Legge regionale 10 novembre 1970, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 10 11 1970

Bollettino ufficiale 14 11 1970 n. 10

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI AOSTA A TITOLO DI CONCORSO REGIONALE NELLE SPESE PER ANTICIPAZIONI DI FONDI E PER AMMORTAMENTO, PER L’ANNO 1970, DI MUTUI PASSIVI ASSUNTI DAL COMUNE STESSO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di centottantamilioni al Comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1970, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di lire centottantamilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante stanziamento all’apposito capitolo 238 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970 della somma di lire centottantamilioni, da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale. - Allegato F ").

Art. 3

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli alla Tesoreria del Comune di Aosta sarà approvato con provvedimento deliberativo di liquidazione del contributo stesso, da adottare dalla Giunta Regionale, con imputazione di spesa all’apposito capitolo 238 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giornosuccessivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.