Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 4

Bollettino Ufficiale regionale 30 01 2001 n. 6

Integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), già modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 52 e 14 gennaio 1994, n. 2.

Art. 1

(Integrazione all'articolo 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una Fondazione per la formazione professionale turistica), è aggiunto il seguente:

"1bis. La Fondazione di cui al comma 1 può altresì svolgere attività di istruzione tecnico-professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di studi quinquennali a indirizzo turistico, in armonia con la normativa vigente in materia.".

Art. 2

(Integrazione all'articolo 2 )

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1991, è inserita la seguente:

"bbis) la Fondazione potrà svolgere attività di istruzione tecnico-professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di studi quinquennali a indirizzo turistico, in armonia con la normativa vigente in materia;".