Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Bollettino Ufficiale regionale 06 09 2001 n. 39

Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Iniziative agevolabili

Art. 5 - Strumenti finanziari

Art. 6 - Contributi in conto capitale

Art. 7 - Mutui a tasso agevolato

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 8 - Soggetti beneficiari

Art. 9 - Iniziative agevolabili

Art. 10 - Strumenti finanziari

Art. 11 - Contributi in conto capitale

Art. 12 - Mutui a tasso agevolato

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CONSORZI

DI OPERATORI TURISTICI

Art. 13 - Soggetti beneficiari

Art. 14 - Iniziative agevolabili

Art. 15 - Contributi in conto capitale

CAPO V

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 16 - Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 17 - Istruttoria automatica

Art. 18 - Istruttoria valutativa

Art. 19 - Concessione e revoca delle agevolazioni

Art. 20 - Rinvio

CAPO VI

FONDI DI ROTAZIONE

Art. 21 - Fondi di rotazione

Art. 22 - Gestione dei fondi di rotazione

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 - Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni

Art. 24 - Vigilanza

Art. 25 - Revoca delle agevolazioni

Art. 26 - Sanzioni

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

Art. 28 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Valle d'Aosta, in conformità agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e al fine di favorire e sostenere lo sviluppo dell'economia turistica e commerciale valdostana, promuove l'attuazione di iniziative volte alla riqualificazione e al potenziamento delle attività turistico-ricettive e commerciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti di cui agli articoli 3, 8 e 13, con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori della ricettività turistica e del commercio.

Art. 2

(Applicazione degli articoli

87 e 88 del trattato CE)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.

2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.

3. La presente legge non si applica ai settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e del regolamento (CE) n. 70/2001.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;

b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.

Art. 4

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 5 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuovi alberghi e complessi ricettivi turistici all'aperto;

b) ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di complessi turistici ricettivi all'aperto già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività di impresa;

c) ristrutturazione e arredamento di edifici o complessi di edifici già esistenti per ricavarne, nel rispetto della vigente normativa regionale di settore, strutture alberghiere, complessi ricettivi turistici all'aperto, strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere, case e appartamenti per vacanze;

d) realizzazione di strutture complementari in stretta connessione all'attività ricettiva.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di fabbricati o porzioni di fabbricati, finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente agli esercizi alberghieri e ai complessi ricettivi turistici all'aperto; per i complessi ricettivi turistici all'aperto già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, acquisto di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;

c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;

d) costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda, limitatamente agli esercizi alberghieri;

e) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico;

f) studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale;

g) attestazioni di qualità.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 5 le compravendite di beni immobili tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

4. Sono in ogni caso escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà.

Art. 5

(Strumenti finanziari)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, contributi in conto capitale, o, in alternativa anche parziale, mutui a tasso agevolato, della durata massima di quindici anni più due di preammortamento, a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.

2. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, sono altresì finanziabili in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale, in regime de minimis, che possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.

4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.

Art. 6

(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).

2. Per la realizzazione delle iniziative concernenti l'attività di affittacamere e l'esercizio di case e appartamenti per vacanze, le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Per le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è di lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo è di lire 50 milioni (euro 25.822,84).

4. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

5. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

Art. 7

(Mutui a tasso agevolato)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99).

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 5, comma 1, per le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), può essere concesso, esclusivamente in regime de minimis, in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41) e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 8

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 10 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1;

b) i proprietari di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) i centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);

d) i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della l.r. 12/1999.

Art. 9

(Iniziative agevolabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi ad agevolazione per le iniziative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture adibite o da adibire all'esercizio dell'attività, nonché la riorganizzazione dell'attività di impresa.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di fabbricati o porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);

c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;

d) costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);

e) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico;

f) studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale;

g) attestazioni di qualità.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 10 le compravendite di beni immobili tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), possono essere ammessi ad agevolazione per la costituzione e l'avvio dell'attività, nonché per eventuali successive riorganizzazioni. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 riguardano:

a) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;

b) studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale;

c) certificazioni o attestazioni di qualità.

Art. 10

(Strumenti finanziari)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, contributi in conto capitale, o in alternativa anche parziale, mutui a tasso agevolato, della durata massima di quindici anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.

2. Le spese di cui all'articolo 9, comma 2, sono altresì finanziabili in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale, in regime de minimis, che possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.

4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.

Art. 11

(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).

2. Per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è di lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo di lire 50 milioni (euro 25.822,84).

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

Art. 12

(Mutui a tasso agevolato)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 5 miliardi (euro 2.582.284,49).

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), può essere concesso, esclusivamente in regime de minimis, in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41) e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CONSORZI

DI OPERATORI TURISTICI

Art. 13

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 15 le associazioni e i consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 14

(Iniziative agevolabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 13 possono essere ammessi ad agevolazione per specifiche iniziative finalizzate ad ottimizzare la vendita dei servizi offerti dagli associati; le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) i mercati di intervento ed i segmenti di domanda interessati;

c) le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento;

d) un dettagliato preventivo delle spese, corredato dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.

Art. 15

(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo è di lire 200 milioni (euro 103.291,38).

2. I contributi in conto capitale sono concessi in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I contributi in conto capitale, in regime de minimis, possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 16

(Presentazione delle domande e istruttoria)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alle strutture regionali competenti in materia di incentivazione alle attività ricettive e commerciali, di seguito denominate strutture competenti, e sono sottoposte dalle medesime strutture all'istruttoria automatica di cui all'articolo 17, qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a lire 100 milioni (euro 51.645,69) e all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 18, qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a lire 100 milioni (euro 51.645,69).

2. Per l'istruttoria delle domande concernenti le spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere e), f) e g), e 9, commi 2, lettere e), f) e g), e 5, lettere b) e c), la Regione può stipulare apposite convenzioni con soggetti che abbiano competenza in materia di assistenza tecnico-economica alle imprese.

Art. 17

(Istruttoria automatica)

1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata, relativamente alle agevolazioni erogate sotto forma di contributi in conto capitale.

Art. 18

(Istruttoria valutativa)

1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, cui la domanda per la concessione delle agevolazioni si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici e finanziari attesi, nonché della pertinenza e della compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa da finanziare.

2. Le strutture competenti, verificata la regolarità tecnica e formale delle domande pervenute, provvedono a trasmetterle alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta – Società per azioni (Finaosta S.p.A.) che effettua un'analisi economico-finanziaria delle iniziative; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.

Art. 19

(Concessione e revoca delle agevolazioni)

1. La concessione delle agevolazioni, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'articolo 25 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, per quanto concerne i mutui a tasso agevolato, l'accettazione da parte di Finaosta S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 5, 11, comma 4, e 15, comma 4, l'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 20

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che, sentite le commissioni consiliari competenti, vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. La Giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, la formazione di apposite graduatorie, secondo criteri di valutazione stabiliti con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VI

FONDI DI ROTAZIONE

Art. 21

(Fondi di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione regionali per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

2. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, sono allegati i rendiconti sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, dei fondi di cui al comma 1.

Art. 22

(Gestione dei fondi di rotazione)

1. I fondi di cui all'articolo 21 sono alimentati per gli anni 2001 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui;

c) rimborso anticipato dei mutui;

d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

e) somme versate dai mutuatari ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'articolo 18, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione dei fondi di cui all'articolo 21, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi, nonché ai meccanismi di determinazione dei tassi di interesse, delle percentuali di intervento e della durata del periodo di ammortamento, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dalla presente legge.

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23

(Vincoli e mutamento di destinazione,

alienazione e sostituzione dei beni)

1. Le agevolazioni relative alle spese di acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 9, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di dieci anni dalla stipulazione del precedente contratto di mutuo.

2. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi:

a) cinque anni decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere c) ed e), e 9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a);

b) per un periodo di tempo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo o quindici anni decorrenti dalla data di erogazione delle agevolazioni, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere a) e b).

3. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

4. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

5. In caso di cessione di azienda i finanziamenti a tasso agevolato in capo al cedente possono essere trasferiti al cessionario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 24

(Vigilanza)

1. Le strutture competenti possono disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, le strutture competenti possono avvalersi di Finaosta S.p.A..

Art. 25

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:

a) non adempia l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 2;

b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 9, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime;

c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, e 9, commi 2 e 5, non riguardanti opere edili, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione. Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il predetto termine decorre dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia;

d) non ultimi le iniziative di cui all'articolo 14, comma 1, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A. entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, con le seguenti modalità:

a) l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;

b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4 e gli interessi corrisposti.

4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

6. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

8. Per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può disporre la revoca parziale dell'agevolazione, in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di rilevazioni statistiche delle persone alloggiate.

Art. 26

(Sanzioni)

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 2, comporta, oltre alla revoca, anche parziale, dell'agevolazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è determinato complessivamente in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno 2001 e in annui euro 516.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 16, comma 2, 18, comma 2 e 24, comma 2; 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio) per le finalità di cui all'articolo 10; 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) per le finalità di cui all'articolo 15, 2.2.2.13. (Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extralberghiere) per le finalità di cui all'articolo 5, e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.2. (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2, con esclusione dell'obiettivo programmatico 2.1.6.01..

Art. 28

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.