Legge regionale 25 maggio 2000, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 25 maggio 2000, n. 12

Disposizioni in materia di cartografia e di sistema cartografico e geografico regionale.

(B.U. 30 maggio 2000, n. 24)

INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Progetto generale del sistema cartografico e geografico regionale

Art. 4 - Sistema cartografico e geografico regionale

Art. 5 - Pubblicazione, consultazione e cessione delle informazioni cartografiche

Art. 6 - Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) e delle disposizioni statali che regolano l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici, nonché delle attribuzioni previste dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale), l'attività cartografica e l'elaborazione dei dati informativi geografici relativi al territorio regionale.

2. Per attività cartografica e elaborazione dei dati informativi geografici si intendono tutte quelle attività strettamente correlate con gli aspetti di rappresentazione cartografica dei dati, che complessivamente costituiscono il Sistema Cartografico e Geografico Regionale (SCGR).

Art. 2

(Funzioni)

1. L'Amministrazione regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di cartografia, di seguito denominata struttura competente, provvede:

a) alla formazione e all'aggiornamento, anche mediante tecnologie informatiche, della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN);

b) alla pubblicazione e alla distribuzione della cartografia tecnica regionale su supporto cartaceo, aerofotogrammetrico e numerico, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5;

c) alla raccolta di tutti i dati risultanti dall'attività dell'Amministrazione regionale e degli enti locali che interessino gli strati informativi della CTRN, al fine della manutenzione e dell'aggiornamento della cartografia;

d) alla conservazione del materiale cartaceo ed informatico utilizzato per la predisposizione della cartografia tecnica regionale e di altro materiale cartografico di interesse regionale;

e) alla formazione degli standard tecnici e al supporto tecnico-organizzativo delle iniziative progettuali di Comuni, Comunità montane e loro forme associative in materia di cartografia, ritenute di interesse regionale;

f) alla gestione dello SCGR con le modalità di cui all'articolo 4;

g) ad ogni altro adempimento in materia di cartografia e di raccolta, gestione e diffusione di dati geografici.

Art. 3

(Progetto generale del sistema cartografico e geografico regionale)

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2, l'Amministrazione regionale si dota del progetto generale dello SCGR.

2. Con il progetto generale dello SCGR si provvede:

a) a formalizzare le caratteristiche della CTRN e del suo sistema di gestione;

b) ad individuare eventuale altra cartografia numerica di interesse regionale in scala diversa dalla CTRN;

c) ad analizzare, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di informatica, ipotesi di sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione e l'aggiornamento dei prodotti cartografici di interesse regionale;

d) a supportare i progetti di produzione cartografica proposti da Comuni, Comunità montane e loro forme associative ritenuti di interesse regionale, al fine del loro coordinamento e sostegno tecnico;

e) ad individuare i criteri di coerenza e compatibilità di particolari cartografie tematiche prodotte dalle diverse strutture dell'Amministrazione regionale per le proprie finalità istituzionali.

3. Il progetto generale dello SCGR è adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il progetto generale dello SCGR può essere aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con le modalità previste dal comma 3.

5. Il progetto generale dello SCGR è attuato attraverso programmi annuali e triennali approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Sistema cartografico e geografico regionale)

1. La struttura competente provvede alla gestione dello SCGR mediante:

a) l'acquisizione delle informazioni contenute nelle banche dati di strutture ed enti regionali, che rimangono tuttavia responsabili della convalida dei dati forniti che abbiano rilevanza ai fini della manutenzione della cartografia;

b) la restituzione cartografica dei dati acquisiti al fine della loro utilizzazione in forma integrata;

c) la distribuzione dei dati cartografici alle strutture dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta per le proprie finalità istituzionali;

d) lo sviluppo di prodotti cartografici.

Art. 5

(Pubblicazione, consultazione e cessione delle informazioni cartografiche)

1. Le modalità di pubblicazione delle informazioni cartografiche, le procedure per la consultazione gratuita e per la cessione a pagamento delle informazioni stesse e l'esecuzione di servizi cartografici, a chiunque ne faccia richiesta, sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della presente legge e delle disposizioni statali vigenti.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un capitolo per l'introito delle quote di cessione dei dati cartografici con la seguente denominazione: "Entrate derivanti dalla cessione di dati e servizi cartografici".