Legge regionale 13 novembre 1970, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 13 11 1970

Bollettino ufficiale 14 11 1970 n. 10

SPESE ANNUE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1961 N. 6

Art. 1

Le spese annue per il funzionamento dell’Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6, sono approvate in complessive Lire trentaduemilioni a decorrere dall’anno finanziario 1970 e graveranno per Lire ventimilioni sul capitolo 694 e per Lire dodicimilioni sul capitolo 708 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.

Art. 2

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di Lire seimilioni derivante dalla applicazione della presente legge č approvato l’aumento da Lire quindicimilionicinquecentomila a Lire ventimilioni dello stanziamento del capitolo 694 e da Lire diecimilionicinquecentomila a Lire dodicimilioni dello stanziamento del capitolo 708 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970, mediante prelievo della somma di Lire seimilioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E ").

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione per gli anni 1971 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua complessiva di Lire trentaduemilioni, prevista e autorizzata per il funzionamento dell’Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), sarą ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio in base alle accertate necessitą dei servizi e della gestione dell’Emoteca.

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.