Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 37 - Testo storico

Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 37

Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), già modificata dalla legge regionale 2 agosto 1999, n. 21. Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 21.

(B.U. 2 gennaio 2001, n. 1)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), è sostituito dal seguente:

"3. L'ammontare del fido è reintegrato con successive assegnazioni sulla base dei dati di effettiva erogazione agli utenti di carburanti in esenzione fiscale, che pervengono alla struttura competente, secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 5.".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 7/1998, già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7), è sostituito dal seguente:

"3. L'utilizzo della carta a microprocessore per il prelevamento di carburante è personale; è vietato cedere la carta a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, nonché depositare la medesima presso i distributori di carburanti.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 7/1998 già modificato dall'articolo 4 della l.r. 21/1999, è inserito il seguente:

"5bis. Nel caso in cui il beneficiario acquisisca nuovamente i requisiti di cui all'art. 15, comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla perdita dei medesimi, l'ammontare del quantitativo di carburante in esenzione fiscale previsto dall'art. 13, comma 1, è determinato detraendo la sola quota di carburante relativa al periodo di mancanza dei requisiti.".

3. Il comma 7 dell'articolo 13 della l.r 7/1998, già modificato dall'articolo 4 della l.r. 21/1999 è sostituito dal seguente:

"7. Alla distribuzione, al caricamento e alla gestione delle carte per il prelevamento di carburante in esenzione fiscale provvede la struttura competente, avvalendosi eventualmente anche di soggetti esterni all'Amministrazione regionale sulla base di apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.".

4. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 7/1998, già modificato dall'articolo 4 della l.r. 21/1999 è sostituito dal seguente:

"8. I criteri e le modalità di assegnazione dei contingenti di carburanti, nonché la determinazione dei quantitativi massimi giornalieri di prelevamento dei medesimi, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998 già modificato dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 21/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Le carte a microprocessore per il rifornimento di carburanti sono attribuite, limitatamente ad un solo veicolo di cui il richiedente risulti proprietario o intestatario nei documenti di circolazione, agli utenti, iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta, titolari di patente di guida. Ai soggetti sprovvisti di patente di guida, a causa dello stato di invalidità, fermi restando gli altri requisiti, può essere attribuita la carta a microprocessore qualora risulti assegnata loro l'indennità di accompagnamento.".

2. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998, è sostituita dalla seguente:

"g) imprese esercitate in forma individuale o societaria, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese. Alle imprese agricole, aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), sono attribuite assegnazioni di carburanti, purché risultino titolari di partita IVA;".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/1998, già modificato dall'articolo 9 della l.r. 21/1999, è sostituito dal seguente:

"1. I rappresentanti legali o i dipendenti dei soggetti legittimati all'introduzione e alla vendita, che violino le disposizioni della presente legge in relazione alle modalità di introduzione e di vendita dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 (euro 774,69) a lire 15.000.000 (euro 7.746,85), fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti.".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1998, già modificato dall'articolo 10 della l.r. 21/1999, è sostituito dal seguente:

"1. In caso di rifornimento mediante carta a microprocessore successivamente alla perdita dei requisiti di cui all'art. 15, di cessione della carta ad altro soggetto, di utilizzo di essa con finalità diverse dall'acquisto di carburanti, di rifornimento con carburante diverso da quello autorizzato, il trasgressore è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (euro 103,29) a lire 1.000.000 (euro 516,46).".

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 7/1998, già modificato dall'articolo 10 della l.r. 21/1999, è sostituito dal seguente:

"3. In caso di violazione dell'art. 5, comma 2, il trasgressore è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 (euro 25,82) a lire 200.000 (euro 103,29).".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 7/1998)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 7/1998 è inserito il seguente:

"1bis. Le sanzioni amministrative di cui agli artt. 20 e 21 si applicano solo in caso di recidiva.".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1998)

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"7. Al termine di ogni esercizio, gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta sono comunicati dalla struttura competente all'Ufficio tecnico di finanza di Torino, sede di Aosta, affinché provveda a richiederne la copertura.".

Art. 8

(Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 21/1999)

1. L'articolo 14 della l.r. 21/1999 è abrogato.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.