Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39 - Testo storico

Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39

Bollettino Ufficiale regionale 04 01 2000 n. 1

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). Modificazioni e disposizioni applicative della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

INDICE

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 9

Art. 1 - Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

Art. 2 - Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992

Art. 3 - Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992

Art. 4 - Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992

Art. 5 - Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 9/1992

Art. 7 - Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992

CAPO II

MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE

15 GENNAIO 1997, N. 2

Art. 8 - Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2

Art. 9 - Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997

Art. 10 - Disposizioni applicative

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 9

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 6

della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è sostituita dalla seguente:

"e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati.".

2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/1992, è inserita la seguente:

"hbis) un membro designato dall'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta (ASIVA).".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 8 della

l.r. 9/1992)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1992, è inserito il seguente:

"1bis. Il gestore può delegare i compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 9 della

l.r. 9/1992)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/1992, è inserito il seguente:

"1bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1bis.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 10 della

l.r. 9/1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

"3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 11 della

l.r. 9/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

"1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15).".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/1992 è inserito il seguente:

"2bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 11bis alla

l.r. 9/1992)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 9/1992 è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Tariffe di pagamento per l'utilizzo

delle piste di sci di fondo)

1. L'utilizzo delle piste di sci di fondo può essere soggetto a pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall'ente gestore, nei limiti proposti dall'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale competente in materia di piste di sci.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 12 della

l.r. 9/1992)

  1. L'articolo 12 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Nei casi in cui l'utilizzo delle piste di sci da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo.

3. Per ogni violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

CAPO II

MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE

15 GENNAIO 1997, N. 2

.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 3

della legge regionale 15 gennaio 1997,

n. 2)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione) è sostituita dalla seguente:

"d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o possesso di un titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere svolto le funzioni di direttore di pista o l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci per almeno cinque anni, sostituiscono il titolo, ove mancante;".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/1997, è inserita la seguente:

"dbis) conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 4 della

l.r. 2/1997)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997 è sostituita dalla seguente:

"d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana, nonché conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;".

Art. 10

(Disposizioni applicative)

1. L'obbligo, in capo al gestore delle piste, di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 2/1997, decorre, limitatamente ai gestori delle piste di sci di fondo, a partire dalla stagione invernale 2000/2001, ancorché antecedentemente a tale data si sia provveduto all'indizione dei corsi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 2/1997.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.