Legge regionale 13 novembre 1970, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 13 11 1970

Bollettino ufficiale 14 11 1970 n. 10

NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ADDETTO AL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI, DI AOSTA.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme concernenti il trattamento economico accessorio spettante al personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi a titolo di compartecipazione sui proventi riscossi dalla Regione per analisi eseguite presso il Laboratorio stesso.

Art. 2

Le somme riscosse dalla Regione per compensi relativi alle indagini di interesse privato sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50 percento che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio stesso, esclusi i Vigili Sanitari; alla ripartizione del 50 percento delle predette somme si provvede in base alle seguenti quote percentuali di ripartizione, fermo restando che la quota spettante a ciascun funzionario non può eccedere la metà dell’ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria:

Reparto Medico Micrografico:

Direttore 38 percento

Coadiutore 20 percento

Assistente 13 percento

Preparatore 8 percento per ciascuno dei due Preparatori

Aiuto preparatore 5 percento

Inserviente 3,50 percento per ciascuno dei due Inservienti

Dattilografa 1 percento

Reparto Chimico:

Direttore 28 percento

Coadiutore 22 percento

Assistente 18 percento

Preparatore 14 percento

Aiuto Preparatore 10 percento

Inserviente 7,50 percento

Dattilografa 0,50 percento

Al personale addetto al Laboratorio sono devolute, inoltre, le seguenti percentuali di riparto - entro i limiti massimi della sottoindicata percentuale del solo stipendio - delle somme riscosse dalla Regione per compensi di analisi derivanti da convenzioni speciali assunte con Enti diversi:

Reparto Medico - Micrografico:

Direttore 24 percento con importo non superiore al 95 percento dello stipendio

Coadiutore 14 percento con importo non superiore all’80 percento dello stipendio

Assistente 11 percento con importo non superiore al 70 percento dello stipendio

Preparatore 7 percento per ciascuno dei due preparatori e con importo non superiore al 50 percento dello stipendio

Aiuto Preparatore 5 percento con importo non superiore al 45 percento dello stipendio

Inservienti 3 percento per ciascuno dei due inservienti e con importo non superiore al 40 percento dello stipendio

Dattilografa 1 percento con importo non superiore al 25 percento dello stipendio

Reparto Chimico:

Direttore 21 percento con importo non superiore al 95 percento dello stipendio

Coadiutore 16 percento con importo non superiore all’80 percento dello stipendio

Assistente 14 percento con importo non superiore al 70 percento dello stipendio

Preparatore 10 percento con importo non superiore al 50 percento dello stipendio

Aiuto - Preparatore 8 percento con importo non superiore al 45 percento dello stipendio

Inserviente 5,50 percento con importo non superiore al 40 percento dello stipendio

Dattilografa 0,50 percento con importo non superiore al 25 percento dello stipendio

I fondi versati dal Ministero della Sanità per compensi relativi ad esami sierologici e spettanti al personale del Reparto Medico -Micrografico sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Direttore 38 percento

Coadiutore 20 percento

Assistente 13 percento

Preparatore 8 percento per ciascuno dei due Preparatori

Aiuto Preparatore 5 percento

Inserviente 3,50 percento per ciascuno dei due Inservienti

Dattilografa 1 percento

Art. 3

In caso di assenze prolungate, nel complesso, oltre i trenta giorni nell’anno per causa diversa dal congedo ordinario o straordinario, le quote spettanti al predetto personale sulle sopramenzionate somme riscosse dalla Regione sono ripartite, proporzionalmente alle percentuali sopraindicate, tra il personale che ha prestato servizio nel periodo considerato; ad analoga modalità di ripartizione proporzionale si provvederà in caso di vacanza di posti della tabella organica non occupati da personale avventizio o incaricato.

Art. 4

La liquidazione delle quote spettanti al predetto personale è approvata trimestralmente con provvedimenti deliberativi della Giunta Regionale, salvo eventuali conguagli di somme a fine anno.

Art. 5

I Vigili Sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate, ai sensi di legge, a cura dei competenti uffici.

Art. 6

Le norme delle presente legge hanno applicazione con effetti a decorrere dal primo ottobre 1970; dalla stessa data sono abrogate le norme di legge e di regolamento in precedenza approvate dalla Regione nella materia di cui alla presente legge.

Art. 7

La maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge, - prevista in annue Lire 3.500.000 -, sarà imputata all’apposito capitolo 696 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970 ("Quote di compartecipazione del personale del Laboratorio ai proventi dei diritti di analisi"), e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di lire 3.500.000 sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970:

a) lo stanziamento annuo del capitolo 746 è ridotto a decorrere dal corrente anno, della somma di lire tremilionicinquecentomila;

b) lo stanziamento annuo del capitolo 696 è aumentato, a decorrere dal corrente anno, della somma di Lire tremilionicinquecentomila.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.