Regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2

Bollettino Ufficiale regionale 03 07 2001 n. 28

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), già modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3.

Art. 1

(Modificazione all'articolo 24)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 24 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è soppressa.

Art. 2

(Modificazioni all'allegato B)

1. Alla categoria 1 del punto 2) (Punteggi dei titoli nei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di bidello e accudiente) dell'allegato B al regolam. reg. 6/1996 le parole "Il servizio dovrà essere comprovato mediante certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato. Il servizio prestato presso i servizi scolastici della Regione, sarà accertato d'ufficio." sono sostituite dalle seguenti: "Il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale è accertato d'ufficio.".

2. Alla lettera A) della categoria 3 del punto 2) dell'allegato B del regolam. reg. 6/1996, le parole "presso pubbliche amministrazioni, non valutato alla categoria 1 e" sono soppresse.

3. (1)

4. Il primo periodo della lettera D) della categoria 3 del punto 2) del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

"Per ogni figlio convivente, con reddito di importo non superiore al limite previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:

punti 4".

5. L'ultimo periodo della lettera D) della categoria 3 del punto 2) del regolam. reg. 6/1996 è soppresso.

6. La lettera E) della categoria 3 del punto 2) del regolam. reg. 6/1996, già sostituita dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, è sostituita dalla seguente:

"E) Assenza di conviventi o presenza di conviventi ciascuno dei quali non sia titolare di reddito di importo superiore al limite previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:

punti 4".

(1) Il comma 3 dell'articolo 2 è stato annullato dalla Commissione di Coordinamento con nota prot. n. 1890 in data 21 giugno 2001.

Si riporta il testo del comma annullato:

La lettera B) della categoria 3 del punto 2) dell'allegato B) del regolam. reg. 6/1996 è sostituita dalla seguente:

"B) L'iscrizione nelle liste di disoccupazione è valutata in ragione proporzionale rispetto al periodo di servizio e al rapporto di impiego, fino ad un massimo di mesi sei alla data di pubblicazione del bando di concorso con:

punti 4".