, n. 40)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II

INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 3 - Indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori comunali

Art. 4 - Indennità di funzione del presidente del consiglio e gettoni di presenza dei componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali

Art. 5 - Gettoni di presenza dei consiglieri e degli assessori comunali

Art. 6 - Indennità di funzione dei presidenti e degli assessori delle comunità montane

Art. 7 - Gettone di presenza dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane

Art. 8 - Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 9 - Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni

Art. 10 - Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni

Art. 11 - Disposizioni comuni

Art. 12 - Rimborso spese

Art. 13 - Divieto di cumulo

Art. 14 - Norma transitoria

CAPO III

ASPETTATIVE E PERMESSI DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO

Art. 15 - Collocamento in aspettativa

Art. 16 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

Art. 17 - Permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni

Art. 18 - Permessi retribuiti degli amministratori delle comunità montane

Art. 19 - Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti

Art. 21 - Oneri per permessi retribuiti

Art. 22 - Documentazione per i permessi

Art. 23 - Trasferimenti

Art. 24 - Norma transitoria

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato

Art. 26 - Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali

Art. 27 - Norma di rinvio

Art. 28 - Copertura dell'onere finanziario

Art. 29 - Abrogazione di norme

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge disciplina:

a) il regime delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta e degli amministratori degli enti strumentali degli enti locali;

b) la posizione ed il trattamento dei dipendenti del comparto unico di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) chiamati a ricoprire cariche elettive.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per amministratori si intendono:

a) i sindaci, i vicesindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali;

b) i presidenti ed i membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane (1);

c) i componenti degli organi del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, di seguito denominato BIM, e i componenti degli organi delle associazioni dei comuni di cui all'articolo 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

d) i componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni di cui agli articoli 114 e 115 della l.r. 54/1998;

e) i componenti degli organi di decentramento di cui all'articolo 43 della l.r. 54/1998.

2. (1a).

CAPO II

INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 3

(Indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori comunali)

1. Ai sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

3. Al vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al settanta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

4. Al vicesindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al quaranta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

5. Agli assessori dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

6. Agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

Art. 4

(Indennità di funzione del presidente del consiglio e gettoni di presenza dei componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali)

1. Al presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

2. Ai componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza, in misura non superiore:

a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

Art. 5

(Gettoni di presenza dei consiglieri

e degli assessori comunali)

1. Ai consiglieri e agli assessori comunali che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate di cui fanno parte (2).

2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 può essere attribuito anche per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge.

3. L'ammontare del gettone di presenza di cui al comma 1 non può essere superiore:

a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

4. Agli assessori che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della giunta comunale.

Art. 5bis

(Indennità di funzione dei consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti) (3)

1. Ai consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e dall'articolo 5, commi 1 e 2, può essere attribuita, con le modalità di cui all'articolo 11, un'indennità di funzione non superiore al 15 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco e comunque compatibile con le previsioni di bilancio.

2. La decisione di attribuire l'indennità di funzione in alternativa al gettone di presenza è vincolante per tutti i consiglieri del comune.

Art. 6

(Indennità di funzione dei presidenti e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane) (4)

1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.

Art. 7

(Gettone di presenza dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane) (5)

1. Ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio dei Sindaci e per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.

Art. 8

(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni) (5a)

Art. 9

(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni) (5a)

Art. 10

(Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni) (5a)

Art. 11

(Disposizioni comuni)

1. Le deliberazioni relative alle indennità e ai gettoni di presenza sono adottate, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:

a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 5bis, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni (6);

b) dagli organi assembleari dell'ente da cui dipendono, relativamente alle aziende speciali e alle istituzioni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno in corso. Le indennità dei componenti la Giunta possono, inoltre, essere rideterminate, in corso d'anno, in caso di variazione del numero dei componenti della stessa intervenuta ai sensi e con le limitazioni di cui all'articolo 22, comma 1ter, della l.r. 54/1998. Nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero di assessori superiore ai limiti stabiliti dalla legge, le deliberazioni sono adottate previa attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.". (6a)

3. Gli organi assembleari fissano la percentuale delle indennità di funzione in relazione al tempo ed al lavoro dedicati all'espletamento delle mansioni degli amministratori.

4. Gli importi massimi delle indennità di funzione previsti dalla presente legge sono dimezzati per i lavoratori dipendenti che ricoprano le cariche di seguito elencate e non abbiano richiesto l'aspettativa:

a) sindaco, vicesindaco, assessore dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

b) sindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;

c) presidente di comunità montana;

d) presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

Art. 11bis

(Trattenuta per assenze) (7)

1. Qualora il Consiglio comunale dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti decida di attribuire ai consiglieri l'indennità di funzione, contestualmente adotta un regolamento per disciplinare le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute.

Art. 12

(Rimborso spese) (7a)

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, ad esclusione del Sindaco e del Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), che, per l'espletamento del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, alle condizioni previste da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'articolo 2 a riunioni, incontri istituzionali o eventi organizzati a livello sovra-regionale, nazionale e internazionale, cui partecipano nell'espletamento del loro mandato, sono a carico degli enti di appartenenza. (7b)

Art. 13

(Divieto di cumulo)

1. Le indennità di funzione di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 5bis, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l'indennità di funzione (8).

3. Nei casi di cui al comma 2, gli enti interessati possono compartecipare al finanziamento dell'indennità di funzione definendo, con apposita convenzione approvata dagli organi assembleari competenti, le modalità e le rispettive percentuali in base alle quali deve avvenire il cofinanziamento a favore dell'ente che eroga concretamente l'indennità.

4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore direttamente dalla legge e dallo statuto comunale (9).

5. I gettoni di presenza di cui agli articoli 4, 5, 7 e 10 sono corrisposti per non più di una seduta al giorno dello stesso organo.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi assembleari di cui all'articolo 11, comma 1, possono rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

CAPO III

ASPETTATIVE E PERMESSI DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO

Art. 15

(Rinvio)

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, comma 1, lavoratori dipendenti, si applicano, in materia di aspettative e permessi, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). A tal fine, i membri del Consiglio dei sindaci delle comunità montane sono equiparati ai componenti delle Giunte delle comunità montane di cui all'articolo 79, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto. (9a)

Art. 16

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) (9b)

Art. 17

(Permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni) (9b)

Art. 18

(Permessi retribuiti degli amministratori delle comunità montane) (9c)

Art. 19

(Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni) (10)

Art. 20

(Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti) (10)

Art. 21

(Oneri per permessi retribuiti) (10)

Art. 22

(Documentazione per i permessi) (10)

Art. 23

(Trasferimenti)

1. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche di cui all'articolo 2, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Resta salva la particolare disciplina prevista per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta con funzioni di polizia (11).

Art. 24

(Norma transitoria)

1. Fino alla revisione dei consorzi di cui all'articolo 120 della l.r. 54/1998, ai consorzi tra enti locali si applica, in materia di aspettative e di permessi, la disciplina dettata dalla presente legge per le associazioni dei comuni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

(Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato)

1. Gli enti presso cui esercitano il proprio mandato gli amministratori di cui all'articolo 2 possono assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 26

(Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali)(12)

1. Presso i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti è istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

2. Presso i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è istituita l'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1 esclusivamente per i componenti della Giunta comunale.

3. Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all'amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore.

4. Le modalità per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore sono disciplinate dall'ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.

Art. 27

(Norma di rinvio)

1. Gli amministratori sono assoggettati al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 28

(Copertura dell'onere finanziario)

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.

Art. 29

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 18 maggio 1993, n. 35;

b) 23 dicembre 1994, n. 78;

c) 19 maggio 1995, n. 17.

(*) Nelle more della revisione organica della presente legge, il regime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta è disciplinato dalla L.R. 30 marzo 2015, n. 4.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 5, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5:

"b) i presidenti, gli assessori, i consiglieri delle comunità montane e, a decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, i membri del Consiglio dei Sindaci, di cui all'articolo 81bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'articolo 46 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle comunità montane;".

(1a) Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Il comma 2 dell'articolo 2 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 3, comma 6, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31:

"2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti degli enti del comparto unico regionale, i componenti degli organi delle comunità montane di cui all'articolo 18, comma 2, sono equiparati ai componenti degli organi delle comunità montane di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo d.lgs. 267/2000.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

" 2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti del comparto unico, le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

(2) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. Ai consiglieri e agli assessori comunali che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.".

(3) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

(4) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 4 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5:

"(Indennità di funzione dei presidenti, degli assessori e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane)

1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Agli assessori ed ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.".

La rubrica dell'articolo 6 è stata modificata nel modo seguente dall'art. 3, comma 7, lettera a), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31:

"(Indennità di funzione dei presidenti [, degli assessori] e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane)"

Il comma 2 dell'articolo 6 è stato modificato nel modo seguente dall'art. 3, comma 7, lettera b), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31:

"2. [Agli assessori ed] ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Indennità di funzione dei presidenti e degli assessori delle comunità montane)

1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Agli assessori delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.".

(5) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 8, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

L'articolo 7 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 5 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5:

"(Gettone di presenza dei consiglieri, degli assessori e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane)

1. Ai consiglieri, agli assessori ed ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunità montana, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Gettone di presenza dei consiglieri e degli assessori delle comunità montane)

1. Ai consiglieri e agli assessori delle comunità montane che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunità montana, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.".

(5a) Articoli abrogati dall'art. 4, comma 5, lettera c), della L.R. 29 settembre 2015, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 8, 9 e 10 recitava:

"Art. 8

(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quarantacinque per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

3. Ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle aziende speciali e delle istituzioni può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.

Art. 9

(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni)

1. Al presidente della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.

Art. 10

(Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni)

1. Ai componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni, a cui non spetti alcuna indennità mensile di funzione, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi di appartenenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.".

(6) Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 11 recitava:

"a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni;".

(6a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 11 recitava:

"2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno in corso.".

(7) Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

(7a) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 53 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

Art. 12

(Rimborso di spese e indennità di missione)

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, che per l'espletamento del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dal regolamento dell'ente di appartenenza.

2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'articolo 2 alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali, a rilevanza nazionale, sono a carico degli enti stessi.

3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con il regolamento di cui al comma 1 i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.".

(7b) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 12 recitava:

"2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'articolo 2 a riunioni a livello sovra-regionale, nazionale e internazionale, cui partecipano nell'espletamento del loro mandato, sono a carico degli enti di appartenenza.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. Gli amministratori di cui all'articolo 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l'indennità di funzione.".

(9) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 13 recitava:

"4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore dalla legge e dallo statuto comunale.".

(9a) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 4, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 15 recitava:

"1. I dipendenti del comparto unico chiamati a ricoprire le cariche di cui all'articolo 2 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.".

(9b) Articoli abrogati dall'art. 11, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 16 e 17 recitava:

"Art. 16

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi)

1. L'amministrazione locale provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai relativi istituti per i dipendenti del comparto unico, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 15, che ricoprono le seguenti cariche:

a) sindaco, presidente di comunità montana, assessore di un comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, presidente del BIM;

b) presidente di azienda speciale e di istituzione.

2. L'amministrazione locale provvede a comunicare il versamento degli oneri di cui al comma 1 ai datori di lavoro degli amministratori.

3. Agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Art. 17

(Permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni)

1. I dipendenti del comparto unico, componenti dei consigli comunali, hanno diritto:

a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;

b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;

c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.

2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed e), hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

a) giunte comunali, organi dei consigli circoscrizionali;

b) commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e commissioni comunali previste per legge;

c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.

3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.".

(9c) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Il comma 2 dell'articolo 18 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 9 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5:

"2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

a) giunte delle comunità montane;

b) Consigli dei Sindaci;

c) commissioni consiliari formalmente istituite;

d) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 recitava:

" (Permessi retribuiti degli amministratori delle comunità montane)

1. I dipendenti del comparto unico componenti dei consigli delle comunità montane hanno diritto:

a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;

b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;

c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.

2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

a) giunte delle comunità montane;

b) commissioni consiliari formalmente istituite;

c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.

3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.".

(10) Articoli abrogati dall'art. 11, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli da 19 a 22 recitava:

"Art. 19

(Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. I dipendenti del comparto unico componenti degli organi delle associazioni dei comuni, del BIM e del consiglio d'amministrazione, ove esistente, delle aziende speciali e delle istituzioni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.

2. Il diritto di assentarsi di cui al comma 1 è comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

Art. 20

(Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti)

1. Oltre ai permessi di cui agli articoli 17, 18 e 19, i dipendenti del comparto unico eletti alle cariche di seguito elencate hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese:

a) componente degli organi esecutivi dei comuni e delle comunità montane;

b) componente degli organi esecutivi del BIM, e, ove esistenti, delle associazioni dei comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni;

c) presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;

d) componente dell'ufficio di presidenza e presidente di gruppo consiliare dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

2. Il permesso di cui al comma 1 è elevato a quarantotto ore per i sindaci, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche elettive di cui all'articolo 2 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

4. I permessi disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive, ricoperte dal dipendente del comparto unico, non sono cumulabili tra loro.

Art. 21

(Oneri per permessi retribuiti)

1. Gli oneri per i permessi retribuiti per le assenze dal servizio di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 dei dipendenti del comparto unico, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.

2. Agli amministratori non dipendenti del comparto unico si applica la disciplina di cui all'articolo 80 del d.lgs. 267/2000.

Art. 22

(Documentazione per i permessi)

1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i dipendenti del comparto unico chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.".

(11) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 23 recitava:

"1. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche di cui all'articolo 2, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.".

(12) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 26 recitava:

"(Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali)

1. Presso ogni ente locale è istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

2. Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all'amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore.

3. Le modalità per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.".