Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36

Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41. (1)

(B.U. 2 gennaio 2001, n. 1).

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Disposizioni generali

Art. 3 - Definizioni

TITOLO II

NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO

CAPO I

RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE (5)

Artt. 4 - 8

CAPO II

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 9 - Interventi soggetti ad autorizzazione

Art. 10 - Autorizzazione

Art. 11 - Potenziamento e trasferimento

Art. 12 - Modifiche soggette a comunicazione

Art. 13 - Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti ed indicazioni di qualità urbana

Art. 14 - Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche

Art. 15 - Impianti di GPL

Art. 16 - Impianto di metano

TITOLO III

FUNZIONI REGIONALI

CAPO I

COLLAUDO E VERIFICHE

Art. 17 - Collaudo

Art. 18 - Commissione regionale di collaudo

Art. 19 - Verifiche

CAPO II

IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 20 - Nuovi impianti autostradali

Art. 21 - Modifiche, potenziamenti e trasferimenti

Art. 22 - Trasferimento della titolarità della concessione

Art. 23 - Rinnovo concessione

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 24 - Impianti ad uso privato

Art. 25 - Prelievo di carburanti in recipienti

CAPO IV

VIGILANZA

Art. 26 - Vigilanza

TITOLO IIIBIS

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE

Art. 26bis - Sviluppo della rete distributiva di carburanti

Art. 26ter - Iniziative finanziabili

TITOLO IV

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI. FERIE.

Art. 27 - Orari e turni festivi. Criteri

Art. 28 - Ferie

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 - Disposizioni finanziarie

Art. 31 - Sistema informativo e osservatorio

Art. 32 - Abrogazione

Art. 33 - Rinvio

Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta le norme di relative alla rete distributiva dei carburanti nell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione Valle d'Aosta dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) in materia di impianti, in attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito in legge 28 dicembre 1999, n. 496. (2)

Art. 2

(Disposizioni generali) (3)

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

Art. 3

(Definizioni).

1. Per rete si intende il complesso degli impianti ad uso pubblico installati per l'erogazione di benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e metano.

2. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione si intende il complesso commerciale unitario con le relative attrezzature ed accessori, costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante.

3. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del veicolo rifornito, misurando contemporaneamente le quantità trasferite.

4. Per consistenza dell'impianto si intende l'insieme dei servizi di erogazione di carburante costituiti da erogatori dello specifico carburante e da apparecchiature di self-service pre-pagamento per l'erogazione dello specifico carburante.

5. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

6. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'intervento e l'assistenza di apposito personale in cui il relativo pagamento avviene mediante sistemi automatici a moneta, a lettura ottica o informatizzati, prima dell'erogazione.

7. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante usate direttamente dall'utente in cui l'erogazione precede il relativo pagamento ad apposito incaricato.

8. Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati nel seguente modo:

a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio, ingrassaggio ed altri servizi per l'autoveicolo, nonché dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;

b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio, ingrassaggio ed altri servizi per l'autoveicolo;

c) chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da un eventuale locale adibito a servizi igienici;

d) punto isolato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

TITOLO II

FUNZIONI COMUNALI (4)

CAPO I

RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE (5)

Artt. 4 - 8

CAPO II

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 9

(Interventi soggetti ad autorizzazione).

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune. Sono soggetti ad autorizzazione:

a) la realizzazione di un nuovo impianto, anche a seguito di trasferimento;

b) il potenziamento.

Art. 10

(Autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune. (6)

2. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la prevenzione incendi e a quelle dei beni storici e artistici, nonché alle norme di cui al presente titolo.

3. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

a) l'indicazione dei prodotti, il numero e tipo degli erogatori e la capacità dei singoli serbatoi;

b) l'obbligo di effettuare il collaudo prima dell'apertura dell'impianto oppure l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti), convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti) e relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui);

c) il termine, non superiore a sei mesi, prorogabili per comprovata necessità, entro cui deve essere aperto l'impianto o utilizzate le parti potenziate;

d) l'obbligo, per il titolare dell'autorizzazione, di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.

4. Insieme all'autorizzazione il Comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.

5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso.

6. Le concessioni di cui alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono convertite di diritto in autorizzazioni.

Art. 11

(Potenziamento e trasferimento).

1. Per potenziamento di un impianto si intende l'aumento dei tipi di carburante erogabili e/o l'aggiunta di apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Per trasferimento di un impianto si intende il suo spostamento in luogo diverso da quello per cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 12

(Modifiche soggette a comunicazione).

1. Sono modifiche soggette a comunicazione al Comune:

a) l'aumento del numero di colonnine per l'erogazione di prodotti già autorizzati;

b) il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e/o degli erogatori di prodotti già autorizzati;

c) la sostituzione di serbatoi con altri di maggiore dimensione e l'installazione di nuovi serbatoi;

d) la sostituzione di colonnine ad un solo erogatore con altre ad erogazione multipla;

e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici od elettronici;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento.

2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), d), e) ed f) non sono soggette a collaudo ai sensi dell'articolo 17, ma la loro consistenza deve essere comunicata al Comune che provvede ad inserirle nell'autorizzazione, e alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione.

Art. 13

(Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti nuovi ed indicazioni di qualità urbana). (7)

Art. 14

(Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche). (7)

Art. 15

(Impianti di GPL). (7)

Art. 16

(Impianti di metano). (7)

TITOLO III

FUNZIONI REGIONALI

CAPO I

COLLAUDO E VERIFICHE

Art. 17

(Collaudo).

1. L'installazione, il trasferimento, il potenziamento di un impianto e le modifiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e c) devono essere sottoposti a collaudo da parte della Commissione di collaudo di cui all'articolo 18.

2. La verifica dell'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale è effettuata al momento del collaudo su istanza dell'interessato, non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

3. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, è trasmessa al titolare della stessa e a tutti gli enti e gli uffici che hanno espresso il loro parere in merito.

4. Il Comune, su istanza dell'interessato, previa presentazione di una perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, con l'avvertenza che nei novanta giorni successivi alla comunicazione di fine lavori deve essere comunque fatto il collaudo. Non possono essere autorizzati all'esercizio provvisorio gli impianti di GPL e di metano.

Art. 18

(Commissione regionale di collaudo).

1. La Commissione regionale di collaudo è così composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

c) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF) o suo delegato;

d) da un dirigente dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) o suo delegato;

e) da un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale.

2. La Commissione è integrata:

a) dall'Ingegnere Superiore dell'Ente nazionale per le strade o suo delegato, se l'impianto è ubicato su strada statale;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità o suo delegato, se l'impianto è ubicato su strada regionale, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato se l'impianto è ubicato su strada comunale.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Nella Commissione devono, comunque, risultare sempre presenti il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato e l'Ingegnere capo dell'UTF o suo delegato.

5. La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro novanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare dell'autorizzazione.

6. Se il collaudo dà esito negativo, la Commissione stabilisce un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale il richiedente deve ottemperare alle prescrizioni verbalizzate e presentare una nuova istanza di collaudo. Trascorso tale termine, la Commissione effettua un nuovo collaudo, al cui esito positivo è subordinata la continuazione dell'esercizio dell'attività.

7. Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle indennità spettanti ai componenti della Commissione regionale, sono a carico del richiedente.

8. Ai componenti della Commissione di collaudo non dipendenti dell'Amministrazione regionale spetta, per ciascuna giornata di attività, un gettone di presenza di lire duecentomila giornaliere oltre al rimborso delle spese di trasferta.

Art. 19

(Verifiche).

1. Le verifiche sull'idoneità tecnica sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

2. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a verifica da parte della Commissione di collaudo di cui all'articolo 18, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'esito di tali verifiche è trasmesso al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

3. La Commissione verifica lo stato degli impianti circa la loro incompatibilità sotto il profilo della prevenzione degli incendi, ambientale e sanitaria, comunque non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

4. L'esito della verifica di cui al comma 3 è trasmesso al Comune, che lo comunica all'interessato, e all'UTF. Nella comunicazione dell'esito della verifica, il Comune deve evidenziare le anomalie riscontrate e indicare un termine, non superiore a diciotto mesi per il Comune di Aosta e non superiore a ventiquattro mesi per gli altri Comuni, per adeguarsi alla normativa vigente. Il Comune, nel provvedimento che ordina la chiusura dell'impianto, deve prevedere il ripristino delle aree.

5. Il titolare non a norma, entro trenta giorni dalla comunicazione comunale, deve presentare un programma di adeguamento alla normativa vigente oppure di smantellamento dell'impianto, che deve essere eseguito entro il termine fissato dal Comune.

CAPO II

IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 20

(Nuovi impianti autostradali).

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante, nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, corredate:

a) del parere di assenso da parte dell'Ente nazionale per le strade, e, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria;

b) del parere dei Vigili del Fuoco in merito alla sicurezza;

c) del parere dell'UTF in merito agli aspetti tecnico-fiscali;

d) del parere dell'Azienda sanitaria locale in merito alla sicurezza sanitaria;

e) del parere dell'ARPA in merito alla sicurezza ambientale.

2. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;

b) relazione tecnica dell'impianto;

c) documentazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);

d) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti GPL e metano.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione e dei pareri di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione rilascia la concessione e ne invia copia al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento. (8)

4. La concessione ha durata diciottennale.

Art. 21

(Modifiche, potenziamenti e trasferimenti).

1. Non sono soggette ad autorizzazione ma devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione le modificazioni di cui all'articolo 12.

2. Sono soggetti ad autorizzazione il potenziamento ed il trasferimento di cui all'articolo 11.

3. Le operazioni soggette a collaudo sono quelle definite all'articolo 17.

Art. 22

(Trasferimento della titolarità della concessione).

1. La domanda per il trasferimento della titolarità della concessione degli impianti autostradali deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione dalla quale risulti la titolarità dell'impianto da parte del cessionario;

c) parere dell'UTF.

2. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà dell'impianto.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della citata documentazione la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione provvede al rilascio della concessione e ne invia copia al cessionario, al cedente e agli Enti interessati al procedimento. (9)

Art. 23

(Rinnovo concessione).

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale di distribuzione carburanti deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda deve essere corredata della documentazione e dei pareri di cui all'articolo 20, comma 1.

3. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare dal verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione e dei pareri di cui sopra la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione rilascia il rinnovo della concessione inviandone copia al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento. (10)

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 24

(Impianti ad uso privato).

1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, rilascia le autorizzazioni relative all'installazione, alle modificazioni, ai potenziamenti ed ai trasferimenti degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato.

2. Per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende:

a) un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi interrati oppure a reti di distribuzione, utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di aziende o di imprese private e di amministrazioni pubbliche, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili;

b) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o un'associazione di imprese o che si tratti di società partecipata dalla società titolare dell'autorizzazione (11).

Art. 25

(Prelievo di carburanti in recipienti).

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il prelievo dei carburanti in recipienti presso i distributori automatici di carburanti, da parte di operatori economici o altri utenti in possesso di impianti fissi, di cingolati, attrezzature agricole, macchinari o veicoli non rifornibili presso i distributori di carburanti, deve essere presentata domanda alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione.

2. L'autorizzazione, che ha validità triennale, deve indicare gli impianti presso i quali il rifornimento può avvenire e che il prelievo avviene con l'utilizzo di recipienti e di mezzi di trasporto conformi alle disposizioni normative previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi) e successive modificazioni.

CAPO IV

VIGILANZA

Art. 26

(Vigilanza).

1. La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalla normativa in vigore, anche da personale regionale di grado non inferiore all'ex qualifica settima, all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione. I titolari sono tenuti a consentire loro il libero accesso agli impianti nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza dell'UTF e del comando dei vigili del fuoco, nonché i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

TITOLO IIIBIS

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE (12)

Art. 26bis

(Sviluppo della rete distributiva di carburanti) (13)

1. Al fine di ovviare alla carenza nella rete distributiva regionale di punti vendita di gas metano e GPL per autotrazione, di favorire la riqualificazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza degli impianti esistenti, nonché di promuovere l'installazione di nuovi impianti per il rifornimento di energia elettrica e di idrogeno, la Regione può concedere alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 26ter.

Art. 26ter

(Iniziative finanziabili) (14)

1. Possono essere ammessi a contributo:

a) gli interventi su impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico situati nel territorio regionale, consistenti nel potenziamento della capacità distributiva di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione;

b) le realizzazioni di nuovi impianti situati nel territorio regionale per la distribuzione di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione.

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. (14a)

TITOLO IV

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI. FERIE. (15)

Artt. 27-28

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Sanzioni).

1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilioneduecentomila. La violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 12, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila.

2. (16)

Art. 30

(Disposizioni finanziarie).

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. I proventi derivanti dai versamenti dei titolari di concessione ed autorizzazione per le spese sostenute dalla Commissione regionale di collaudo sono introitati al capitolo 13500 (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 31

(Sistema informativo e osservatorio).

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 32/1998, la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione tutte le modificazioni intervenute sulla rete a seguito di decisioni di loro competenza, mediante l'invio di copia di ogni autorizzazione e provvedimento assunto, oltre che di ogni altro dato che la stessa ritiene utile acquisire. Per la gestione dei suddetti dati l'Ufficio regionale competente si dota di un sistema informativo finalizzato all'aggiornamento ed elaborazione dei dati riferiti alla rete distributiva regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione chiede annualmente all'UTF competente per territorio i dati relativi agli erogati di ogni singolo impianto di distribuzione carburanti sito sul territorio regionale. L'erogato si riferisce ai seguenti prodotti: benzine, gasolio e GPL per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai prospetti di chiusura annuale dei registri di carico e scarico depositati presso lo stesso ufficio.

4. I titolari dell'autorizzazione devono comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione i dati riguardanti l'erogato del metano.

Art. 32

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 29 novembre 1996, n. 41;

b) 20 gennaio 1998, n. 4;

c) 19 gennaio 2000, n. 4.

Art. 33

(Rinvio).

1. In ordine alle fattispecie non previste dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle disposizioni del d.lgs. 32/1998, per quanto compatibili.

Art. 34

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il titolo della L.R. 36/2000 recitava:

"Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41".

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. La presente legge detta le norme di indirizzo programmatico relative alla rete distributiva dei carburanti nell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione Valle d'Aosta dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) in materia di impianti, in attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito in legge 28 dicembre 1999, n. 496.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Disposizioni generali)

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, rilasciata nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico, di cui al titolo II, per la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante per autotrazione, che hanno il fine di favorire la presenza di un livello minimo di servizio e la salvaguardia dei centri storici e delle aree aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale.".

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica del TITOLO II recitava:

"TITOLO II

NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO"

(5) CAPO abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del CAPO I del TITOLO II recitava:

"CAPO I

RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE

Art. 4

(Definizioni di servizio e di centri e nuclei abitati)

1. Al fine della valutazione di carenza di servizio, per servizio si intende la presenza di erogatori dello specifico carburante ovvero la presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento per l'erogazione dello specifico carburante.

2. Per Centri e Nuclei abitati si intendono quelli definiti dall'ISTAT in sede di Censimento generale della popolazione.

Art. 5

(Definizione di carenza di servizio)

1. Un centro o nucleo abitato è definito carente di servizio quando la distanza dello stesso rispetto al più vicino impianto dotato dello specifico carburante risulta superiore ad una fissata soglia chilometrica.

2. La soglia chilometrica è pari a:

a) otto chilometri per i servizi di erogazione di benzina verde, benzina super, gasolio, miscela, GPL e metano;

b) quindici chilometri per i servizi di erogazione di benzina verde, benzina super e gasolio effettuati con apparecchiature self-service pre-pagamento.

3. Nel caso di centro o nucleo abitato il punto cui si fa riferimento per la misura della distanza è il baricentro dell'area come perimetrata dall'ISTAT. Nell'applicazione della soglia distanziometrica è ammessa una tolleranza di cinquecento metri.

Art. 6

(Servizio minimo)

1. Un impianto assicura il livello minimo di servizio quando la sua cessazione comporterebbe l'insorgere di carenza di servizio.

Art. 7

(Self-service)

1. Nei Comuni privi di impianti di distribuzione carburanti è possibile autorizzare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'installazione di un punto vendita funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si collochi ad una distanza superiore a dieci chilometri.

Art. 8

(Criteri vincolanti per il mantenimento dei servizi minimi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 32/1998, qualora la chiusura di un impianto determini l'insorgere di carenza di servizio, il Comune, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza, può autorizzare la prosecuzione dell'attività dell'impianto in deroga ai divieti di legge e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente che sia, sotto il profilo della carenza di servizio, quantomeno equivalente all'altro.

2. Se il cambio di destinazione d'uso degli erogatori comporta la cessazione dell'erogazione di uno dei prodotti previsti nella consistenza dell'impianto, la modifica è ammessa solo se non causa una carenza di servizio. Il reinserimento del prodotto nella consistenza dell'impianto costituisce potenziamento dell'impianto.".

(6) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune. I Comuni rilasciano le nuove autorizzazioni nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.".

(7) Articoli abrogati dall'art. 11, comma 1, lettera c), della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli da 13 a 16 recitava:

"Art. 13

(Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti nuovi ed indicazioni di qualità urbana)

1. I criteri seguenti, relativi all'individuazione delle aree sulle quali possono essere installati impianti nuovi, operano sino a quando il Comune non disponga diversamente:

a) le dimensioni minime delle superfici asservite all'impianto sono fissate:

1) a seicento metri quadrati per le stazioni di servizio;

2) a cinquecento metri quadrati per le stazioni di rifornimento;

3) a quattrocento metri quadrati per i chioschi;

b) la distanza minima rispetto agli impianti esistenti deve essere almeno pari a duecento metri; la distanza si intende misurata lungo il minimo percorso stradale, considerando i punti, uno per ciascun impianto, di intersezione tra l'accesso carrabile all'impianto e la sede stradale;

c) qualora lo strumento urbanistico vigente non disciplini esplicitamente la materia, per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) si applicano le norme di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

d) nelle aree comprese nelle fasce di rispetto è ammessa, come sola destinazione d'uso compatibile, la realizzazione di verde pubblico; è tuttavia ammessa la destinazione d'uso a parcheggio pubblico, comunque in misura non superiore al quaranta per cento dell'area, purché i parcheggi non ostino con le esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

2. Per quanto attiene a dimensioni e tipologie di manufatti edilizi da realizzare sull'area di pertinenza dell'impianto, si rinvia a quanto disposto dagli strumenti urbanistici comunali.

3. Al fine della riqualificazione del tessuto urbano, il Comune definisce i criteri di qualità urbana inerenti la realizzazione di nuovi impianti. Tali criteri riguardano soprattutto interventi di contenimento dell'impatto ambientale, acustico e di arredo urbano.

Art. 14

(Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche)

1. I Comuni quando intendono riservare aree pubbliche da destinare all'insediamento di impianti, disciplinano le modalità e i criteri per l'assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie.

2. In sede di definizione dei criteri, la priorità è attribuita agli interventi di rilocalizzazione di impianti che si trasferiscono dalle zone A, come definite dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o aree a queste assimilabili, da aree aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale, e da aree inscritte nei cerchi con raggio di trecento metri incentrati su emergenze aventi valore storico, artistico o ambientale.

Art. 15

(Impianti di GPL)

1. Al fine di favorire un aumento ed una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti di solo GPL o quelli misti devono collocarsi ad una distanza non inferiore a otto chilometri, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti. La distanza è ridotta a quattro chilometri qualora si tratti di localizzazioni situate nel Comune di Aosta o situate nel raggio di dodici chilometri dallo stesso.

2. Le suddette localizzazioni devono avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 (Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024.

Art. 16

(Impianti di metano)

1. Ferme restando le condizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente, possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di impianti di gas metano a condizione che detti impianti vengano installati ad una distanza non inferiore a otto chilometri dal più vicino punto di vendita erogante metano. La distanza è ridotta a quattro chilometri qualora i suddetti impianti siano localizzati nel Comune di Aosta o situati nel raggio di dodici chilometri dallo stesso.".

(8) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 20 recitava:

"3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione e dei pareri di cui al comma 1, l'Assessore competente rilascia la concessione e ne invia copia al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento.".

(9) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 22 recitava:

"3. Entro novanta giorni dalla presentazione della citata documentazione l'Assessore competente provvede al rilascio della concessione e ne invia copia al cessionario, al cedente e agli Enti interessati al procedimento.".

(10) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 23 recitava:

"4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione e dei pareri di cui sopra l'Assessore regionale competente rilascia il rinnovo della concessione inviandone copia al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento.".

(11) Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 24 recitava:

"2. Per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi interrati utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di aziende o di imprese private, e di Amministrazioni pubbliche, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.".

(12) Titolo inserito dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

(13) Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

(14) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

(14a) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2010, n. 9, il testo del comma 2 dell'articolo 26ter recitava:

"2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.".

(15) Titolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera d), della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del TITOLO IV recitava:

"TITOLO IV

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI. FERIE.

Art. 27

(Orari e turni festivi. Criteri)

1. Ai sensi del d.p.r. 182/1982 e con l'osservanza del disposto della legge regionale 26 maggio 1993, n. 60 (Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142), i Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Azienda di promozione turistica, determinano, tenuto conto delle fasce orarie previste al comma 3, l'orario giornaliero e l'orario notturno di attività per gli impianti di distribuzione di carburanti, eventualmente differenziato nell'ambito del territorio comunale in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate e per periodi di anno solare.

2. Fatta eccezione per gli impianti self-service pre-pagamento, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti è fissato in cinquanta ore.

3. L'attività degli impianti di distribuzione carburanti deve essere garantita su tutto il territorio regionale nelle seguenti fasce orarie:

a) servizio diurno, con rispetto di una pausa di chiusura dalle ore tredici alle ore quattordici:

1) dalle ore otto alle ore dodici;

2) dalle ore quindici alle ore diciannove;

b) servizio notturno: dalle ore ventidue alle ore sette.

4. Le richieste e le rinunce per l'esercizio del servizio notturno sono inoltrate dal titolare dell'autorizzazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Comune competente. L'inosservanza dei turni di servizio notturno determina l'esclusione dai turni per il periodo di un anno.

5. I turni settimanali di riposo possono essere usufruiti in giornata a scelta del gestore e comunicati all'Amministrazione comunale. Il Comune può individuare i periodi dell'anno in cui è facoltativa la giornata di chiusura. Gli impianti di distribuzione carburanti situati al di sopra dei seicentocinquanta metri di altitudine possono essere esentati dall'osservanza dei turni di riposo.

6. Al sabato pomeriggio rimane aperto almeno il cinquanta per cento degli impianti, mentre alla domenica e nei giorni festivi rimane in funzione almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei Comuni in cui è ubicato un solo impianto deve essere garantita l'apertura almeno una domenica o giorno festivo al mese.

7. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei periodi di minor afflusso turistico, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, programmi di apertura in deroga ai turni e alle fasce orarie di cui ai commi 3, 5 e 6.

8. I titolari dell'autorizzazione devono rendere noti al pubblico i turni di servizio mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

9. Copia dei provvedimenti comunali di cui ai commi 1 e 7 e l'elenco degli impianti autorizzati al servizio notturno devono essere inviati alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione entro cinque giorni dall'adozione.

10. Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 32/1998, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore secondo le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 28

(Ferie)

1. I titolari dell'autorizzazione, d'intesa con i gestori interessati, per poter usufruire delle ferie, per un periodo non superiore a due settimane consecutive per anno solare, devono darne comunicazione all'Amministrazione comunale competente. Le ferie possono essere fruite in qualsiasi periodo dell'anno.

(16) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera d), della L.R. 2 marzo 2010, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 29 recitava:

"2. La violazione degli orari del servizio diurno e del servizio notturno, di cui all'articolo 27, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila.".