Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 41 - Testo storico

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 41

Bollettino Ufficiale regionale 11 01 2000 n. 2

Interventi straordinari nel settore delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi destinati al potenziamento delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale, riconosce una particolare rilevanza strategica ai seguenti interventi:

a) realizzazione di strutture di supporto (campi da tennis e tribuna) nell'ambito della costruzione della struttura coperta per l'atletica leggera e gli sport di palestra, in Regione Tzamberlet, nel comune di Aosta;

b) opere di completamento della pista per la pratica dello sci agonistico intitolata a Leonardo David nel comune di Gressoney-Saint-Jean;

c) pista ciclabile intercomunale tra i comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel e Sarre;

d) area ricreativo-sportiva intercomunale posta sul territorio dei comuni di Aosta e Gignod.

2. La Regione provvede direttamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive) e alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese complessive per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 sono previste, per il triennio 1999/2001, in lire 16.800.000.000 (euro 8.676.475,90) di cui:

a) lire 3.300.000.000 (euro 1.704.307,77) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), così suddivise:

1) anno 1999

lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);

2) anno 2000

lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80);

3) anno 2001

lire 300.000.000 (euro 154.937,07);

b) lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), così suddivise:

1) anno 1999

lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);

2) anno 2000

lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);

3) anno 2001

lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);

c) lire 6.500.000.000 (euro 3.356.969,84) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), così suddivise:

1) anno 1999

lire 2.800.000.000 (euro 1.446.079,32);

2) anno 2000

lire 2.500.000.000 (euro 1.291.142,25);

3) anno 2001

lire 1.200.000.000 (euro 619.748,28);

d) lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,60) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), così suddivise:

1) anno 1999

lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);

2) anno 2000

lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);

3) anno 2001

lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80).

2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno sul capitolo 64820 (Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive), dei bilanci di previsione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per il triennio 1999/2001 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dei bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 a valere sugli appositi accantonamenti previsti negli allegati 1 dei bilanci stessi (Realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica - B.2.1).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione per l'anno 1999 e pluriennale per gli anni 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1999 lire 5.800.000.000

anno 2000 lire 6.500.000.000

anno 2001 lire 4.500.000.000;

b) in aumento:

cap. 64820 "Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive"

anno 1999 lire 5.800.000.000

anno 2000 lire 6.500.000.000

anno 2001 lire 4.500.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.