Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 4 - Testo storico
Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 4
Bollettino Ufficiale regionale 30 01 2001 n. 6
Integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), già modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 52 e 14 gennaio 1994, n. 2.
(Integrazione all'articolo 1)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una Fondazione per la formazione professionale turistica), è aggiunto il seguente:
"1bis. La Fondazione di cui al comma 1 può altresì svolgere attività di istruzione tecnico-professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di studi quinquennali a indirizzo turistico, in armonia con la normativa vigente in materia.".
(Integrazione all'articolo 2 )
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1991, è inserita la seguente:
"bbis) la Fondazione potrà svolgere attività di istruzione tecnico-professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di studi quinquennali a indirizzo turistico, in armonia con la normativa vigente in materia;".