Legge regionale 11 novembre 1970, n. 28 - Testo storico
Legge regionale n. 28 del 11 11 1970
Bollettino ufficiale 14 11 1970 n. 10
APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO PRIMO LUGLIO 1963 - 30 GIUGNO 1964.
(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)
Il conto consuntivo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:
SITUAZIONE DI CASSA.
Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1962- 1963: L. 4.901.775.574.
Riscossioni nell’esercizio 1963- 1964: L. 10.241.229.295.
Totale delle riscossioni: L. 15.143.004.869.
Pagamenti nell’esercizio 1963- 1964: L. 11.726.826.292.
Fondo di cassa al 30 giugno 1964: L. 3.416.178.577.
SITUAZIONE FINANZIARIA.
Fondo di cassa al 30 giugno 1964: L. 3.416.178.577.
Residui attivi al 30 giugno 1964: L. 3.422.431.497.
Totale dell’attivo al 30 giugno 1964: L. 6.838.610.074.
Residui passivi al 30 giugno 1964: L. 6.833.667.878.
Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1964: L. 4.942.196.
SITUAZIONE PATRIMONIALE.
Passivo netto di inventario al 30 giugno 1963: L. 1.289.376.390.
Variazioni attive nell’esercizio 1963- 1964: //
In aumento dell’attivo: L. 2.138.799.131; //
In diminuzione del passivo: L. 3.600.932.223.
Totale delle variazioni attive: L. 5.739.731.354.
Totale dell’attivo: L. 4.450.354.964.
Variazioni passive nell’esercizio 1963- 64: //
In diminuzione dell’attivo: L. 3.371.589.710; //
In aumento del passivo: L. 3.193.787.462.
Totale delle variazioni passive: L. 6.565.377.172.
Passivo netto d’inventario al 30 giugno 1964: L. 2.115.022.208.
(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:
- per entrate di competenza accertate L. 10.944.979.797
delle quali:
- riscosse per entrate di competenza L. 9.481.263.784
- rimaste da riscuotere L. 1.463.716.013
(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nello esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in L. 11.835.945.564 delle quali:
- pagate L. 8.642.158.102
- rimaste da pagare L. 3.193.787.462
(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E
SPESE)
È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964
- Avanzo di amministrazione applicato L. 594.606.171
- ENTRATE L. 10.944.979.797
- SPESE L. 11.835.945.564
- Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1963- 1964 L. 296.359.596
(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO)
I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo luglio 1963 - 30 giugno 1964 sono riassunti ed approvati in complessive L. 3.422.431.497 come segue:
- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 2.718.907.251 - Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1962- 1963 e precedenti L. 226.256
Differenza L. 2.718.680.995
- Residui attivi riscossi in conto esercizio
1962- 1963 e precedenti L. 759.965.511
- Residui attivi esercizio 1962- 1963 e precedenti rimasti da riscuotere al 30- 6- 1964 L. 1.958.715.484 - Residui attivi accertati in conto esercizio 1963- 1964 (articolo 2) L. 1.463.716.013
- Totale residui attivi al 30- 6- 1964 L. 3.422.431.497
(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO)
I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1963- 1964 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 6.833.667.878 come segue:
- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 7.026.076.654 - Residui passivi pagati in conto esercizio 1962- 1963 e precedenti L. 3.084.668.190
- Differenza L. 3.941.408.464
- Residui passivi esercizio 1962- 1963 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 301.528.048
- Residui passivi esercizio 1962- 1963 e precedenti rimasti da pagare al 30- 6- 1964 L. 3.639.880.416
- Residui passivi accertati in conto esercizio 1963- 1964 (articolo 3) L. 3.193.787.462
- Totale residui passivi al 30- 6- 1964 L. 6.833.667.878
(SITUAZIONE FINANZIARIA)
È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 4.942.196 lo avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1963- 1964, risultante come segue:
VARIAZIONI MIGLIORATIVE.
Avanzo degli esercizi precedenti: L. 594.606.171.
Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6): L. 301.528.048.
Totale delle variazioni migliorative: L. 896.134.219.
VARIAZIONI PEGGIORATIVE.
Avanzo di amministrazione applicato durante l’esercizio 19631964: L. 594.606.171.
Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4): L. 296.359.596.
Peggioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5): L. 226.256.
Totale delle variazioni peggiorative: L. 891.192.023.
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio primo luglio 1963 - 30 giugno 1964: L. 4.942.196.
(SITUAZIONE PATRIMONIALE)
La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1964 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:
ATTIVO.
Beni immobili: L. 2.086.711.645.
Beni mobili: L. 655.504.204.
Crediti diversi: L. 8.595.624.857.
Totale dell’attivo: L. 11.337.840.706.
PASSIVO.
Mutui passivi: L. 5.923.095.036.
Debiti diversi: L. 7.529.767.878.
Totale del passivo: L. 13.452.862.914.
Passivo netto di inventario al 30 giugno 1964: L. 2.115.022.208.
La presente legge sarà inserita nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.