Legge regionale 21 agosto 2000, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 21 agosto 2000, n. 29

Intervento straordinario in materia di spesa sanitaria regionale. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000-2002).

(B.U. 5 settembre 2000, n. 39)

Art. 1

(Finalità )

1. Con la presente legge la Regione effettua un intervento straordinario finalizzato a rideterminare la spesa sanitaria regionale di parte corrente a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000.

Art. 2

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale. Modificazione alla legge regionale

3 gennaio 2000, n. 1)

1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente determinata, per l'anno 2000, in lire 280.855 milioni (euro 145.049.502) dall'alinea dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è rideterminata in lire 325.269 milioni (euro 167.987.420).

2. I trasferimenti complessivi all'azienda USL determinati, per l'anno 2000, in lire 259.335 milioni (euro 133.935.349) dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2000, sono rideterminati in lire 296.692 milioni (euro 153.228.631).

3. L'assegnazione all'azienda USL quale quota indistinta per il finanziamento di spese correnti, comprensive della mobilità sanitaria, determinata, per l'anno 2000, in lire 247.200 milioni (euro 127.668.145) dall'articolo 17, comma 1, lettera a), n. 1) della l.r. 1/2000, è rideterminata in lire 271.557 milioni (euro 140.247.487) (cap. 59900).

4. Dopo il n. 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente:

"8bis) rinnovo contratti e convenzioni del personale medico e veterinario, lire 13.000 milioni (euro 6.713.940) (cap. 59915 di nuova istituzione).".

5. I trasferimenti straordinari all'azienda USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1999 determinati, per l'anno 2000, in lire 16.000 milioni (euro 8.263.310) dall'articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2000, sono rideterminati in lire 23.057 milioni (euro 11.907.947) (cap. 59925).

Art. 3

(Modalità di copertura della spesa)

1. Alla copertura del maggior onere di lire 44.414 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni mediante utilizzo, per corrispondente importo, di maggiori entrate derivanti dalle quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. accertate al capitolo 1200;

b) quanto a lire 6.000 milioni mediante utilizzo per corrispondente importo di maggiori entrate derivanti dalle quote fisse di ripartizione dei proventi del lotto, al netto delle vincite, accertate al capitolo 1420;

c) quanto a lire 15.000 milioni mediante recupero per corrispondente importo delle disponibilità di fondi regionali giacenti presso la Finaosta Spa sul fondo della gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta) (cap. 9905);

d) quanto a lire 1.414 milioni mediante utilizzo per 1.000 milioni di risorse iscritte al capitolo 69000 e per lire 414 milioni di risorse iscritte al capitolo 69020, a valere rispettivamente sull'intervento B 1.1 (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese) e per lire 414 milioni sull'intervento D 1 (Ripristino ambientale e paesistico della fascia della Doire Baltée) di cui all'allegato 1 al bilancio della Regione per l'anno 2000;

e) quanto a lire 15.000 milioni mediante assunzione di mutuo passivo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento di dieci anni, oltre preammortamento tecnico (cap. 11190, di nuova istituzione).

2. Alla copertura dell'onere derivante dalla autorizzazione a contrarre il mutuo di cui al comma 1, lettera e), valutato in lire 525 milioni per l'anno 2000, in lire 2.135 milioni per l'anno 2001 e in annui euro 1.102.600 a decorrere dall'anno 2002 si provvede:

a) per l'anno 2000 mediante utilizzo per lire 525 milioni delle risorse iscritte al capitolo 60480 della parte spesa del bilancio;

b) per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo, delle risorse già iscritte ai capitoli 69300 (lire 1.050 milioni per l'anno 2001 e euro 503.000 per l'anno 2002) e 69320 (lire 1.085 milioni per l'anno 2001 e euro 599.600 per l'anno 2002) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000/2002;

c) per gli anni successivi alla copertura dell'onere si provvede con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) Parte entrate

Variazioni in aumento

- Capitolo n. 1200 (Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'art. 2, lett. a) della legge 26 novembre 1981, n. 690)

lire 7.000.000.000

- Capitolo n. 1420 (Quote fisse di ripartizione dei proventi del lotto, al netto delle vincite di cui alla lett. f) dell'art. 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690)

lire 6.000.000.000

- Capitolo n. 9905 (Recupero di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi)

lire 15.000.000.000

programma regionale 5.18

codificazione 05.01.00

- Capitolo n. 11190 (di nuova istituzione)

(Contrazione di mutui per il finanziamento della spesa sanitaria)

lire 15.000.000.000;

b) Parte spese

Variazioni in diminuzione

- Capitolo n. 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti)

lire 1.000.000.000

- Capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento)

lire 414.000.000

- Capitolo n. 60480 (Spese per la realizzazione di presidi socio sanitari territoriali)

lire 525.000.000

Variazioni in aumento

- Capitolo n. 59900 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti)

lire 24.357.000.000

- Capitolo n. 59925 (Ripiano del disavanzo di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta)

lire 7.057.000.000

programma regionale 2.2.3.01

Codificazione 1.1.1.5.7.2.8.8

- Capitolo n. 59915 (di nuova istituzione) (Finanziamento aggiuntivo all'Unità sanitaria locale per l'applicazione del contratto di lavoro del personale medico e veterinario)

lire 13.000.000.000

Variazioni in aumento

- Capitolo n. 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre)

lire 525.000.000.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 3, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.