Legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 09 05 1963

Bollettino ufficiale 0 5 1963

Istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato tipico.

Art. 1

Č istituito, con sede in Aosta, l’"Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico", avente personalitą giuridica e il cui funzionamento, sotto la vigilanza della Regione, sarą regolato da apposito Statuto approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Industria e Commercio e sentita la Commissione consiliare permanente per l’Industria e il Commercio.

Art. 2

Per la costituzione del capitale iniziale del predetto Ente č approvata l’assegnazione di un contributo straordinario regionale di Lire quindici milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del Bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, che offre la necessaria disponibilitą di fondi (cap. 157: "Spese, contributi e sussidi per iniziative economiche e per lo sviluppo delle attivitą economiche").

Art. 3

Per il finanziamento delle spese generali annuali di gestione del predetto Ente č autorizzata la concessione di contributi annuali regionali in misura da stabilirsi, in rapporto alle disponibilitą del bilancio regionale ed alle necessitą dell’Ente stesso, con provvedimento del Consiglio regionale.

Per il corrente esercizio finanziario 1962- 1963 č approvata la concessione di un contributo annuo regionale di Lire cinque milioni con imputazione della relativa spesa al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, che offre la necessaria disponibilitą di fondi (cap. 65: " Spese e sussidi per iniziative tendenti all’incremento ed al potenziamento dell’artigianato locale, ecc. ").

I successivi contributi annuali regionali saranno imputati all’istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione corrispondente al capitolo 65 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1962- 1963.

Art. 4

Il " Comitato Valdostano per l’Artigianato ", costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 Prot. 2568/ 5, in data 27- 8- 1947, č soppresso ed il relativo patrimonio č devoluto all’Ente Valdostano di cui all’articolo 1 della presente legge.

Il personale del soppresso Comitato Valdostano per l’Artigianato č trasferito all’Ente Valdostano di cui all’articolo 1 della presente legge con il trattamento economico in godimento.

Art. 5

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.