Legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 21 agosto 2000, n. 27

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002.

(B.U. 5 settembre 2000, n. 39).

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

Art. 1

(Variazione allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 è apportata una variazione in aumento di lire 9.000.000.000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, da iscrivere al capitolo 1205 che si istituisce con la seguente denominazione:

- Programma regionale: 1.02.

- Codificazione: 01.02.01

- Capitolo 1205 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 2, lett. c) della legge 26 novembre 1981, n. 690."

Art. 2

(Commercializzazione dei prodotti realizzati nell'ambito dei centri socio-educativi e delle strutture educative di formazione orientamento per disabili)

1. In attesa dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario e al fine di realizzare quanto previsto dal punto 6.4.1. del piano socio-sanitario per il triennio 1997/1999, approvato con legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49), è autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, la vendita dei prodotti realizzati nell'ambito dei centri socio-educativi presenti sul territorio regionale e rivolti alle persone disabili.

2. I proventi delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto di nuove materie prime o di prodotti di consumo.

3. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per la gestione dei proventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Alle persone disabili che frequentano i centri socio-educativi di cui al comma 1 non è corrisposta, per l'attività svolta, alcuna indennità, sussidio o altra somma di denaro.

Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione con provvedimento amministrativo) (1)

1. Il disposto di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche per le assegnazioni destinate a scopi specifici da Istituti ed Aziende strumentali, anche autonomi, dello Stato e della C.E.

Art. 4

(Fondo di riserva per le spese impreviste. Modificazione all'articolo 37 della l.r. 90/1989) (2)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 5

(Interpretazione autentica degli articoli 9, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 e 2, comma 3, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16)

1. L'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999/2001 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001)) che prevede che gli enti locali della regione possano utilizzare, per l'anno 1999, i modelli di bilancio già validi per l'anno 1998, e l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999) che obbliga gli enti locali a mantenere, nell'anno 2000, in conseguenza della proroga disposta dalla Giunta regionale, la struttura di bilancio adottata nell'esercizio precedente, vanno interpretati nel senso che gli enti locali continuano ad applicare, fino al termine dell'esercizio finanziario medesimo, la sola contabilità finanziaria previgente e quindi i modelli di bilancio finanziario conformi al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle provincie e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 375) ovvero al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27) (3)

Art. 7

(Autorizzazioni di spese in materia di finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie dei capitoli sottoindicati destinate, per l'anno 2000, agli interventi in materia di finanza locale dall'articolo 7 della l.r. 1/2000, è modificato come segue:

a) in diminuzione per complessive lire 1.267,5 milioni:

Cap. 37040 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) Lire 50 milioni (Euro 25.823)

Cap. 58480 (legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77) Lire 992 milioni (Euro 512.325)

Cap. 62521 (legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3) Lire 50 milioni (Euro 25.823)

Cap. 62560 (legge regionale 7 agosto 1986, n. 42) Lire 120 milioni (Euro 61.975)

Cap. 69020 Fondo Globale ¤ Risorse disponibili per interventi nel settore della finanza locale Lire 55,5 milioni (Euro 28.663);

b) in aumento per complessive lire 1.267,5 milioni:

Cap. 33760 (legge regionale 23 giugno 1994, n. 28) Lire 37,5 milioni (Euro 19.367)

Cap. 37050 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) Lire 50 milioni (Euro 25.823)

Cap. 49400 (legge regionale 6 agosto 1985, n. 61) Lire 18 milioni (Euro 9.296)

Cap. 58540 (legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80) Lire 992 milioni (Euro 512.325)

Cap. 62520 (legge regionale 24 giugno 1992, n. 31) Lire 170 milioni (Euro 87.798).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED INTERVENTI PER FAVORIRE IL CREDITO

Art. 8

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la Regione può trasferire beni immobili di sua proprietà all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale ¤ Agence régionale pour le logement).

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti a titolo gratuito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dall'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 8.

Art. 9

(Legge regionale 17 agosto 1999, n. 23 - Proroga dei termini)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati) è prorogato al 31 agosto 2001.

Art. 10

(Legge regionale 17 agosto 1999, n. 23. Ulteriori interventi in materia di agricoltura)

1. L'applicazione dell'articolo 5 della l.r. 23/1999 è estesa a tutti gli interventi di cui all'articolo 8 della stessa, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 23/1999.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in complessive lire 1.000.000.000 (Euro 516.460), si fa fronte con le risorse disponibili già iscritte, per l'anno 2000, nel capitolo 64700 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio. Limite d'impegno".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 11

(Prosecuzione e/o completamento degli investimenti intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale)

1. La Regione persegue, durante il periodo 2000/2006, la prosecuzione e/o il completamento dei seguenti investimenti intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 (riconversione aree in declino industriale) e di iniziativa comunitaria Interreg. previsti dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2052/88, 4253/88, 2081/93 e 2082/93:

a) riorganizzazione urbanistica e riconversione produttiva dell'area ex Ilva - Cogne in Aosta;

b) recupero del forte e del borgo di Bard;

c) riconversione dell'area autoportuale di Pollein - Brissogne (4);

d) attività di animazione economica in favore delle piccole e medie imprese;

e) valorizzazione integrata del micro sistema di Pont-Saint-Martin, Donnas e Bard.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, ad avvenuta approvazione del documento unico di programmazione per il conseguimento dell'obiettivo n. 2 in Valle d'Aosta, per il periodo 2000/2006.

3. Per i fini di cui al comma 1, è autorizzata, durante il periodo 2000/2006, la spesa di lire 50.000 milioni [25.822.845 euro], comprensiva degli oneri di lire 1.895.000.000 per l'anno 2000, di lire 1.780.000.000 per l'anno 2001 ed euro 858.000 per l'anno 2002, già stanziati sul bilancio di previsione dell'esercizio 2000 e triennale 2000/2002.

4. A decorrere dall'anno 2003 l'onere annuo a carico della Regione per la copertura della spesa di cui al comma 3 è determinato con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della l.r. 90/1989.

Art. 12

(Fondo di dotazione alla Gestione Straordinaria della Casa da Gioco di Saint-Vincent)

1. Alla Gestione Straordinaria della Casa da Gioco di Saint-Vincent, di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 13, è assegnato un fondo di dotazione di lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) (Euro 5.164.569) che farà carico al capitolo di nuova istituzione n. 35850 denominato: "Assegnazione alla Gestione Straordinaria della Casa da Gioco di Saint-Vincent di un fondo di dotazione".

Art. 13

(Autorizzazioni di minori o maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, ivi compresa la l.r. 1/2000, sono modificate nelle misure indicate nell'allegato A).

Art. 14

(Variazione alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2000 è così modificato:

Stato di previsione della spesa:

capitolo 42780

"Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni per attività promozionali"

capitolo 61280

"Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"

capitolo 66020

"Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà".

Art. 15

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato B) e in aumento nell'allegato C):

a) in diminuzione

anno 2000 competenza lire 42.053.899.000

cassa lire 25.123.423.000

anno 2001 competenza lire 12.748.900.000

anno 2002 competenza euro 5.649.034;

b) in aumento

anno 2000 competenza lire 51.053.899.000

cassa lire 34.123.423.000

anno 2001 competenza lire 12.748.900.000

anno 2002 competenza euro 5.649.034.

2. A seguito delle variazioni disposte dal comma 1, l'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) è così modificato:

a) i fondi iscritti al cap. 69000 sono diminuiti degli importi di seguito indicati:

B.2.3. - Riforma del sistema di gestione dei servizi ferroviari locali:

anno 2000 lire 500 milioni;

C.2. - Attività di vigilanza sulle certificazioni dei prodotti DOP:

anno 2000 lire 100 milioni;

b) i fondi iscritti al cap. 69020 sono diminuiti degli importi di seguito indicati:

A.2. ¤ Risorse disponibili nel settore della finanza locale:

anno 2000 lire 55.500.000

anno 2001 lire 4.000.000.000

anno 2002 euro 1.652.662;

B.2.4. ¤ Interventi inerenti lo sviluppo di collegamenti ferroviari internazionali, con particolare riferimento al collegamento Aosta-Martigny:

anno 2000 lire 150.000.000;

B.2.5. ¤ Realizzazione di ulteriori impianti sportivi di rilevanza strategica ed infrastrutture sportivo-ricreative:

anno 2000 lire 500.000.000;

C.1. ¤ Costruzione di strutture aventi rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura:

anno 2000 lire 3.000.000.000

anno 2001 lire 5.000.000.000

anno 2002 euro 3.165.000.

Art. 16

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere, di lire 9.000.000.000 per l'anno 2000 derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 1.

Art. 17

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, in aumento di lire 9.000.000.000 per la competenza e di lire 9.000.000.000 per la cassa, pareggia nelle risultanze di lire 3.109.154.139.645 per la competenza e di Lire 3.515.355.139.645 per la cassa.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Autorizzazioni di minori o maggiori spese recate da leggi regionali (Art. 12)

(Omissis)

ALLEGATO B

Variazioni in diminuzione allo stato di previsione della spesa (Art. 14)

(Omissis)

ALLEGATO C

Variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa (Art. 14)

(Omissis)

(1) Il presente articolo, abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30, ha cessato di avere vigore dal 1° gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Variazioni al bilancio di previsione con provvedimento amministrativo)

1. Il disposto di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche per le assegnazioni destinate a scopi specifici da Istituti ed Aziende strumentali, anche autonomi, dello Stato e della C.E.".

(2) Il presente articolo, abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30, ha cessato di avere vigore dal 1° gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Fondo di riserva per le spese impreviste. Modificazione all'articolo 37 della l.r. 90/1989)

1. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 90/1989 è sostituito dal seguente:

"3. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla sua adozione."".

(3) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, lettera d), della L.R. 29 marzo 2007, n. 4. Modificava la L.R. 27 giugno 1986, n. 27.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 7 novembre 2000, n. 32.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 11 recitava:

"c) riconversione dell'area aeroportuale di Pollein - Brissogne;".