Legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 - Testo storico
Legge regionale 4 agosto 2000, n. 22
Disciplina delle mostre - mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)).
(B.U. 4 agosto 2000, n. 36)
(Inserimento della lettera mbis) al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999)
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è inserita la seguente:
"mbis) per mostre - mercato di interesse locale, le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione.".
(Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 20/1999)
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 20/1999 è inserito il seguente:
"Art. 11bis
(Mostre - mercato)
1. I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre - mercato all'anno, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre - mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.
3. La partecipazione alle mostre - mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.
4. Ai venditori non professionali non sono richieste le autorizzazioni di cui alla presente legge.
5. I soggetti di cui al comma 2, che intendono partecipare ad una mostra - mercato, devono fare domanda al Sindaco, contenente:
a) le generalità, la residenza e lo stato di famiglia;
b) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché la data di svolgimento della stessa;
c) l'attestazione della condizione di venditore non professionale;
d) l'indicazione del numero e delle mostre - mercato alle quali hanno partecipato nel corso dell'anno;
e) la richiesta di assegnazione di posteggio.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), c) e d) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 5, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre - mercato del territorio regionale, per la durata di anni tre. A tale fine il Sindaco del Comune nel quale è stata accertata la violazione delle prescrizioni del presente articolo provvede a fare pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il nominativo del soggetto autore dell'infrazione e a darne contestuale comunicazione agli altri Comuni della regione.
8. Alle mostre - mercato possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale.
9. Le mostre - mercato possono svolgersi su determinazione del Sindaco anche in giorni domenicali e festivi ed in deroga agli orari previsti per le attività commerciali.
10. Con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra - mercato.".
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.