Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali.

(B.U. 6 settembre 2001, n. 39)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato(1)

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Iniziative agevolabili

Art. 5 - Strumenti finanziari

Art. 6 - (omissis)

Art. 7 - Mutui a tasso agevolato

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 8 - Soggetti beneficiari

Art. 9 - Iniziative agevolabili

Art. 10 - Strumenti finanziari

Art. 11 - (omissis)

Art. 12 - Mutui a tasso agevolato

CAPO IV

(omissis)

CAPO V

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 16 - Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 17 - (omissis)

Art. 18 - Istruttoria valutativa

Art. 19 - Concessione e revoca delle agevolazioni

Art. 20 - Rinvio

CAPO VI

FONDI DI ROTAZIONE

Art. 21 - Fondi di rotazione

Art. 22 - Gestione dei fondi di rotazione

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 - Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni

Art. 24 - Vigilanza

Art. 25 - Revoca delle agevolazioni

Art. 26 - Sanzioni

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

Art. 28 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Valle d'Aosta, in conformità agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e al fine di favorire e sostenere lo sviluppo dell'economia turistica e commerciale valdostana, promuove l'attuazione di iniziative volte alla riqualificazione e al potenziamento delle attività turistico-ricettive e commerciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti di cui agli articoli 3, 8 e 13, con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori della ricettività turistica e del commercio.

Art. 2

(Conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato)(1)

1. I mutui a tasso agevolato e i contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. (1a)

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;

b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso;

bbis) i proprietari di edifici o porzioni di edifici già esistenti che intendano modificarne la destinazione ad albergo diffuso; (1b)

c) le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze (2).

Art. 4

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 5 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto, nonché realizzazione di ampliamenti delle strutture alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e delle strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente (3);

b) ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e di strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività d'impresa;(4)

c) ristrutturazione, ampliamento e arredamento di edifici o complessi di edifici già esistenti per ricavarne, nel rispetto della vigente normativa regionale di settore, strutture alberghiere, complessi ricettivi turistici all'aperto, strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere , case e appartamenti per vacanze (5);

d) realizzazione di strutture complementari in stretta connessione all'attività ricettiva e di opere di difesa e messa in sicurezza (6).

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di: (6a)

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente agli esercizi alberghieri;

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture alberghiere, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;

2bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture alberghiere e a quelle per l'esercizio di attività di affittacamere;

3) terreni funzionali alla realizzazione di nuovi complessi ricettivi all'aperto, limitatamente alla superficie occupata dal complesso da realizzare;

4) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;

5) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;

5bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori ai complessi ricettivi all'aperto, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso; (7)

c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, con l'esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda (8);

d) costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda, limitatamente agli esercizi alberghieri;

e) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico;

f) studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale;

g) attestazioni di qualità.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 5 le compravendite di beni immobili tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

4. Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà o alle strutture oggetto di frazionamento della proprietà. (9)

Art. 5

(Strumenti finanziari)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni più due di preammortamento, a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21. (10)

2. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, sono altresì agevolabili in regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente. (11)

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. (12)

4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. (13)

4bis. (13a)

4ter. Gli importi di cui al comma 4bis sono considerati al netto degli oneri fiscali. (13b)

Art. 6 (13c)

Art. 7

(Mutui a tasso agevolato)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni. Qualora le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, siano finalizzate alla realizzazione di un'azienda alberghiera nella forma di albergo diffuso, il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 20.000; in tal caso, il mutuo è concesso a condizione che gli edifici o le porzioni di edifici siano destinati all'attività alberghiera per un periodo di tempo almeno pari alla durata dei vincoli di cui all'articolo 23, comma 2.(14)

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 5, comma 1, per le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), può essere concesso, esclusivamente in regime de minimis, in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41) e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

3bis. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. (14a)

3ter. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione anche parziale, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso. (14b)

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 8

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 10 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1 (15);

b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso; (15a)

c) i centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);

d) i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della l.r. 12/1999.

Art. 9

(Iniziative agevolabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere ammessi ad agevolazione per le iniziative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture adibite o da adibire all'esercizio dell'attività, nonché la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza e la riorganizzazione dell'attività di impresa (16).

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di: (16a)

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), c) e d); (16b)

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o nel settore dei servizi, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi; (17) (17a)

2bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o nel settore dei servizi (17b);

c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, con l'esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda (18);

d) costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);

e) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico;

f) studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale;

g) attestazioni di qualità.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 10 le compravendite di beni immobili tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

4. (18a)

5. (18a)

Art. 10

(Strumenti finanziari)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21. (18b)

2. Le spese di cui all'articolo 9, comma 2, sono altresì agevolabili in regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente (19).

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. (20).

4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. (20a)

Art. 11 (20b)

Art. 12

(Mutui a tasso agevolato)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 3 milioni (21).

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), può essere concesso, esclusivamente in regime de minimis, in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41) e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

3bis. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. (21a)

3ter. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. Se la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), è contestuale alla concessione di un mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro trentasei mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. (21b)

3quater. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020, relativi alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione anche parziale, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso. (21c)

3quinquies. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020, relativi alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso. Tale scadenza è differita al 30 giugno 2024 se la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), è contestuale alla concessione di un mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b). (21d)

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CONSORZI DI OPERATORI TURISTICI (21e)

Art. 13 (22)

Art. 14 (23)

Art. 15 (24)

CAPO V

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 16

(Presentazione delle domande e istruttoria)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 18 o all'istruttoria automatica di cui all'articolo 18bis. (24a)

2. Per l'istruttoria delle domande concernenti le spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere e), f) e g), e 9, commi 2, lettere e), f) e g), e 5, lettere b) e c), la Regione può stipulare apposite convenzioni con soggetti che abbiano competenza in materia di assistenza tecnico-economica alle imprese.

Art. 17 (24b)

Art. 18

(Istruttoria valutativa)

1. L'istruttoria valutativa, condotta limitatamente alle agevolazioni concesse sotto forma di mutuo a tasso agevolato, consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, cui la domanda per la concessione delle agevolazioni si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici e finanziari attesi, nonché della pertinenza e della compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa da finanziare. (24b1)

2. Le strutture competenti, verificata la regolarità tecnica e formale delle domande pervenute, provvedono a trasmetterle alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta S.p.A.) che effettua un'analisi economico-finanziaria delle iniziative; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.

Art. 18bis

(Istruttoria automatica) (24b2)

1. L'istruttoria automatica, condotta limitatamente alle agevolazioni concesse sotto forma di contributo di cui all'articolo 5, comma 4bis, consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata.

Art. 19

(Concessione e revoca delle agevolazioni)

1. La concessione delle agevolazioni, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'articolo 25 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, per quanto concerne i mutui a tasso agevolato, l'accettazione da parte di Finaosta S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 5, 11, comma 4, e 15, comma 4, l'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 20

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti. (24c)

2. La Giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, la formazione di apposite graduatorie, secondo criteri di valutazione stabiliti con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VI

FONDI DI ROTAZIONE

Art. 21

(Fondi di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione regionali per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

2. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, sono allegati i rendiconti sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, dei fondi di cui al comma 1.

Art. 22

(Gestione dei fondi di rotazione)

1. I fondi di cui all'articolo 21 sono alimentati per gli anni 2001 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui;

c) rimborso anticipato dei mutui;

d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

e) somme versate dai mutuatari ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'articolo 18, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione dei fondi di cui all'articolo 21, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi, nonché ai meccanismi di determinazione dei tassi di interesse, delle percentuali di intervento e della durata del periodo di ammortamento, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dalla presente legge.

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23

(Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni)

1. Le agevolazioni relative alle spese di acquisto di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 9, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di dieci anni dalla stipulazione del precedente contratto di mutuo. (24d)

2. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi:

a) cinque anni decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere c) ed e), e 9, commi 2, lettere c) ed e); (24e)

b) quindici anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere a) e b). Decorsi i quindici anni, il mutamento di destinazione, l'alienazione o la cessione, effettuati prima della scadenza del mutuo a tasso agevolato, sono subordinati all'estinzione del mutuo medesimo. (24f)

3. (24g))

4. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura (25).

5. In caso di cessione di azienda i finanziamenti a tasso agevolato in capo al cedente possono essere trasferiti al cessionario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

5bis. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla struttura competente. Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la struttura competente dispone a tal fine gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni, avvalendosi, se del caso, di Finaosta S.p.A. per accertare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati. L'autorizzazione può essere altresì concessa con riferimento ai beni immobili destinati all'esercizio di attività turistico-ricettive, commerciali e di pubblico esercizio che risultino già assoggettati a vincoli di destinazione che non siano di natura urbanistica (26).

5ter. L'autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Salvo il caso in cui sia concessa la rateizzazione ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'agevolazione percepita è restituita, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 4bis. L'autorizzazione comporta la non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26 (27).

5quater. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 5ter (28).

5quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 5bis, 5ter e 5quater si applicano, altresì, qualora il soggetto beneficiario intenda donare i beni finanziati alla Regione o a un ente locale territoriale per destinarli a finalità sociali o di pubblico interesse; in caso di donazione a un ente locale, l'onere di restituzione del capitale residuo rimane in capo al donatario (29).

5sexies. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettera b), al fine di potenziare o riqualificare l'attività turistico-ricettiva o commerciale, intenda sostituire i beni immobili finanziati con nuovi beni immobili da adibire al medesimo uso di quelli finanziati, propone apposita istanza alla struttura competente finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'alienazione separatamente dall'azienda o al mutamento di destinazione dei beni immobili oggetto di finanziamento. A tali fini, costituiscono sostituzione dei beni finanziati le seguenti iniziative:

a) costruzione di nuovi fabbricati;

b) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi destinazione d'uso diversa da quella dei beni già oggetto di finanziamento;

c) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi la medesima destinazione d'uso dei beni già oggetto di finanziamento, ma privi di vincoli di natura urbanistica o derivanti dalla concessione di finanziamenti pubblici (29a).

5septies. Ai beni immobili realizzati o recuperati ai sensi del comma 5sexies che beneficiano di agevolazioni ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b). Qualora i beni immobili non beneficino di agevolazioni ai sensi della presente legge, i medesimi non possono mutare la loro destinazione o essere ceduti o alienati, separatamente dall'azienda, per un periodo pari a quindici anni dalla data di avvio dell'attività (29b).

5octies. L'eventuale autorizzazione di cui al comma 5sexies è rilasciata ai sensi dei commi 5bis e 5ter e assume efficacia secondo le modalità e i vincoli stabiliti con la relativa deliberazione della Giunta regionale (29c).

5nonies. Le autorizzazioni di cui ai sommi 5bis e 5sexies costituiscono deroga al vincolo derivante dal finanziamento pubblico di cui all'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)) (29d).

Art. 24

(Vigilanza)

1. Le strutture competenti possono disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, le strutture competenti possono avvalersi di Finaosta S.p.A..

Art. 25

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:

a) non adempia l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 2;

b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 9, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o, in presenza di altri titoli abilitativi, entro tre anni, o effettui dette opere in difformità dalle concessioni o dagli altri titoli abilitativi medesimi (30);

c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, e 9, commi 2 e 5, non riguardanti opere edili, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione. Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il predetto termine decorre dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia;

d) non ultimi le iniziative di cui all'articolo 14, comma 1, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

2bis. I mutui sono inoltre revocati nei casi di cui agli articoli 7, comma 3bis, e 12, commi 3bis e 3ter. (30a)

3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A. entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 5, con le seguenti modalità (31):

a) l'ammontare del contributo in conto capitale concesso, calcolato in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del bene agevolato e maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4 (32);

b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4 e gli interessi corrisposti.

4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

4bis. Nei casi di cui all'articolo 23, commi 5bis e 5sexies, autorizzati dalla Giunta regionale, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 4, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale (33).

4ter. Il frazionamento della proprietà, ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984, di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere esistenti alla data del 30 giugno 2010 comporta la revoca dell'agevolazione già concessa prima di detta data e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26 (34).

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

6. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro intervento finanziario regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni e/o servizi sociali alla persona e quelli inerenti i generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Tale divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori (35).

8. Per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può disporre la revoca parziale dell'agevolazione, in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di rilevazioni statistiche delle persone alloggiate.

Art. 26

(Sanzioni)

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 2, comporta, oltre alla revoca, anche parziale, dell'agevolazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è determinato complessivamente in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno 2001 e in annui euro 516.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 16, comma 2, 18, comma 2 e 24, comma 2; 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio) per le finalità di cui all'articolo 10; 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) per le finalità di cui all'articolo 15, 2.2.2.13. (Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extralberghiere) per le finalità di cui all'articolo 5, e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.2. (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2, con esclusione dell'obiettivo programmatico 2.1.6.01..

Art. 28

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Articolo così sostituito dall'art.73, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n.13.

Il comma 1 dell'art. 2 era già stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12:

"1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.".

Il comma 2 dell'art. 2 era già stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 21 maggio 2007, n. 8:

"2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.".

Il comma 3 dell'art. 2 era già stato abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 21 maggio 2007, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 2 recitava:

"3. La presente legge non si applica ai settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e del regolamento (CE) n. 70/2001.".

(1a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 39 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Il comma 1 dell'art. 2 era già stato sostituito con l'intero articolo (vedi nota 1) dall'art.73, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n.13, nel modo seguente:

"1. I mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.".

e precedentemente dall'art. 35, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12, nel modo seguente:

"1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.".

(1b) Lettera inserita dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(2) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 2, della L.R. 26 maggio 2009, n.12:

"1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;

b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.".

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è stata successivamente così modificata dall'art.74, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n.13:

"a) le piccole e medie imprese come definite dalla normativa europea vigente, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricettività turistica all'aperto;".

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è stata successivamente così sostituita dall'art. 74, comma 2, della L.R. 25 maggio 2015, n.13:

"b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso;".

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è stata successivamente così modificata dall'art. 74, comma 3, della L.R. 25 maggio 2015, n.13:

c) le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;

b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.".

(3) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 era già stata sostituita dall'art. 43, comma 1, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9, nel modo seguente:

"a) realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto, nonché realizzazione di ampliamenti delle strutture alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e delle strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"a) realizzazione di nuovi alberghi e complessi ricettivi turistici all'aperto;".

(4) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 era già stata sostituita dall'art. 43, comma 2, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9, nel modo seguente:

"b) ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e di strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività d'impresa;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"b) ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di complessi turistici ricettivi all'aperto già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività di impresa;".

(5) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"c) ristrutturazione e arredamento di edifici o complessi di edifici già esistenti per ricavarne, nel rispetto della vigente normativa regionale di settore, strutture alberghiere, complessi ricettivi turistici all'aperto, strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere, case e appartamenti per vacanze;".

(6) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"d) realizzazione di strutture complementari in stretta connessione all'attività ricettiva.".

(6a) Alinea modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, l'alinea della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 recitava:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:".

(7) La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 è stata così sostituita dall'art. 5, comma 3, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente agli esercizi alberghieri;

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture alberghiere, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;

3) terreni funzionali alla realizzazione di nuovi complessi ricettivi all'aperto, limitatamente alla superficie occupata dal complesso da realizzare;

4) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;

5) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;".

Il numero 2bis) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è stato successivamente inserito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1

Il numero 5bis della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è stato successivamente aggiunto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 recitava:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di fabbricati o porzioni di fabbricati, finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente agli esercizi alberghieri e ai complessi ricettivi turistici all'aperto; per i complessi ricettivi turistici all'aperto già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, acquisto di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;".

(8) Lettera così sostituita dall'art. 25, comma 1, della L.R. 28 aprile 2003, n. 13

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 4 recitava:

"c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;".

(9) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Il comma 4 dell'art. 4 era già stato sostituito dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"4. Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà o alle strutture oggetto di frazionamento della proprietà ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere)."

e, precedentemente, dall'art. 5, comma 4, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, nel modo seguente:

"4. Sono in ogni caso escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà e, nei villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), tutte le spese relative alle unità abitative e alle porzioni di fabbricato oggetto del frazionamento.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 4 recitava:

"4. Sono in ogni caso escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà .".

(10) Comma così modificato dall'art.1, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Il comma 1 dell'art. 5 era già stato modificato dall'art. 3, comma 5, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1 nel modo seguente:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, [contributi in conto capitale, o, in alternativa anche parziale,] mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni più due di preammortamento, a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 5 recitava:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, contributi in conto capitale, o, in alternativa anche parziale, mutui a tasso agevolato, della durata massima di quindici anni più due di preammortamento, a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.".

(11) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.R. 21 maggio 2007, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 5 recitava:

"2. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, sono altresì finanziabili in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.".

(12) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Il comma 3 dell'art. 5 era già stato modificato dall'art. 5, comma 5, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19 nel modo seguente:

"3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale, in regime de minimis, che possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 5 recitava:

"3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale, in regime de minimis, che possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.".

(13) Comma così sostituito dall'art. 75, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n.13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 5 recitava:

"4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.".

(13a) Comma abrogato dal comma 7 dell'articolo 52 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, aggiunta dal comma 2 dell'art. 39 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, il comma 4bis dell'art. 5 recitava:

"4bis. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), per l'anno 2020 possono, altresì, essere concessi contributi, in regime de minimis, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 2.000 e quello massimo a euro 10.000.".

(13b) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 39 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(13c) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 6, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art.6 recitava:

"(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).

2. Per la realizzazione delle iniziative concernenti l'attività di affittacamere e l'esercizio di case e appartamenti per vacanze, le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Per le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è di lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo è di lire 50 milioni (euro 25.822,84).

4. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

5. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.".

(14) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 1 dell'art. 7 era stato sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, nel modo seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 100.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 7 recitava:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99).".

(14a) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(14b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(15) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n.13.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 era stata così sostituita dall'art. 35, comma 3, della L.R. 26 maggio 2009, n.12:

"a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1."

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 8 recitava:

"a) le piccole e medie imprese, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1;".

(15a) Lettera così sostituita dall'art. 76, comma 2, della L.R. 25 maggio 2015, n.13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"b) proprietari di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenere la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese.;.

(16) Comma modificato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 1 dell'art. 9 era stato modificato dall'art. 5, comma 7, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, nel modo seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi ad agevolazione per le iniziative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture adibite o da adibire all'esercizio dell'attività, nonché la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza e la riorganizzazione dell'attività di impresa.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi ad agevolazione per le iniziative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture adibite o da adibire all'esercizio dell'attività, nonché la riorganizzazione dell'attività di impresa.".

(16a) Alinea modificato dal comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, l'alinea della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 recitava:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:".

(16b) Numero modificato dal comma 4 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 recitava:

"1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);".

(17) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 8, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 recitava:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di fabbricati o porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);".

(17a) Numero modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 recitava:

"2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;".

(17b) Numero modificato dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il numero 2bis della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 era stato aggiunto dall'art. 3, comma 6, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1, nel modo seguente:

"2bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande;".

(18) Lettera così sostituita dall'art. 25, comma 2, della L.R. 28 aprile 2013, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 9 recitava:

"c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;".

(18a) Commi abrogati dall'art. 11, comma 6, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Nella formulazione originaria, il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 9 recitava:

" 4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), possono essere ammessi ad agevolazione per la costituzione e l'avvio dell'attività, nonché per eventuali successive riorganizzazioni. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 riguardano:

a) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;

b) studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale;

c) certificazioni o attestazioni di qualità.".

(18b) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

Il comma 1 dell'art. 10 era già stato modificato dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e), f) e g), e di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.".

E precedentemente dall'art. 11, comma 3, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18, nel modo seguente:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21 (18b)."

e dall'art. 3, comma 7, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1 nel modo seguente:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, [contributi in conto capitale, o in alternativa anche parziale, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 10 recitava:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, [contributi in conto capitale, o in alternativa anche parziale,] mutui a tasso agevolato, della durata massima di quindici anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.".

(19) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.R. 21 maggio 2007, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 10 recitava:

"2. Le spese di cui all'articolo 9, comma 2, sono altresì finanziabili in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.".

(20) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 4, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Il comma 3 dell'art. 10 era già stato modificato dall'art. 5, comma 9, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19 nel modo seguente:

"3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale, in regime de minimis, che possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 10 recitava:

"3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale, in regime de minimis, che possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.".

(20a) Comma così sostituito dall'art. 77, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n.13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.".

(20b) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 6, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 11 recitava:

"(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).

2. Per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è di lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo di lire 50 milioni (euro 25.822,84).

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.".

(21) Comma modificato dal comma 6 dell'art.17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 1 dell'art. 12 era stato sostituito dall'art. 5, comma 10, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, nel modo seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 3 milioni.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 12 recitava:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 5 miliardi (euro 2.582.284,49).".

(21a) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(21b) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(21c) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(21d) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(21e) Il capo IV è stato abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2014, n.13. Ai sensi dell'art.11, comma 7, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, per l'anno 2014, è sospesa l'applicazione del capo IV della L.R. 19/2001.

Nella formulazione originaria, il testo del Capo IV recitava:

"CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CONSORZI DI OPERATORI TURISTICI

Art. 13

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 15 le associazioni e i consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 14

(Iniziative agevolabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 13 possono essere ammessi ad agevolazione per specifiche iniziative finalizzate ad ottimizzare la vendita dei servizi offerti dagli associati; le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) i mercati di intervento ed i segmenti di domanda interessati;

c) le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento;

d) un dettagliato preventivo delle spese, corredato dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.

Art. 15

(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo è di lire 200 milioni (euro 103.291,38).

2. I contributi in conto capitale sono concessi in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I contributi in conto capitale, in regime de minimis, possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.".

(22) L'articolo 13, come tutto il capo IV, è stato abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13. L'articolo 13 era stato precedentemente così sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19:

"(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 15 i raggruppamenti di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 13 recitava:

"(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 15 le associazioni e i consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi della normativa regionale vigente.".

(23) L'articolo 14, come tutto il capo IV, è stato abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13. L'articolo 14 era stato precedentemente così sostituito dall'art. 5, comma 12, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19:

"(Iniziative agevolabili)

1. Ai fini di cui all'articolo 15, le iniziative agevolabili devono riguardare la realizzazione di progetti di sviluppo turistico, di marketing, di promozione e di commercializzazione di prodotti turistici. Le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda interessati;

c) le azioni programmate, la relativa durata e le modalità del loro svolgimento;

d) i canali di vendita attivati per i propri prodotti turistici;

e) un dettagliato piano finanziario, corredato dell'indicazione analitica delle spese per ciascuna linea di intervento nonché dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 14 recitava:

"(Iniziative agevolabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 13 possono essere ammessi ad agevolazione per specifiche iniziative finalizzate ad ottimizzare la vendita dei servizi offerti dagli associati; le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) i mercati di intervento ed i segmenti di domanda interessati;

c) le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento;

d) un dettagliato preventivo delle spese, corredato dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.".

(24) L'articolo 15, come tutto il capo IV, è stato abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2014, n.13. L'articolo 15 era stato precedentemente così sostituito dall'art. 5, comma 13, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19:

"(Contributi a fondo perduto)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi a fondo perduto è di euro 10.000 e quello massimo è di euro 135.000. Gli importi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. I contributi a fondo perduto sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.

3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I contributi possono essere concessi con riferimento alle sole spese da sostenersi nell'anno solare successivo alla presentazione della domanda.

6. Ai fini della concessione dei contributi, i raggruppamenti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, a pena di decadenza, entro il 15 novembre di ogni anno, apposita istanza corredata del progetto di cui all'articolo 14 e del relativo piano finanziario.

7. In considerazione delle istanze pervenute, la struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico forma apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

8. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione e alla revoca dei predetti contributi, ivi compresa la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del contributo.".

L'articolo 15 era già stato modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"(Contributi a fondo perduto)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi a fondo perduto è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo è di lire 200 milioni (euro 103.291,38).

2. I contributi a fondo perduto sono concessi in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi a fondo perduto possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I contributi a fondo perduto, in regime de minimis, possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 15 recitava:

"(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo è di lire 200 milioni (euro 103.291,38).

2. I contributi in conto capitale sono concessi in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I contributi in conto capitale, in regime de minimis, possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.".

(24a) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 39 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Il comma 1 dell'art. 16 era già stato modificato dall'art. 11, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, nel modo seguente:

"1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 18.".

e precedentemente dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 23 aprile 2012, n. 12 nel modo seguente:

"1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alle strutture regionali competenti in materia di incentivazione alle attività ricettive e commerciali, di seguito denominate strutture competenti, e sono sottoposte dalle medesime strutture all'istruttoria automatica di cui all'articolo 17, qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a lire 100 milioni (euro 51.645,69) e all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 18, qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a lire 100 milioni (euro 51.645,69). Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi o la cui istruttoria non è conclusa nello stesso anno sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate prioritariamente alle relative nuove domande.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 16 recitava:

"1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alle strutture regionali competenti in materia di incentivazione alle attività ricettive e commerciali, di seguito denominate strutture competenti, e sono sottoposte dalle medesime strutture all'istruttoria automatica di cui all'articolo 17, qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a lire 100 milioni (euro 51.645,69) e all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 18, qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a lire 100 milioni (euro 51.645,69).".

(24b) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 6, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 17 recitava:

"(Istruttoria automatica)

1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata, relativamente alle agevolazioni erogate sotto forma di contributi in conto capitale.".

(24b1) Comma modificato dal comma 5 dell'art. 39 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 18 recitava:

"1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, cui la domanda per la concessione delle agevolazioni si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici e finanziari attesi, nonché della pertinenza e della compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa da finanziare.".

(24b2) Articolo inserito dal comma 6 dell'art. 39 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(24c) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 20 recitava:

"1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che, sentite le commissioni consiliari competenti, vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.".

(24d) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 23 recitava:

"1. Le agevolazioni relative alle spese di acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 9, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di dieci anni dalla stipulazione del precedente contratto di mutuo.".

(24e) Lettera modificata dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 23 recitava:

"a) cinque anni decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere c) ed e), e 9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a);".

(24f) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 8, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 23 recitava:

"b) per un periodo di tempo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo o quindici anni decorrenti dalla data di erogazione delle agevolazioni, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere a) e b).".

(24g) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 23 recitava:

"3. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.".

(25) Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 23 recitava:

"4. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.".

(26) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

(27) Comma così modificato dall'art. 5, comma 14, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Il comma 5ter dell'art. 23 era già stato precedentemente sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"5ter. L'autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Salvo il caso in cui sia concessa la rateizzazione ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'agevolazione percepita è restituita, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 4bis.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 44, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2003, n.21, il testo del comma 5ter dell'art. 23 recitava:

"5ter. L'autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3, 4 e 5.".

(28) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 3, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

(29) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 4, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

(29a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

(29b) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 10, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

(29c) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

(29d) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 12, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

(30) Lettera così sostituita dall'art. 26, comma 4, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 25 recitava:

"b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 9, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime;".

(30a) Comma inserito dal comma 5 dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(31) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 3 dell'art. 25 recitava:

"3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A. entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, con le seguenti modalità:".

(32) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 15, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 25 recitava:

"a) l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;".

(33) Comma così modificato dall'art. 3, comma 13, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 26, comma 6, della L.R. 20 gennaio 2005, n.1, il testo del comma 4bis dell'art. 25 recitava:

"4bis. Nei casi di cui all'articolo 23, comma 5bis, autorizzati dalla Giunta regionale, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 4, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale."

Si veda, comunque, la disposizione di cui all'art. 26, comma 7, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

(34) Comma inserito dall'art. 5, comma 16, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

(35) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 5, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'art. 25 recitava:

"7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.".