Legge regionale 4 agosto 2000, n. 26 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 2000, n. 26

Proroga dell'efficacia della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (istituzione del Difensore civico), gią modificata dalle leggi regionali 16 agosto 1994, n. 49 e 22 aprile 1997, n. 15.

(B.U. 16 agosto 2000, n. 36)

Art. 1

(Proroga)

1. L'efficacia della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico), gią modificata dalle leggi regionali 16 agosto 1994, n. 49 e 22 aprile 1997, n. 15, č prorogata fino al 31 agosto 2001.

Art. 2

(Sospensione del termine)

1. Il termine indicato al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5/1992 č sospeso fino al 31 agosto 2001.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.