Legge regionale 29 ottobre 1999, n. 32 - Testo storico

Legge regionale 29 ottobre 1999, n. 32

Bollettino Ufficiale regionale 03 11 1999 n. 49

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici), come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 9.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9)

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici), già modificato dall'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Caratteristiche degli interventi

ammessi a contributo)

1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 °C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante.

2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata.

3. Per gli alberghi e per le unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali.

4. Gli interventi indicati ai commi 2 e 3 devono interessare la totalità dei locali, o come completamento o come integrale sostituzione riferita all’unità immobiliare, abitabile o agibile, dotati di apertura verso l’esterno.

5. Gli edifici e le unità immobiliari di cui all'art. 1 devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. E' considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

  1. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda.
  2. Nel caso degli alberghi, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore a tre anni rispetto a quella di presentazione della domanda.
  3. In via transitoria, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa successivamente al 31 dicembre 1995, purché la presentazione della domanda sia effettuata entro il 31 dicembre 1999.".