Legge regionale 11 novembre 1970, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 11 11 1970

Bollettino ufficiale 14 11 1970 n. 10

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO PRIMO LUGLIO 1963 - 30 GIUGNO 1964.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA.

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1962- 1963: L. 4.901.775.574.

Riscossioni nell’esercizio 1963- 1964: L. 10.241.229.295.

Totale delle riscossioni: L. 15.143.004.869.

Pagamenti nell’esercizio 1963- 1964: L. 11.726.826.292.

Fondo di cassa al 30 giugno 1964: L. 3.416.178.577.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Fondo di cassa al 30 giugno 1964: L. 3.416.178.577.

Residui attivi al 30 giugno 1964: L. 3.422.431.497.

Totale dell’attivo al 30 giugno 1964: L. 6.838.610.074.

Residui passivi al 30 giugno 1964: L. 6.833.667.878.

Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1964: L. 4.942.196.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Passivo netto di inventario al 30 giugno 1963: L. 1.289.376.390.

Variazioni attive nell’esercizio 1963- 1964: //

In aumento dell’attivo: L. 2.138.799.131; //

In diminuzione del passivo: L. 3.600.932.223.

Totale delle variazioni attive: L. 5.739.731.354.

Totale dell’attivo: L. 4.450.354.964.

Variazioni passive nell’esercizio 1963- 64: //

In diminuzione dell’attivo: L. 3.371.589.710; //

In aumento del passivo: L. 3.193.787.462.

Totale delle variazioni passive: L. 6.565.377.172.

Passivo netto d’inventario al 30 giugno 1964: L. 2.115.022.208.

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

- per entrate di competenza accertate L. 10.944.979.797

delle quali:

- riscosse per entrate di competenza L. 9.481.263.784

- rimaste da riscuotere L. 1.463.716.013

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nello esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in L. 11.835.945.564 delle quali:

- pagate L. 8.642.158.102

- rimaste da pagare L. 3.193.787.462

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E

SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964

- Avanzo di amministrazione applicato L. 594.606.171

- ENTRATE L. 10.944.979.797

- SPESE L. 11.835.945.564

- Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1963- 1964 L. 296.359.596

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964 sono riassunti ed approvati in complessive L. 3.422.431.497 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 2.718.907.251 - Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1962- 1963 e precedenti L. 226.256

Differenza L. 2.718.680.995

- Residui attivi riscossi in conto esercizio

1962- 1963 e precedenti L. 759.965.511

- Residui attivi esercizio 1962- 1963 e precedenti rimasti da riscuotere al 30- 6- 1964 L. 1.958.715.484 - Residui attivi accertati in conto esercizio 1963- 1964 (articolo 2) L. 1.463.716.013

- Totale residui attivi al 30- 6- 1964 L. 3.422.431.497

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1963- 1964 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 6.833.667.878 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 7.026.076.654 - Residui passivi pagati in conto esercizio 1962- 1963 e precedenti L. 3.084.668.190

- Differenza L. 3.941.408.464

- Residui passivi esercizio 1962- 1963 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 301.528.048

- Residui passivi esercizio 1962- 1963 e precedenti rimasti da pagare al 30- 6- 1964 L. 3.639.880.416

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1963- 1964 (articolo 3) L. 3.193.787.462

- Totale residui passivi al 30- 6- 1964 L. 6.833.667.878

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 4.942.196 lo avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1963- 1964, risultante come segue:

VARIAZIONI MIGLIORATIVE.

Avanzo degli esercizi precedenti: L. 594.606.171.

Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6): L. 301.528.048.

Totale delle variazioni migliorative: L. 896.134.219.

VARIAZIONI PEGGIORATIVE.

Avanzo di amministrazione applicato durante l’esercizio 19631964: L. 594.606.171.

Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4): L. 296.359.596.

Peggioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5): L. 226.256.

Totale delle variazioni peggiorative: L. 891.192.023.

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio primo luglio 1963 - 30 giugno 1964: L. 4.942.196.

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1964 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

ATTIVO.

Beni immobili: L. 2.086.711.645.

Beni mobili: L. 655.504.204.

Crediti diversi: L. 8.595.624.857.

Totale dell’attivo: L. 11.337.840.706.

PASSIVO.

Mutui passivi: L. 5.923.095.036.

Debiti diversi: L. 7.529.767.878.

Totale del passivo: L. 13.452.862.914.

Passivo netto di inventario al 30 giugno 1964: L. 2.115.022.208.

Art. 9

La presente legge sarà inserita nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.